Il telos normativo è volto a garantire il rispetto del diritto di difesa, stabilendo un dialogo tra consulente d’ufficio e i diversi consulenti di parte.
Non di rado accade che la perizia ufficiosa non venga trasmessa agli esperti di parti, prima dell’effettivo, cosa accade in casi come questi?
La conseguenza di tale omissione è stata chiarita dalla Corte di cassazione nell’ordinanza numero 21984/2018.
La vicenda
Nel caso di specie, il ricorrente domandava la nullità, la quale era stata fatta valere tempestivamente ex art. 445 bis c.p.c., senza che tale nullità venisse sanata mediante rinnovazione, poiché il giudice adito aveva rigettato il ricorso senza recuperare il contraddittorio tecnico con l’ausiliare.
La Suprema Corte ha, invece, accolto le doglianze del ricorrente che lamentava che in giudizio non era stata rilevata la nullità della consulenza tecnica d’ufficio per omessa trasmissione della bozza.
La decisione della Corte
La nullità processuale ha carattere relativo ed è assoggettata al limite preclusivo dell’articolo 157 del codice di procedura civile. La nullità potrà pertanto essere sanata in due modi: il primo, se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito; il secondo, può essere sanata anche per rinnovazione; il giudice può posto che il giudice può recuperare il contraddittorio sui risultati delle indagine e ripristinarlo successivamente al deposito della relazione, in maniera tale da valutare comunque la necessità di chiamare il c.t.u. a chiarimenti e l’opportunità di disporre accertamenti suppletivi, rinnovare le indagini o sostituire il consulente.
Volume consigliato
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento