L’obbligo del versamento del contributo alla Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici (l’obbligo del versamento della contribuzione a carico degli operatori pubblici e privati a pena di inammissibilità della offerta) decorre già dall’anno 2006, e tanto

Lazzini Sonia 05/07/07
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In tema di decorrenza, da parte delle imprese partecipanti, al versamento del contributo all’AUtority, merita di essere segnalato il seguente pensiero espresso dal Tar Lazio, Roma nella sentenza numero 5066 dell’1 giugno 2007:
 
< considerato che una attenta lettura delle disposizioni contenute nella suindicata legge finanziaria, da effettuarsi sulla base di una interpretazione “secundum legem” delle stesse seguendo il suindicato criterio della “ratio” della loro emanazione anche a fini della individuazione della loro efficacia temporale in riferimento agli anni di esercizio cui le stesse disposizioni si riferiscono, induce a ritenere, contrariamente a quanto affermato dalla ditta ricorrente, dovuto a carico degli stessi soggetti (pubblici e privati) il versamento del contributo già dall’anno 2006, e tanto in forza della già intervenuta adozione da parte dell’Autorità di Vigilanza di una propria deliberazione determinativa della entità delle contribuzioni dovute;
 
premesso al riguardo che il riferimento nel comma 65 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 alla decorrenza dall’anno 2007 del finanziamento a carico del mercato di competenza (per la parte non coperta da quello a carico dello Stato) delle spese di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, deve intendersi indicato soltanto per esplicitare le modalità di siffatta forma di finanziamento a carico del mercato di settore che, a decorrere dallo stesso anno 2007, dovrà avvenire seconda le modalità previste dalla normativa vigente e con entità di contribuzione determinata, con propria deliberazione, da parte di ciascuna delle Autorità indipendenti indicate nello stesso comma 65 e da versarsi direttamente alle medesime;>
 
e’ importante inoltre sapere che:
 
< tale determinazione dell’Autorità, già vigente all’atto della pubblicazione del bando della gara di cui trattasi, deve ritenersi di automatica inserzione nella stessa disciplina di gara; tanto in forza di un intrinseco valore di autooperatività (indipendente cioè da una sua espressa previsione nella “lex specialis” della gara) riconoscibile alla disposizione conferitiva alla Autorità di vigilanza di attribuzioni derivanti da disposizioni di legge primaria di fonte statale precipuamente dirette ad assicurare l’azione di vigilanza della stessa Autorità con la autonomia organizzativa e finanziaria alla stessa riconosciuta a presupposto garantistico indispensabile per un indipendente esercizio;
 
che per tale ragione la stessa va annoverata tra le disposizioni di precettività immediata e di diretta applicazione una volta emanata, senza la necessità di ulteriori disposizioni per acquisire carattere di vincolante efficacia nell’ambito dell’ordinamento costituente la disciplina del settore in cui è destinata ad operare;>
 
