La domanda risarcitoria risulta essere non scrutinabile dal Collegio sia per assenza di qualsivoglia prova documentale dell’asserito danno “da disturbo” subito sia per mancanza dei presupposti per la concretizzazione, nella specie ed allo stato, di un dan

Lazzini Sonia 05/05/11
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Risarcimento per equivalente – obbligo di provvedere da parte della pa – sussiste quando ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento – ovvero per dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa – illegittima inerzia – condanna a provvedere con atto espresso – non riconosciuto né danno da disturbo né danno da ritardo

La domanda risarcitoria risulta essere, al contrario, non scrutinabile dal Collegio sia per assenza di qualsivoglia prova documentale dell’asserito danno “da disturbo” subito sia per mancanza dei presupposti per la concretizzazione, nella specie ed allo stato, di un danno “da ritardo”.

la vicenda descritta documentalmente dalla ricorrente COMPAGNIA è perfettamente sussumibile nell’alveo della previsione di cui all’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in virtù del quale, in disparte dall’esistenza di una specifica disposizione normativa, l’obbligo di provvedere della Pubblica amministrazione rispetto ad una istanza del privato sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima (detto principio si trae come inevitabile precipitato di quanto affermato dal Consiglio di Stato nella nota decisione dell’Adunanza plenaria 9 gennaio 2002 n. 1).

Conseguentemente, nella specie, l’inerzia serbata dal Comune di Roma sulla richiesta del 19 ottobre 2009 presentata dalla COMPAGNIA RICORRENTE va dichiarata illegittima, non essendosi l’Ente locale sciolto dal vincolo obbligatorio sorto con la presentazione della suindicata richiesta e rispetto alla quale il Comune va condannato a provvedere con atto espresso entro il termine (ritenuto congruo dal Collegio, tenuto conto che esso dovrà essere preceduto da idonea istruttoria) di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notificazione a cura di parte ricorrente o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, e con l’avviso che nell’eventualità di una persistente inadempienza, la Sezione – oltre ai seguiti previsti dalla legge per il mancato rispetto degli ordini del giudice – su istanza di parte nominerà un commissario ad acta per provvedervi successivamente all’inutile scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione, con spese ed oneri a carico di quest’ultima.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1033 del 4 febbraio 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

N. 01033/2011 01033/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03248/2010 03248/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3248 del 2010, proposto da***

contro***

nei confronti di***

per la declaratoria dell’illegittimità

del silenzio inadempimento conseguente alla richiesta del 19 ottobre 2009 di inibizione alle controinteressate l’esercizio difforme e/o abusivo rispetto al titolo dell’autorizzazione relativo all’esercizio di linea di gran turismo rilasciata dal Comune di Roma ed esercitata in virtù di proroghe ultradecennali e da ultimo per effetto delle delibere della Giunta comunale n. 134 del 25 giugno 2008 e n. 88 del 31 marzo 2009, con riserva di richiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le costituzioni in giudizio dell’Amministrazione intimata e della ******à controinteressata nonché i documenti prodotti;

Esaminate le ulteriori memorie depositate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso, meglio indicato in epigrafe, la ******à Compagnia di navigazione Ricorrente S.r.l. (d’ora in poi, per brevità, COMPAGNIA RICORRENTE) ha chiesto che il Tribunale dichiari l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Roma rispetto alla richiesta del 19 ottobre 2009 di inibizione alle ******à Roma controinteressata open S.r.l. e City controinteressata roma S.c. a r.l. (d’ora in poi, per brevità, societa’ controinteressate) l’esercizio difforme e/o abusivo rispetto al titolo dell’autorizzazione relativo all’esercizio di linea di gran turismo rilasciata dal Comune di Roma ed esercitata in virtù di proroghe ultradecennali.

Premette la ******à ricorrente di essere titolare “di alcune autorizzazioni per l’esercizio delle linee di trasporto di gran turismo nell’ambito del Comune di Roma, acquisite in seguito a gara pubblica ed a titolo oneroso e con importanti oneri finanziari a proprio carico, con piano di investimento che era stato predisposto anche sulla base della rete dei servizi di gran turismo esistente e sul presupposto del limitato numero di autobus da impiegare per l’esercizio da parte degli operatori autorizzati” (così, testualmente, a pag. 3 del ricorso introduttivo).

Chiarisce la ricorrente che il Comune di Roma, nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento comunale dei servizi di gran turismo, con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 31 marzo 2009 ha prorogato a tempo indeterminato tutte le autorizzazioni in essere e sino all’approvazione del ridetto regolamento. Tale sistema di proroga, soggiunge la ricorrente, è stato introdotto dal Comune di Roma ormai da molti anni e la vigenza di esso è stata, per l’appunto, confermata da ultimo attraverso le delibere della Giunta comunale n. 134 del 25 giugno 2008 e n. 88 del 31 marzo 2009.

