L’attuazione della disciplina organica della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali: il decreto ministeriale n° 180 del 2010

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 § 1) Gli organismi di mediazione ed il loro Registro. Il regolamento di procedura. 

Tutti gli organismi di mediazione devono essere iscritti nel Registro istituito col Decreto del Ministro della Giustizia n° 180 del 2010. Questo Decreto disciplina “la formazione del Registro, la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del Registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi”. La sezione degli organismi specializzati in materia di consumo costituisce l’elenco di organismi di composizione extragiudiziale delle controversie su tale argomento previsto dal 2° comma dell’art. 141 del “Codice del consumo”, il Dlgs 206/2005 (2° comma dell’art. 16).

 

L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel Registro, deposita presso il Ministero della Giustizia il proprio regolamento di procedura ed il codice etico, comunicando ogni successiva variazione di questi ultimi. Nel Regolamento devono essere previste, fermo quanto previsto nel Dlgs 28/2010, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo per gestire il procedimento di mediazione dall’organismo e che devono garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza dei dati (in altre parole i siti web utilizzati per la conciliazione telematica ed i loro contenuti e procedure informatiche devono essere protetti da sistemi di sicurezza informatici). Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione del Ministero a norma dell’art. 17 (su cui vedi il paragrafo precedente). L’idoneità del Regolamento di Procedura è valutata dal Ministero ai fini dell’iscrizione dell’organismo nel Registro (comma 3°).

Questa norma è stata attuata dall’art. 7 del D.M. 180/2010 il cui 1° comma prevede che il regolamento deve contenere l’indicazione del luogo dove si svolge il procedimento di mediazione (di solito, la sede dell’organismo di mediazione), ma questa sua previsione è derogabile col consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo.

L’organismo può prevedere nel suo regolamento (2° comma):

  1. che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti (ricordiamo che l’obbligo di fissare il primo incontro tra le parti ed il mediatore, previsto dal 1° comma dell’art. 8 del Dlgs 28/2010, ricade sul responsabile dell’organismo di mediazione e non sul mediatore);

  2. che, in caso di formulazione della proposta di conciliazione ai sensi dell’art. 11 del Dlgs 28/2010 (quindi in tutti i casi da esso previsti: sia nel corso della mediazione, sia al suo termine quando la conciliazione non riesce), la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. Riteniamo che questa soluzione possa servire soprattutto a fare intervenire mediatori particolarmente esperti o competenti in procedimenti che si rivelino più complessi o delicati del previsto;

  3. che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione. Ma, in realtà, come abbiamo detto nel quinto paragrafo, questo è un obbligo e non una facoltà del mediatore, dato che il 4° comma dell’art. 11 del Dlgs 28/2010 dice chiaramente che, se la conciliazione non riesce (perché l’accordo fra le parti non è raggiunto oppure esse non aderiscono alla proposta anche per la mancata partecipazione di una di esse al procedimento) il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta;

  4. la possibilità per un organismo di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con cui abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari o tipologie di affari di mediazione;

  5. la possibilità di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche (che sono un altro sistema di risoluzione alternativa stragiudiziale delle controversie, come la mediazione) basate su protocolli di intesa fra le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 137 del Codice del consumo (Dlgs 206/2005) e le imprese o le loro associazioni ed aventi ad oggetto la medesima controversia;

  6. la formazione di separati elenchi dei mediatori che collaborano con l’organismo suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche;

  7. che la mediazione svolta dall’organismo medesimo è limitata a specifiche materie, chiaramente individuate.

 

Il regolamento deve anche stabilire le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico da parte del mediatore (in primo luogo ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 28/2010) e disciplinare le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell’organismo dal Registro irrogate ai sensi dell’art. 10 del D.M. 18/2010 (3° comma).

Il regolamento non può prevedere che l’accesso alla mediazione si svolga esclusivamente attraverso modalità telematiche (4° comma). La mediazione telematica, pertanto, non può essere la modalità esclusiva con cui un organismo di mediazione offre il suo servizio.

