L’aver posto ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato non ne sospeso la esecutività: un’amministrazione pertanto non ha alcun obbligo di rivedere le proprie posizioni (negazione di un rinnovo di un contratto di appalt

Lazzini Sonia 20/09/07
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Il Tar Lazio, Roma, merita di essere segnalato per la seguente fattispecie decisa nella sentenza numero 5994 del 4 luglio 2007:

 <che la questione (della legittimità del diniego del rinnovo del contratto indicato in narrativa) è stata già definitivamente decisa dal Consiglio di Stato con la sentenza n.6458 del 2006;
 

che l’avvenuta impugnazione di quest’ultima innanzi alla Corte di Cassazione, non ne ha sospeso la esecutività;

 che, pertanto, ad oggi la questione si presenta definita nel merito; e che, conseguentemente, ogni ulteriore pronunzia sulla stessa da parte di questo TAR si concreterebbe in un “bis in idem”; o, comunque, in una indebita interferenza sull’attività giurisdizionale ormai devoluta ad un altro Giudice (peraltro superiore), interferenza tendenzialmente idonea a cagionare un contrasto di giudicati;
 

che a fronte della attuale esecutività della sentenza del Consiglio di Stato, che – come già rilevato – ha definito la questione, correttamente e doverosamente l’Amministrazione ha opposto rifiuto alla richiesta di riesame del provvedimento (di diniego) ormai consolidatosi (e di quelli ad esso conseguenti);

 

che, pertanto, le censure avverso gli impugnati provvedimenti e comportamenti dell’Amministrazione si appalesano destituite di qualsiasi fondamento, posto che l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di provvedere sull’istanza di riesame né, tantomeno, di rettificare (a fronte di una sentenza che, per quanto non passata in giudicato, ha definito la questione e si presenta attualmente esecutiva), le sue precedenti determinazioni;>

 
a cura di *************
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA  

SEZIONE PRIMA BIS 

ha pronunciato – ai sensi dell’art. 23-bis della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, come introdotto dall’art. 4 della l. 21 luglio 2000 n. 205 – la seguente

 
SENTENZA
 
nel ricorso n. 1224/2007 proposto dalla DITTA ALFA
contro
 
il MINISTERO DELLA DIFESA,
il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,

SOC CONSIP SPA – CONCESSIONARIA SERVIZI INFORMATICI PUBBLICI,

non costituiti in giudizio;
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
 

– della nota del 28.11.2006 prot. 1/5493 del Ministero della Difesa, Direzione Generale dei Servizi Generali – Servizio Contenzioso, avente ad oggetto:

 

a) diniego di autotutela su rinnovo per l’anno 2006 del contratto n. 7604 di rep. dell’11.03.2005;

 

b) diniego istanza di rinnovo presentata sempre dalla ricorrente in data 01.09.2006 per l’anno 2007;

 

per fornitura del servizio di vigilanza e custodia di installazioni militari presso il deposito munizioni ed esplosivi di Poggiorsini – BA;

 

della nota del 20.12.2006 prot. 5/1103 del Ministero della Difesa, Direzione Generale dei Servizi Generali (1° Reparto – 3ª Divisione) ad oggetto “prosecuzione fino al 31.01.2007 del servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche”,

della nota del 30.01.2007 prot. n. 5/457 del Ministero della Difesa, Direzione Generale dei Servizi Generali (1° Reparto – 3ª Divisione) ad oggetto “prosecuzione fino al 28.02.2007 del servizio alle stesse condizione tecniche ed economiche”;

della nota prot. n. MD E2205201/152357 del 01.12.2006, con la quale il competente Comando Logistico ha richiesto alla Direzione Generale di garantire il servizio in oggetto solo nel periodo dal 01.01.2007 al 31.01.2007, e della nota con la quale il competente Comando Logistico ha richiesto alla Direzione Generale di garantire il servizio in oggetto per ulteriori 5 mesi fino al 30.06.2007;

di tutti gli atti precedenti, antecedenti, comunque connessi;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 22.02.2007 per l’annullamento, previa sospensione:

 

della nota-richiesta-lettera di invito del 14.02.2007 del Ministero della Difesa, Direzione Generale dei Servizi Generali – 1° Reparto – 3ª Divisione e di ogni relativo allegato, avente ad oggetto: servizio di vigilanza e custodia delel installazioni presso enti, Distaccamenti e reparti della Difesa – Richiesta d’offerta Cap. 1282 E.F. 2006;

del bando di gara, dell’avviso, della lettera di invito di qualsivoglia richiesta formale o informale di offerta, degli allegati 1 (scheda n. 21), allegato 2 (documentazione e clausole contrattuali), allegato 3, del disciplinare di gara, delle condizioni tecniche;

della ignota determina del 13.02.2007;

di ogni altro provvedimento, anche endoprocedimentale, consultivo, istruttorio, comunque connesso, presupposto, preordinato o conseguente, comunque lesivo, impeditivo della prosecuzione del corso contrattuale e dell’espressione di rinnovo e/o proroga.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
 

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

 

Visto l’art. 23 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000 n. 205;

 

Udito il relatore Cons. ********************* e udito altresì per la parte ricorrente l’avv. ********;

 
 
 

visti gli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L.6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente, dall’art.3, comma III, e dall’art.9, comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205;

 

considerato che nell’udienza camerale del 17.1.2007 le parti presenti sono state avvertite della eventualità che la sentenza venisse decisa, ai sensi della normativa sopra citata, mediante “sentenza in forma semplificata”;

 

ritenuto che sussistono i presupposti per definire immediatamente il merito mediante “sentenza in forma semplificata”;

 
ritenuto in fatto:
 

che con sentenza n.6458 del 31.10.2006 il Consiglio di Stato – in riforma della precedente sentenza n. 13408/2005 di questo T.A.R, Sezione Prima Bis – ha respinto il ricorso con cui la ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione le ha negato il rinnovo, per gli anni successivi al 2005, del contratto n.7604 dell’11.3.2005 (per la fornitura del servizio di vigilanza e custodia di installazioni militari presso il deposito munizioni ed esplosovi di Poggiorsini – Bari);

che, non ostante tale intervenuto giudicato, la ricorrente – che nel frattempo ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che la pregiudica – ha chiesto all’Amministrazione di riesaminare la questione, e di rinnovare il predetto contratto;

che l’Amministrazione ha opposto rifiuto alla richiesta volta ad ottenere il rinnovo del contratto ed ha conseguentemente proseguito l’azione amministrativa;

che con il ricorso in esame la ricorrente società impugna gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti con cui l’Amministrazione ha opposto rifiuto alla sue richieste di riesame; e tutti quelli ad essi presupposti, connessi o consequenziali;

esaminati i motivi di ricorso;
 
considerato in diritto:
 

che la questione (della legittimità del diniego del rinnovo del contratto indicato in narrativa) è stata già definitivamente decisa dal Consiglio di Stato con la sentenza n.6458 del 2006;

che l’avvenuta impugnazione di quest’ultima innanzi alla Corte di Cassazione, non ne ha sospeso la esecutività;

che, pertanto, ad oggi la questione si presenta definita nel merito; e che, conseguentemente, ogni ulteriore pronunzia sulla stessa da parte di questo TAR si concreterebbe in un “bis in idem”; o, comunque, in una indebita interferenza sull’attività giurisdizionale ormai devoluta ad un altro Giudice (peraltro superiore), interferenza tendenzialmente idonea a cagionare un contrasto di giudicati;

che a fronte della attuale esecutività della sentenza del Consiglio di Stato, che – come già rilevato – ha definito la questione, correttamente e doverosamente l’Amministrazione ha opposto rifiuto alla richiesta di riesame del provvedimento (di diniego) ormai consolidatosi (e di quelli ad esso conseguenti);

che, pertanto, le censure avverso gli impugnati provvedimenti e comportamenti dell’Amministrazione si appalesano destituite di qualsiasi fondamento, posto che l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di provvedere sull’istanza di riesame né, tantomeno, di rettificare (a fronte di una sentenza che, per quanto non passata in giudicato, ha definito la questione e si presenta attualmente esecutiva), le sue precedenti determinazioni;

ritenuto, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da respingere; e che la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione esima il Collegio da ogni statuizione in ordine alle spese;

 
P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I bis, respinge il ricorso in epigrafe.

 
Nulla statuisce per le spese.
 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma il 28 febbraio 2007, in Camera di Consiglio.

 
  il Presidente
 

  il Consigliere, est.

    
N.R.G. 1224/2007

Lazzini Sonia

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