Riferisce la compagnia Ponte S. Aangelo che, nel surriferito contesto, essa ebbe a rilevare che “nell’ambito del Comune di Roma risultavano e risultano circolare più autobus di quelli autorizzati dallo stesso Comune in base agli atti autorizzativi e/o di proroga sopra indicati, che svolgono quindi servizi abusivi e/o difformi dal titolo autorizzatorio” (così, testualmente, sempre a pag. 3 del ricorso introduttivo).

Lamenta quindi che, all’esito di una verifica effettuata “sul campo”, è stato riscontrato che un operatore contraddistinto con il marchio “CityControinteressataRoma” svolge servizi di trasporto di linea gran turismo non corrispondenti e quindi superiori rispetto a quelli autorizzati a suo tempo alla sua dante causa della cessione del ramo d’azienda (la *****************, per come risulta dalla visura depositata in atti) e che di tale situazione ha informato il Comune di Roma, con diffida del 19 ottobre 2009 “di inibizione alle controinteressate l’esercizio difforme e/o abusivo rispetto al titolo dell’autorizzazione relativo all’esercizio di linea di gran turismo rilasciata dal Comune di Roma”, ma che il Comune restava inerte e non avviava alcun tipo di indagine in merito a quanto svelato.

Da qui il ricorso proposto per sentir dichiarare illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale in riferimento alla suindicata nota, oltre ad ottenere la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti e subendi.

2. – Si sono costituite in giudizio il Comune di Roma e le ******à controinteressate, queste ultime eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Compagnia RICORRENTE in quanto non emergono i necessari presupposti di legittimazione all’azione proposta, tenuto conto che essa è stata destinataria, dapprima di una autorizzazione a titolo di “utilità accessoria” rispetto all’attività principale che resta quella della navigazione turistica sul fiume Tevere e poi una proroga di detta autorizzazione che è stata fatta oggetto di gravame.

In secondo luogo le societa’ controinteressate sottolineano come le prospettazioni svolte dalla ricorrente, oltre ad essere destituite di qualsivoglia fondamento visto che il Comune di Roma potrebbe solo “rispondere che non ha riscontrato, nell’esercizio dei periodici controlli, alcuna irregolarità” (così, testualmente, a pag. 5 della memoria depositata dalle controinteressate), si fonderebbero sulla produzione di materiale pubblicitario (due brochure a stampa che pubblicizzano orari e percorsi degli autobus a marchio “CityControinteressataRoma”) oramai risalente nel tempo e comunque su una indagine empirica, frutto di un “quadro fuorviante e incompleto” (così, testualmente, a pag. 10 della memoria depositata dalle societa’ controinteressate) delle linee operate dalle controinteressate che non tiene conto delle effettive traiettorie e corse eseguite dai mezzi delle ridette ******à nonché del numero degli itinerari effettivamente autorizzati.

Trattenuta riservata la decisione nell’udienza di merito del 26 maggio 2010 la riserva è stata sciolta nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2010.

3. – Viene all’esame del Collegio il ricorso proposto dalla COMPAGNIA RICORRENTE la quale lamenta che il Comune di Roma non le ha dato alcun riscontro alla richiesta inviata il 19 ottobre 2009 con la quale chiedeva al Comune, all’esito di una verifica concreta, di inibire alle societa’ controinteressate l’esercizio difforme e/o abusivo rispetto al titolo dell’autorizzazione relativo all’esercizio di linea di gran turismo rilasciata dal Comune di Roma ed esercitata in virtù di proroghe ultradecennali. Le controinteressate sostengono che la ricorrente non abbia titolo legittimante a proporre la domanda di silenzio-inadempimento e che comunque non vi sarebbero argomenti sui quali il Comune sia legato all’obbligo di risposta.

Il Collegio ritiene, al contrario di quanto segnalato dalle societa’ controinteressate che il ricorso si presti ad essere accolto, in ragione delle considerazioni che seguono.

4. – Pare al Collegio che la circostanza in virtù della quale la Compagnia RICORRENTE svolga, sia pure a titolo di “utilità accessoria” e con proroga dell’atto autorizzativo fatta oggetto di gravame (al momento pendente) in sede giudiziale, l’attività di esercizio di trasporto con bus gran turismo per alcune linee indicate dal Comune, attribuisce alla predetta COMPAGNIA la posizione legittimante a chiedere al Comune di verificare se le altre ******à autorizzate a operare con bus gran turismo per gli itinerari cittadini indicati negli atti autorizzativi rispettino le prescrizioni dei relativi titoli abilitativi oppure, per come avrebbe riscontrato la ricorrente con riferimento alle corse ed agli itinerari operati dagli autobus a marchio “CityControinteressataRoma” (la cui riconducibilità alle controinteressate non è stata da queste ne dal Comune costituito posta in dubbio nel corso del presente giudizio), le violino e le eludano incidendo così nel corretto fluire dei rapporti di leale concorrenza tra i soggetti autorizzati dal Comune ad effettuare il servizio turistico in questione.