 

Il regolamento di procedura deve, in ogni caso, prevedere (5° comma):

  1. che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all’art. 14, comma 2°, lettera a) del Dlgs 28/2010;

  2. che, al termine del procedimento di mediazione, ad ogni parte del procedimento venga consegnata una idonea scheda per la valutazione del servizio, il cui modello deve essere allegato al regolamento, e che una copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al Dirigente responsabile della tenuta del Registro degli organismi di mediazione (su cui vedi il secondo capoverso del paragrafo successivo) con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento, vale a dire attraverso la Posta Elettronica Certificata.

Si crea, in tal modo, un sistema di rilevazione e monitoraggio della c.d. “customer satisfaction” o “soddisfazione dei clienti (o utenti)” dei servizi di mediazione offerti dai vari organismi iscritti nel Registro;

  1. la possibilità della comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo.

 

Fermo l’obbligo di riservatezza del mediatore e di quanti collaborano con l’organismo di mediazione rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione e quello del solo mediatore verso le altre parti per le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nelle sessioni separate del procedimento (vale a dire gli incontri in cui partecipa solo una parte di esso, compreso il caso in cui l’altra parte si rifiuti di partecipare) da una delle parti (art. 9, comma 2°, del Dlgs 28/2010), il regolamento deve garantire il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell’organismo è tenuto a custodire in un apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione di cui all’art. 12 del D.M. 180/2010 (su cui vedi oltre in questo paragrafo). Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni del procedimento (cioè quelle a cui partecipano tutte le parti di esso), ovvero, per ciascuna parte, gli atti da essa depositati nella propria sessione separata (6° comma dell’art. 12 del D.M. 180/2010).

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate (7° comma).

 

Per quanto riguarda il registro degli affari di mediazione trattati che ogni organismo deve istituire, l’art. 12 del D.M. 180/2010 prevede che esso possa essere tenuto anche con modalità informatiche e che per ogni controversia trattata esso debba riportare il numero d’ordine progressivo del procedimento di mediazione, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il suo esito. L’organismo deve conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione, ai sensi dell’art. 2961, 1° comma, del Codice Civile.

 

L’art. 18 del Dlgs 28/2010 prevede che i Consigli degli Ordini degli Avvocati possono istituire organismi di mediazione presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale ed utilizzando i locali messi a loro disposizione dal Presidente del Tribunale. Tali organismi, ritenuti dal legislatore di comprovata serietà ed efficienza come richiesto dal 1° comma dell’art. 16, sono iscritti nel Registro degli organismi di mediazione a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.M. 180/2010.

Infine, a norma dell’art. 19 anche i Consigli di tutti gli altri Ordini Professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza e previa autorizzazione del Ministero della Giustizia, organismi speciali di mediazione, avvalendosi di proprio personale ed utilizzando locali nella propria disponibilità.

Tanto questi ultimi organismi di mediazione quanto quelli istituiti ai sensi della lettera g) del 2° comma dell’art. 2 della Legge 580 del 1993 sull’ordinamento delle Camere di Commercio modificato dall’art. 1° del Decreto Legislativo n° 23 del 2010 sono iscritti nel Registro ministeriale a semplice domanda, sempre nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.M. 180/2010 e che esponiamo nel paragrafo successivo.

 

 

§ 2) I criteri per l’iscrizione nel Registro degli organismi di mediazione.

 

Vediamo adesso come il D.M. 180/2010 ha dato attuazione alle norme del Dlgs 28/2010 che abbiamo esaminato nel paragrafo precedente, fatta eccezione per quanto riguarda il regolamento di procedura.