 
a cura di Sonia Lazzini
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
            Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Bis)
composto dai Sigg.ri                           Patrizio GIULIA        Presidente
                                                                       Paolo RESTAINO     Consigliere est.
                                                                       Solveig COGLIANI   Consigliere
 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In forma semplificata ai sensi degli attuali artt. 21, comma 10 e 26, comma 4 l. n. 1034/1971
sul ricorso n. 71/2007 proposto dalla Società *** a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., *** Michele, rappresentata e difesa dall’avv. Lorena Meritano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi, in Roma, via Confalonieri, 5
c o n t r o
il Comune di Cittareale, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Borioni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, via Barberini, 86
e nei confronti
della soc. *** Italia, rappresentata e difesa dall’avv. Benedetto Giovanni Carbone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, viale di Villa Grazioli, 13
per l’annullamento
•          della determinazione n. 184 del 19.10.2006;
•          della comunicazione del 24.10.2006;
•          del verbale di gara del 9.11.2006;
•          della comunicazione del Comune di Cittareale con A.R. del 30.11.2006;
            Visto il ricorso con i relativi allegati;
            Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti;
            Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
            Visto l’atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo;
Visti gli atti tutti della causa;
            Relatore alla camera di consiglio del 22 febbraio 2007 il Consigliere Paolo Restaino e uditi, altresì, per le parti gli avvocati come da relativo verbale;
            Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O e D I R I T T O
Rilevato che con il proposto ricorso vengono impugnati i provvedimenti del Comune di Cittareale con i quali è stato disposto l’annullamento della aggiudicazione provvisoria alla società ricorrente della gara relativa ai lavori di potenziamento e completamento della stazione sciistica “Selvarotonda” – 1° Stralcio funzionale Sciovia Campo Scuola – e disposta la riapertura della procedura di gara;
che tale annullamento è stato pronunciato dopo che, riesaminata, tra l’altro, la documentazione delle partecipanti ditte “Graffer Seggiovie” e attuale ricorrente “*** *** s.r.l.”, è stata accertata la mancanza, da parte delle stesse, del versamento del contributo alla Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici, venendo disposta la loro esclusione dalla gara e aggiudicato poi l’appalto degli stessi lavori alla ditta *** Italia s.r.l.;
che le censure svolte nel ricorso sono dirette a contestare la applicazione già dall’anno 2006 della disposizione contenuta nell’art. 1 della legge finanziaria n. 266/2005 che prevede al comma 67 l’obbligo del versamento della contribuzione a carico degli operatori pubblici e privati a pena di inammissibilità della offerta;
che la ditta ricorrente denuncia al riguardo la assenza di una espressa disposizione, in relazione all’obbligo di versamento contributivo riferibile al predetto anno 2006 in quanto tale onere ai sensi del comma 65 del predetto art. 1 stessa legge finanziaria, sarebbe semmai previsto solo a decorrere dall’anno 2007, per la quale ragione sarebbe illegittima la sua esclusione disposta a seguito dell’accertamento del mancato versamento degli oneri contributivi, ritenuto da effettuarsi anche per l’anno 2006;
considerato che la legge finanziaria 23.12.2005 n. 266, con riferimento ai contributi posti a carico dei soggetti pubblici e privati (sottoposti alla vigilanza della Autorità per i Lavori pubblici) per le spese di funzionamento della stessa Autorità (per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato) ha previsto il versamento degli stessi contributi quale condizione di ammissibilità della offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche;
che tale ripartizione delle spese di funzionamento, a carico del bilancio dello Stato che vi contribuisce in via parziale e in parte fatto gravare sul mercato del settore costituito dagli operatori pubblici e privati che, in quanto agenti sullo stesso mercato restano sottoposti alla vigilanza della Autorità, trova la ragione della sua previsione, oltre che per la compartecipazione degli stessi soggetti pubblici e privati al costo del servizio di pubblica utilità svolto dalla stessa Autorità, anche e principalmente per consentire a quest’ultima di avere un proprio autonomo bilancio che, attraverso la copertura dei costi relativi al proprio funzionamento (senza cioè il ricorso ad altre forme di finanziamento oltre quelle derivanti dalle contribuzioni a carico dello Stato, e quelle previste a titolo di partecipazione alle spese a carico degli operatori pubblici e privati) favorisca l’esercizio della propria attività in condizioni di effettiva autonomia organizzativa e finanziaria, sciolta cioè da ogni ulteriore estranea dipendenza funzionale ovvero finanziario-contabile;
considerato che una attenta lettura delle disposizioni contenute nella suindicata legge finanziaria, da effettuarsi sulla base di una interpretazione “secundum legem” delle stesse seguendo il suindicato criterio della “ratio” della loro emanazione anche a fini della individuazione della loro efficacia temporale in riferimento agli anni di esercizio cui le stesse disposizioni si riferiscono, induce a ritenere, contrariamente a quanto affermato dalla ditta ricorrente, dovuto a carico degli stessi soggetti (pubblici e privati) il versamento del contributo già dall’anno 2006, e tanto in forza della già intervenuta adozione da parte dell’Autorità di Vigilanza di una propria deliberazione determinativa della entità delle contribuzioni dovute;