La situazione che lamenta la ricorrente e, soprattutto, l’azione che essa propone dinanzi a questo Tribunale assumono forma non dissimile da quella riconducibile ad altre posizioni di contrasto “civile” dinanzi alla Pubblica amministrazione tra soggetti reciprocamente interessati al leale e corretto comportamento del soggetto che attraverso l’inadeguato e non corretto esercizio delle facoltà autorizzate dall’Amministrazione pregiudica la posizione del terzo anch’esso titolare di analoghe facoltà.

Si pensi al caso, in materia edilizia, dell’istanza rivolta al Comune dal proprietario di un immobile il quale chiede all’Ente di intervenire, attraverso il potere-dovere di controllo sul corretto uso del territorio, al fine di verificare se altro proprietario immobiliare (legato al primo da un collegamento spaziale ovvero economico tra gli immobili) abbia realizzato abusi all’interno della sua proprietà. La giurisprudenza, sul punto, si è più volte espressa affermando che è proponibile l’azione di impugnazione del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione comunale sulla istanza intesa a provocare un intervento repressivo su lavori asseritamente abusivi eseguiti da proprietari confinanti, ancorché l’inerzia dell’amministrazione in questo caso sia da qualificarsi alla stregua di un fatto, anziché di un atto implicito o tacito (cfr., per tutte e con numerosi richiami, Cons. Stato, Sez. IV, 19 settembre 2008 n. 4513).

Allo stesso modo si è espressa la giurisprudenza con riferimento a moduli procedurali che non rispondono al consueto paradigma procedimento-provvedimento ma che danno luogo alla formazione di un titolo autorizzatorio; in tal senso deve considersi l’inerzia dell’Amministrazione sulla dichiarazione di inizio di attività alla stregua di un fatto, anziché di un atto implicito o tacito e quindi ben può il soggetto (contro)interessato pretendere che l’Amministrazione svolga i controlli dovuti per legge sulla sussistenza dei presupposti che hanno dato luogo alla formazione del titolo abilitativo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 2010 n. 2139 e 9 febbraio 2009 n. 717, Sez. V, 22 febbraio 2007 n. 848 e Sez. IV, 22 luglio 2005 n. 3960).

5. – In ragione di quanto sopra, dunque, la vicenda descritta documentalmente dalla ricorrente COMPAGNIA è perfettamente sussumibile nell’alveo della previsione di cui all’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in virtù del quale, in disparte dall’esistenza di una specifica disposizione normativa, l’obbligo di provvedere della Pubblica amministrazione rispetto ad una istanza del privato sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima (detto principio si trae come inevitabile precipitato di quanto affermato dal Consiglio di Stato nella nota decisione dell’Adunanza plenaria 9 gennaio 2002 n. 1).

Conseguentemente, nella specie, l’inerzia serbata dal Comune di Roma sulla richiesta del 19 ottobre 2009 presentata dalla COMPAGNIA RICORRENTE va dichiarata illegittima, non essendosi l’Ente locale sciolto dal vincolo obbligatorio sorto con la presentazione della suindicata richiesta e rispetto alla quale il Comune va condannato a provvedere con atto espresso entro il termine (ritenuto congruo dal Collegio, tenuto conto che esso dovrà essere preceduto da idonea istruttoria) di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notificazione a cura di parte ricorrente o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, e con l’avviso che nell’eventualità di una persistente inadempienza, la Sezione – oltre ai seguiti previsti dalla legge per il mancato rispetto degli ordini del giudice – su istanza di parte nominerà un commissario ad acta per provvedervi successivamente all’inutile scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione, con spese ed oneri a carico di quest’ultima. La domanda risarcitoria risulta essere, al contrario, non scrutinabile dal Collegio sia per assenza di qualsivoglia prova documentale dell’asserito danno “da disturbo” subito sia per mancanza dei presupposti per la concretizzazione, nella specie ed allo stato, di un danno “da ritardo”.

Nondimeno, tenuto conto della particolarità delle questioni che hanno fatto oggetto della vicenda giudiziale, il Collegio stima equo, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. novellato, disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo per il Comune di Roma di provvedere in modo espresso e motivato sulla istanza prodotta dalla ricorrente ******à Compagnia di navigazione Ricorrente S.r.l., entro il termine di 60 giorni (sessanta), decorrente dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, con nomina di commissario ad acta in caso di persistente inadempienza, nei termini e nei modi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nelle Camere di consiglio del 26 maggio 2010 e del 13 ottobre 2010 con l’intervento dei Magistrati:

***********, Presidente

Silvestro ***********, Consigliere

Stefano Toschei, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/02/2011

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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