L’art. 3 del Decreto del Ministero della Giustizia citato istituisce il Registro degli organismi abilitati a svolgere i procedimenti di mediazione e prevede che esso è tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il Direttore generale della giustizia civile o un dirigente dal lui delegato. Il Registro è tenuto con modalità informatiche ed è articolato in due parti, quella degli organismi di mediazione che sono enti pubblici e quella degli organismi che sono enti di diritto privato. Ogni parte ha una sezione con l’elenco dei mediatori, una con l’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale ed una con l’elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici. Solo la parte degli enti privati ha una quarta sezione con l’elenco dei soci, associati, amministratori e rappresentanti legali degli organismi.

I criteri per l’iscrizione nel Registro degli organismi di mediazione coi relativi mediatori sono disciplinati dai commi 2° e 3° dell’art. 4 del D.M. 180/2010. Per l’iscrizione occorre presentare domanda ed, a seguito di questa, il responsabile della tenuta dell’elenco verifica l’idoneità e la professionalità dei richiedenti sotto i seguenti profili:

  • la capacità finanziaria ed organizzativa del richiedente e la compatibilità dell’attività di mediazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo di questo ente pubblico o privato. E’ richiesto un capitale versato (o fondo sociale, o patrimonio, nel caso di associazione o fondazione, cioè di organizzazione senza scopo di lucro o non profit) minimo di 10.000 Euro. Da questa norma si comprende che gli enti di formazione possono essere sia organizzazioni a scopo di lucro (imprese, vale a dire società di persone o di capitali) che senza scopo di lucro (quindi società cooperative, associazioni, meglio se riconosciute ma la legge non esclude le non riconosciute, e fondazioni). Ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di potere svolgere l’attività di mediazione in almeno due regioni italiane od in almeno due province della medesima regione, anche attraverso accordi con altri organismi di mediazione che gli mettano a disposizione le loro strutture;

  • il possesso, da parte del richiedente, di una polizza assicurativa con un massimale di importo non inferiore a 500.000 Euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione, quindi, in primo luogo la responsabilità civile, ma anche, secondo noi, l’eventuale responsabilità amministrativa degli organismi di formazione che siano persone giuridiche (esclusi gli enti pubblici) oppure associazioni e società senza personalità giuridica prevista dal Decreto Legislativo n° 231 del 2001;

  • i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti legali di questi organismi, conformi a quelli fissati per gli amministratori di società di intermediazione finanziaria dall’art. 13 del Decreto Legislativo n° 58 del 1998, il Testo Unico della Finanza (TUF). Questo articolo è stato attuato dal Decreto del Ministro del Tesoro n° 468 del 1998 che, al suo art. 3, detta i seguenti requisiti di onorabilità: non essere stati, anche all’estero, dichiarati interdetti, inabilitati o falliti od essere stati condannati ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi ai sensi dell’art. 2382 del Codice Civile, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione dall’autorità giudiziaria (salvi gli effetti della riabilitazione), non essere stati condannati con sentenza irrevocabile a pena detentiva per uno dei reati bancari, finanziari, assicurativi, societari oppure alla reclusione per almeno un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico, l’economia pubblica o per un delitto tributario, oppure alla reclusione per almeno due anni per qualunque delitto non colposo;

  • la trasparenza amministrativa e contabile dell’ente e la sua autonomia finanziaria e funzionale qualora esso sia una articolazione interna di un ente più grande;

  • le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, la conformità del regolamento di procedura dell’organismo alla legge, in primo luogo al Dlgs 28/2010, ed al D.M. 180/2010, anche per quanto riguarda il rapporto giuridico coi mediatori;

  • il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere la loro attività per il richiedente;

  • la sede dell’organismo e, pertanto, le strutture amministrative e quelle logistiche per lo svolgimento dell’attività di mediazione;