premesso al riguardo che il riferimento nel comma 65 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 alla decorrenza dall’anno 2007 del finanziamento a carico del mercato di competenza (per la parte non coperta da quello a carico dello Stato) delle spese di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, deve intendersi indicato soltanto per esplicitare le modalità di siffatta forma di finanziamento a carico del mercato di settore che, a decorrere dallo stesso anno 2007, dovrà avvenire seconda le modalità previste dalla normativa vigente e con entità di contribuzione determinata, con propria deliberazione, da parte di ciascuna delle Autorità indipendenti indicate nello stesso comma 65 e da versarsi direttamente alle medesime;
che tali esplicitazioni a carattere modale in ordine alla autodeterminazione della entità di contribuzione da parte della Autorità ed al diretto versamento alla stessa Autorità dei relativi importi di contribuzione da parte degli operatori non potevano certo venire esemplificate nella legge finanziaria con riferimento al 2006, non essendo stata ancora determinata, all’atto della emanazione della stessa legge 23.12.2005 n. 266, la entità della contribuzione da parte della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;
rilevato che, tuttavia, è stata appositamente dettata dalla stessa legge finanziaria una disposizione transitoria, nelle more dell’attivazione delle modalità di finanziamento, valevole per l’anno 2006;
che tale disposizione transitoria, contenuta nel comma 67 dell’art. 1 l. n. 266/2005, ha inteso anch’essa assicurare già per l’anno 2006 le risorse per il funzionamento della stessa Autorità in regime di autonomia organizzativa e finanziaria prevedendo una anticipazione, a titolo integrativo, di un contributo di 3,5 milioni di euro che il predetto organismo di Vigilanza provvederà a versare all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31.12.2006;
accertato che, come sopra evidenziato, per lo stesso anno 2006 l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. ha già provveduto con una propria deliberazione del 26.1.06 che prevede che i soggetti, riferiti agli operatori economici, che intendono partecipare a procedura di scelta del contraente, sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente e che gli stessi sono tenuti a dimostrare, così come previsto dal comma 67 art. 1 l. n. 266/2005, a pena di esclusione dalla procedura di gara, al momento della presentazione dell’offerta, di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione;
considerato che tale determinazione dell’Autorità, già vigente all’atto della pubblicazione del bando della gara di cui trattasi, deve ritenersi di automatica inserzione nella stessa disciplina di gara; tanto in forza di un intrinseco valore di autooperatività (indipendente cioè da una sua espressa previsione nella “lex specialis” della gara) riconoscibile alla disposizione conferitiva alla Autorità di vigilanza di attribuzioni derivanti da disposizioni di legge primaria di fonte statale precipuamente dirette ad assicurare l’azione di vigilanza della stessa Autorità con la autonomia organizzativa e finanziaria alla stessa riconosciuta a presupposto garantistico indispensabile per un indipendente esercizio;
che per tale ragione la stessa va annoverata tra le disposizioni di precettività immediata e di diretta applicazione una volta emanata, senza la necessità di ulteriori disposizioni per acquisire carattere di vincolante efficacia nell’ambito dell’ordinamento costituente la disciplina del settore in cui è destinata ad operare;
rilevata, a completamento della semplificata trattazione, la infondatezza della censura di difetto di motivazione in ordine all’annullamento della aggiudicazione disposta in favore della ditta ricorrente essendole stato infatti notificato, come la stessa indica nell’epigrafe del ricorso, il verbale del 9.11.2006 in cui è chiaramente specificato il motivo della sua esclusione dalla gara (mancanza del versamento all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici);
rilevata, con l’occasione, anche la carenza di interesse della istante, legittimamente esclusa dalla gara, a dedurre le censure riferite a vizi della definitiva aggiudicazione della stessa gara alla ditta *** Italia;
visto anche l’atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo estensivi della impugnativa di cui al ricorso introduttivo anche a successivi atti tra cui la approvazione della aggiudicazione in via definitiva degli stessi lavori alla ditta *** Italia e dello schema di contratto, con cui vengono reiterate censure già mosse con il ricorso introduttivo di cui si è già rilevata la infondatezza ed altre, quale quella relativa al mancato avviso del procedimento di annullamento (in via di autotutela) della aggiudicazione provvisoria alla ditta ricorrente, che avrebbero dovuto essere semmai proposte già con il ricorso introduttivo.
Rilevata conclusivamente la infondatezza di tutte le censure svolte nel ricorso e motivi aggiunti.
Ritenute compensabili tra le parti le spese di giudizio ravvisandosi la esistenza di motivi giustificativi.
P. Q. M.
            Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Bis) respinge il ricorso indicato in epigrafe.
            Spese compensate.
            Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2007
IL PRESIDENTE                                         IL CONSIGLIERE ESTENSORE
  

Lazzini Sonia

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