La denuncia in questura non esime il passeggero dall’invio del reclamo al vettore aereo

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di Francesco Ruggiero e Marco Direnzo

Con sentenza n. 1263 del 22 agosto 2017, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’appello, ha specificato, in maniera esaustiva, funzione e finalità del reclamo disciplinato dall’art. 31 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva con la Legge 10 gennaio 2004 n. 12 (attuata in ambito europeo con il regolamento CE del Consiglio 9 ottobre 1997 n. 2027).

La vicenda processuale aveva ad oggetto l’asserita manomissione di un bagaglio, all’esito di un viaggio aereo del 7 settembre 2009, relativo alla tratta Madrid / Roma / Reggio Calabria.

In conseguenza di ciò, la passeggera aveva convenuto il vettore aereo innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell’accaduto.

In punto di fatto, veniva precisato che i danni al bagaglio, scoperti al momento del ritiro in aeroporto, erano stati denunciati, nell’immediatezza, presso gli uffici della Polaria e, successivamente, presso la Questura di Reggio Calabria.

Al reclamo inoltrato al vettore in data 30 novembre 2009, ed agli infruttuosi tentativi di definizione bonaria della controversia, seguiva, quindi, la notifica dell’atto di citazione.

Si costituiva la compagnia aerea eccependo, in via preliminare, la decadenza dell’attrice dall’azione risarcitoria ai sensi dell’art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999, giacché il reclamo avrebbe dovuto essere inviato al vettore entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di riconsegna della valigia. Nel merito, veniva altresì opposta l’infondatezza della domanda nell’an e nel quantum debeatur.

Le suddette argomentazioni difensive non venivano accolte dal Giudice di Pace il quale condannava la società convenuta al pagamento di € 2.000,00 oltre spese legali.

La pronuncia de qua veniva impugnata dal vettore principalmente per non essere stata valorizzata l’eccezione preliminare da quest’ultimo sollevata, con conseguente erroneità di ogni successiva statuizione.

Il secondo giudice, in accoglimento del gravame proposto, osservava come risultasse erroneo il ragionamento sottostante la pronuncia di prime cure, laddove aveva equiparato gli effetti del reclamo a quelli della denuncia presso gli uffici di pubblica sicurezza.

E difatti, il Tribunale precisava che l’appellata: «…avrebbe dovuto inviare il reclamo entro 7 giorni dalla data in cui il bagaglio era stato ricevuto, con il quale avrebbe dovuto contestare l’accaduto e “rivendicare” il ristoro dei danni, non avendo valore equipollente, al fine di impedire il maturare del predetto termine decadenziale, la denuncia sporta presso la Questura di Reggio Calabria»

Tale conclusione veniva raggiunta tramite il richiamo letterale all’art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999, nella parte in cui prevede che: «…In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce…Il reclamo deve avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini. In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da parte di quest’ultimo».

Il Tribunale evidenziava, infatti, come il reclamo costituisse un atto nominativo (e, cioè, da proporsi a cura del soggetto danneggiato), contenente una richiesta di risarcimento dei danni, da indirizzare al vettore (operativo e/o contrattuale), nei termini previsti per legge a pena di decadenza, nelle ipotesi di smarrimento, danneggiamento o tardiva consegna del bagaglio consegnato momento del check-in.

Si tratta, quindi, di un atto recettizio teso ad ottenere l’adempimento di un presunto diritto di credito, il quale è efficace solo laddove, essendo stato tempestivamente inviato, venga ricevuto dal presunto debitore.

Al contrario, la denuncia/querela, a prescindere dalla data di relativa presentazione, ha natura pubblicistica poiché costituisce la notizia di reato, nonché la condizione di procedibilità per l’avvio delle indagini preliminari e della conseguente eventuale azione penale da parte del Pubblico Ministero.

Essa, pertanto, non viene conosciuta dal vettore che, ovviamente, rimane estraneo agli eventuali aspetti penalmente rilevanti della vicenda.

Sentenza collegata

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Francesco Ruggiero

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