  • i requisiti di qualificazione dei mediatori dell’organismo richiedente: essi devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale oppure, in alternativa, devono essere iscritti ad un Ordine o Collegio professionale (per quelli in cui non è prevista la necessità del conseguimento di una laurea per essere iscritti e che possono operare solo per le materie riservate alla loro competenza ai sensi dell’art. 19 del Dlgs 28/2010 che abbiamo esaminato nel paragrafo precedente); il possesso di una specifica formazione di almeno 50 ore e di un aggiornamento biennale di almeno 18 ore acquisito presso gli enti di formazione per i mediatori iscritti nell’apposito elenco di cui agli artt. 17 e 18 del D.M. 180/12010, trattati nel Paragrafo 5); inoltre, i mediatori non devono avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o con pena detentiva non sospesa, non devono essere incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, non devono avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento (nel caso di iscritti ad ordini o collegi od albi professionali) (sono, questi ultimi, i requisiti di onorabilità dei mediatori);

  • la documentazione idonea a provare le conoscenze linguistiche necessarie per gli iscritti nella sezione con l’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.

 

Il possesso di tutti i requisiti per l’iscrizione può essere attestato mediante autocertificazione. Solo per la polizza assicurativa occorre produrre una copia della stessa.

Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle Camere di Commercio e dai Consigli degli Ordini Professionali sono iscritti nel Registro su semplice domanda, all’esito della verifica della stipulazione della polizza assicurativa. Per gli organismi costituiti dai Consigli degli Ordini Professionali diversi dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati occorre anche il rilascio, da parte del Dirigente responsabile della tenuta del Registro, dell’autorizzazione all’iscrizione prevista dall’art. 19 del Dlgs 28/2010 (commi 5° e 4° dell’art. 4 del D.M. 180/2010).

 

 

§ 3) Il procedimento di iscrizione nel Registro degli organismi di mediazione. La vigilanza su di essi.

 

Per quanto riguarda il procedimento di iscrizione al Registro degli organismi di mediazione, l’art. 5 del D.M. 180/2010 stabilisce che il Dirigente responsabile della tenuta di esso approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche dei requisiti richiesti dai commi 2° e 3° dell’art. 4, esaminati nel precedente paragrafo, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata. Tutto questo materiale e queste informazioni sono reperibili sul sito Internet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it). Alla domanda deve essere allegato il regolamento di procedura dell’organismo, la scheda di valutazione del servizio di mediazione da sottoporre alle parti (su cui vedi il Paragrafo 1) e la tabella delle indennità redatta secondo i criteri dell’art. 16 del D.M. citato (su cui rimandiamo al Paragrafo 4).

Per gli organismi di mediazione che sono enti di diritto privato l’iscrizione nel Registro comporta l’approvazione della tabella delle indennità di mediazione.

La domanda e i relativi allegati sono trasmessi al Ministero tramite posta elettronica certificata o con altra modalità che assicuri la certezza dell’avvenuto ricevimento, per esempio, la raccomandata A.R. cartacea (2° comma dell’art. 5 del D.M. 180/2010).

Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il Dirigente responsabile della tenuta del Registro può chiedere una sola volta l’integrazione della domanda o dei suoi allegati all’organismo richiedente e dalla data di ricezione delle integrazioni decorre un nuovo termine di venti giorni (3° comma).

Se uno di questi due termini scade senza che il Dirigente responsabile abbia provveduto ad iscrivere l’ente nel Registro o a rigettare la domanda, si procede comunque all’iscrizione (4° comma).

 

In particolare, alla domanda di iscrizione nel Registro degli organismi di mediazione il richiedente deve allegare l’elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio corredato dalla dichiarazione di disponibilità sottoscritta dal mediatore ed indicante la sezione del Registro a cui questi chiede di essere iscritto, dal curriculum sintetico di ogni mediatore indicante i requisiti di qualificazione e di onorabilità richiesti per i mediatori, le loro conoscenze linguistiche necessarie all’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale (art. 6, commi 1° e 2° del D.M. 180/2010)

Il singolo mediatore non può dichiarare la sua disponibilità a svolgere tale funzione per più di cinque organismi di mediazione (3° comma).

Le violazioni degli obblighi o le false dichiarazioni riguardanti i punti previsti dai primi tre commi dell’art. 6, di cui ai due precedenti capoversi, commesse da pubblici dipendenti o da liberi professionisti iscritti ad albi o collegi od ordini professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il Dirigente responsabile della tenuta del Registro è tenuto ad informarne gli organi competenti (4° comma). 

Si considerano iscritti di diritto nel Registro disciplinato dal D.M. 180/2010 gli organismi di mediazione già iscritti nel registro previsto dal D.M. n° 222 del 2004 sulla conciliazione delle controversie nelle materie societaria, bancaria e finanziaria. In questi casi il Dirigente responsabile della tenuta del Registro verifica il possesso, da parte di questi organismi, dei requisiti previsti dall’art. 4 del D.M. 180/2010, che abbiamo esaminato nel paragrafo precedente, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l’organismo ottempera a tali richieste entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata, se no l’iscrizione si intende decaduta (art. 20, 1° comma, del D.M. 180/2010).

I mediatori abilitati a prestare la loro attività presso questi organismi devono acquisire, entro il 5 Maggio 2011, i requisiti di qualificazione anche formativi previsti per l’esercizio della mediazione dall’art. 4 del D.M. di attuazione, che abbiamo esaminato nel paragrafo precedente, o, in alternativa, attestare di avere svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con un successo anche soltanto parziale. Questi mediatori, fino a tale data, possono continuare ad esercitare l’attività di mediazione. Dell’acquisizione dei requisiti da parte dei mediatori gli organismi devono dare immediata comunicazione al Dirigente responsabile della tenuta dell’elenco (2° comma).

 

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 180/2010 l’organismo di mediazione iscritto nel Registro è obbligato a comunicare immediatamente al Dirigente responsabile della tenuta di quest’ultimo tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati al Ministero della Giustizia ai fini dell’iscrizione, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo biennale dei mediatori (1° comma).

Il responsabile dell’organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo (o di conciliazione) di cui all’art. 11, comma 3°, del Dlgs 28/2010, anche ai fini della presentazione dell’istanza di omologazione del verbale medesimo con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di conciliazione di cui all’art. 12 dello stesso Decreto (2° comma).

Il responsabile dell’organismo ha pure l’obbligo di trasmettere anche la proposta del mediatore di cui all’art. 11 del Dlgs 28/2010 quando ciò viene richiesto dal Giudice che deve stabilire l’esclusione della ripetizione delle spese processuali sostenute dalla parte vincitrice del processo che aveva rifiutato la proposta di mediazione ai sensi dell’art. 13, 1° comma, dello stesso Decreto (comma 3°).

 

Per quanto riguarda gli effetti dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel Registro, l’art. 9 del D.M. 180/2010 prevede che il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d’ordine ad esso attribuito nel Registro (comma 1°).

Dalla data di questa comunicazione l’organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicità consentite, a fare sempre menzione del numero d’ordine attribuito nel Registro (3° comma).

A seguito dell’iscrizione l’organismo di mediazione ed il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione. Riteniamo, in particolare, che l’eccessivo carico di lavoro possa costituire giustificato motivo di rifiuto di svolgere la mediazione nei tempi, piuttosto rapidi, previsti dall’art. 6 del Dlgs 28/2010 (non più di quattro mesi a partire dalla data di deposito della domanda introduttiva della mediazione) (2° comma). Per fare fronte a questa eventualità non certo remota riteniamo che sia opportuno che gli organismi di mediazione si organizzino con una rete di accordi con altri organismi dello stesso tipo per poter indirizzare ad essi le parti della cui controversia non possono curare la mediazione, accordi peraltro previsti ed auspicati dal D.M. 180/2010 alla lettera c) del 2° comma del suo art. 7 proprio per aumentare la capacità organizzativa e, conseguentemente, produttiva degli organismi di mediazione.

A partire dal secondo anno di iscrizione nel Registro, entro il 31 Marzo dell’anno successivo, ogni organismo deve trasmettere al Dirigente responsabile della tenuta di esso il rendiconto della gestione (cioè il bilancio integrato, riteniamo, da informazioni sui procedimenti di mediazione svolti) su modelli predisposti dal Ministero e reperibili sul suo sito Internet (www.giustizia.it) (4° comma).

 

La vigilanza sul Registro degli organismi di mediazione e, di conseguenza, sugli organismi di mediazione in esso iscritti è esercitata dal Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore generale della giustizia civile o di un dirigente dal lui delegato. Con riferimento alla sezione degli affari in materia di consumo, la vigilanza spetta anche dal Ministero dello Sviluppo Economico che il Ministero della Giustizia ha, in questo caso, l’obbligo di sentire (comma 4° dell’art. 16 del Dlgs 28/2010 in combinato disposto col 2° comma dell’art. 3 del D.M. 180/2010).

L’attività di vigilanza si concreta nell’obbligo, per il Dirigente responsabile della tenuta del Registro di disporre la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dell’organismo di mediazione dal Registro quando, dopo l’iscrizione in esso, sopravvengono o risultano fatti che l’avrebbero impedita o in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 8 e 20 del D.M. 180/2010 (su cui vedi sopra in questo paragrafo) o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore. La cancellazione deve essere disposta anche quando l’organismo ha svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio (art. 10, 1° e 2° comma, del D.M. 180/2010).

La cancellazione impedisce all’organismo di mediazione di ottenere una nuova iscrizione nel Registro prima che sia trascorso un biennio. Il Dirigente responsabile della tenuta del registro può esercitare il potere di controllo anche mediante l’acquisizione di atti o notizie che gli organismi sono obbligati a fornire, secondo le modalità stabilite con circolari od atti amministrativi equipollenti emanati dallo stesso Dirigente (3° e 4° comma).

 

Inoltre, l’art. 11 del D.M. 180/2010 prevede che il Ministero della Giustizia proceda annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi di mediazione e congiuntamente col Ministero dello Sviluppo Economico per i procedimenti di mediazione in materia di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti dagli organismi medesimi. I dati statistici sono riferiti in modo separato alla mediazione obbligatoria, a quella volontaria ed a quella demandata dal Giudice, indicando per ogni categoria i casi di successo della mediazione e di esonero dall’indennità perché la parte si trova nelle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio come previsto dal comma 5° dell’art. 17 del Dlgs 28/2010.

Questi dati saranno utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennità che spettano agli organismi di mediazione che hanno natura o sono articolazioni di enti pubblici nei casi, riteniamo, di esonero della parte dal pagamento dell’indennità perché si trova nelle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio (3° comma).

Il Ministero della Giustizia procede anche alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all’applicazione nel processo civile della esclusione della ripetizione delle spese processuali sostenute dalla parte vincitrice che aveva rifiutato la proposta di mediazione ai sensi dell’art. 13, 1° comma, del Dlgs 28/2010 (comma 2°).

 

 

§ 4) La disciplina delle spese della mediazione (indennità di mediazione).

 

Tendenzialmente, le spese per il procedimento di mediazione che è giunto alla conciliazione, cioè alla composizione della controversia, dovrebbero essere compensate a meno che le parti non si accordino per una ripetizione parziale o totale di esse a favore di una di loro, dato che anche le spese sono nella loro disponibilità e possono pertanto fare parte dell’accordo conciliativo complessivo che le parti riusciranno a raggiungere.

Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono gratuiti e quindi esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Solo il verbale di accordo (conciliazione) è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 Euro, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente (commi 2° e 3° dell’art. 17). I costi per lo Stato (vale a dire i mancati introiti) di queste agevolazioni sono monitorati dal Ministero della Giustizia, come vedremo nel Paragrafo 10 (comma 9°).

Col Decreto del Ministro della Giustizia n° 180 del 2010 sono state determinate le misure minime e massime delle indennità spettanti agli organismi pubblici di mediazione, i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità richieste dagli organismi privati di mediazione, le maggiorazioni massime di queste indennità dovute solo nel caso di successo della mediazione e non superiori al venticinque per cento (possibilità che il D.M. 180/2010, come vedremo tra poco, non ha sfruttato completamente) ed, infine, le riduzioni delle indennità dovute per i casi in cui l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale previsti dal 1° comma dell’art. 5 (4° comma).

L’art. 16 del D.M. 180/2010 ha stabilito che “l’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione” (1° comma). Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, ciascuna delle parti deve versare un importo di 40 Euro (per i procedimenti di conciliazione in materia societaria l’importo era in precedenza di 30 Euro). Il versamento di questa somma deve avvenire al momento del deposito dell’istanza di mediazione, per la parte (o le parti) che promuove il procedimento, ed in quello di adesione a quest’ultimo, per l’altra o le altre parti (2° comma).

Per quanto riguarda le spese di mediazione l’importo massimo della indennità dovuta da ciascuna parte è il seguente (3° comma che rimanda alla Tabella A allegata al D.M. 180/2010):

 

  • se il valore della lite è fino a 1.000 Euro: 65 Euro;

  • se il valore della lite è compreso tra 1.001 e 5.000 Euro: 130 Euro;

  • se il valore della lite è compreso tra 5.001 e 10.000 Euro: 240 Euro;

  • se il valore della lite è compreso tra 10.001 e 25.000 Euro: 360 Euro;

  • se il valore della lite è compreso tra 25.001 e 50.000 Euro: 600 Euro;

  • se il valore della lite è compreso tra 50.001 e 250.000 Euro: 1.000 Euro;

  • se il valore della lite è compreso tra 250.001 e 500.000 Euro: 2.000 Euro;

  • se il valore della lite è compreso tra 500.001 e 2.500.000 Euro: 3.800 Euro;

  • se il valore della lite è compreso tra 2.500.001 e 5.000.000 Euro: 5.200 Euro;

  • se il valore della lite è di oltre 5.000.000 di Euro: Euro 9.200.

 

E’ da segnalare il fatto che le indennità delle prime cinque classi sono aumentate e quelle delle ultime tre sono diminuite rispetto a quelle previste dal Decreto del Ministro della Giustizia n° 223 del 2004 per i procedimenti di conciliazione in materia societaria con i medesimi valori della controversia.

Gli importi dell’indennità dovuti per ciascuno scaglione non si sommano tra loro ed il valore della controversia deve essere calcolato secondo le regole previste dagli artt. da 10 a 17 del Codice di Procedura Civile e deve essere indicato nella istanza introduttiva della mediazione (6° e 7° comma). Dal momento poi che la Tabella A indica solo l’importo massimo dell’indennità dovuta per ciascuno scaglione di valore della lite riteniamo che, anche se la norma non lo dice espressamente, l’equità imponga che esso sia applicato con proporzionalità all’interno di esso: per esempio, se per lo scaglione da 250.001 a 500.000 Euro l’indennità massima è di 2.000 Euro, quella dovuta per una controversia con un valore di 375.000 Euro sarà di 1.500 Euro. Questa deduzione ci viene confermata dal 5° comma dell’art. 16 del D.M. 180/2010 che indica come importo minimo dell’indennità quello indicato come massimo per lo scaglione di valore della lite immediatamente precedente a quello a cui la controversia appartiene, fatta eccezione per il primo scaglione per cui l’importo minimo è liberamente determinabile dall’organismo di mediazione. Infatti, non avrebbe senso parlare di importi minimo e massimo dell’indennità se a tutte le controversie di uno stesso scaglione di valori si applicasse il solo importo indicato dalla Tabella A. Fa eccezione a questa regola anche l’ultimo scaglione dei valori della controversia per il quale è previsto solo l’importo massimo dell’indennità, che è pari a 9.200 Euro, che, di conseguenza, si applicherà a qualsiasi valore della lite superiore a 5.000.000 di Euro.

 

Qualora il valore della controversia sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima di esso, compresi i casi di cui al capoverso precedente, l’organismo di mediazione decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti (comma 8°). Le parti potranno, ovviamente, non accettare tale stima e cambiare organismo di mediazione oppure ritirarsi tutte dalla mediazione od anche non partecipare (solo alcune) ad essa. Questo lo si deduce dal fatto che metà dell’importo dell’indennità di mediazione va corrisposto prima dell’inizio del primo incontro del procedimento e che del pagamento dell’intero importo di essa (calcolato quindi per una controversia con almeno due parti) sono responsabili in solido le parti che aderiscono alla mediazione (9° e 11° comma).

Ai fini della corresponsione dell’indennità di mediazione, quando più soggetti (persone fisiche o giuridiche) rappresentano un unico centro di interesse essi si considerano come una unica parte (12° comma).

 

Inoltre, l’importo massimo della indennità di mediazione:

  1. può essere aumentato in misura non superiore al 20% in relazione alla particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;

  2. deve essere aumentato in misura non superiore al 20% in caso di successo della mediazione;

  3. deve essere aumentato in misura non superiore al 20% nel caso di formulazione della proposta del mediatore allorché la mediazione non sia riuscita, previsto dal 4° comma dell’art. 11 del Dlgs 28/2010;

  4. deve essere ridotto di un terzo nel caso di mediazione obbligatoria nelle materie previste dal 1° comma dell’art. 5 del Dlgs 28/2010;

  5. deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al provvedimento (4° comma).

Ciò comporta che, se in una mediazione con due parti una non aderisce e non partecipa al procedimento, la parte che ha avviato quest’ultimo pagherà i due terzi dell’indennità totale di mediazione che si calcola moltiplicando per due l’importo indicato nella Tabella A.

 

Il comma 10° ribadisce il concetto che l’indennità di mediazione comprende anche l’onorario del mediatore titolare del procedimento, anche se questo dovesse essere sostituito nel corso della mediazione, e quello degli eventuali mediatori ausiliari.

Si tenga presente, infine, che i valori della indennità di mediazione previsti nella Tabella A allegata al D.M. 180/2010 sono vincolanti solo per gli organismi di mediazione che hanno natura giuridica di ente pubblico, mentre quelli che sono enti di diritto privato possono stabilire liberamente gli importi richiesti per la indennità di mediazione con l’obbligo di rispettare la indennità ridotta per le materie previste dal 1° comma dell’art. 5 del Dlgs 28/2010 e le altre norme dell’art. 16 del D.M. 180/2010 sui criteri di determinazione dell’indennità che abbiamo fin qui esposto (13° comma).

 

 

§ 5) L’elenco degli enti di formazione per i mediatori.

 

Per garantire una preparazione adeguata ai mediatori il 5° comma dell’art. 16 del Dlgs 28/2010 prevede l’istituzione, con Decreto del Ministro della Giustizia, presso il suo Ministero dell’elenco dei formatori (in realtà, come vedremo tra poco, degli enti di formazione) per la mediazione, cioè quelli che dovranno svolgere i corsi necessari per formare i mediatori.

Il Decreto Ministeriale n° 180 del 2010 ha stabilito i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli enti iscritti, nonché quelli per lo svolgimento dell’attività di formazione, in modo tale da garantire elevati livelli di preparazione dei mediatori. La partecipazione a tale attività di formazione è un requisito di qualificazione professionale per i mediatori e, pertanto, è obbligatoria, come abbiamo visto nel Paragrafo 2.

In particolare, l’art. 17 del D.M. citato prevede che tale elenco è tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia e ne è responsabile il Direttore generale della giustizia civile o un dirigente dal lui delegato. L’elenco è tenuto con modalità informatiche ed è articolato in due parti, quella degli enti di formazione che sono enti pubblici e quella degli enti di formazione che sono enti di diritto privato. Ogni parte ha una sezione con l’elenco dei formatori ed una con l’elenco dei responsabili scientifici degli enti. Questi due elenchi sono pubblici. Solo la parte degli enti privati ha una sezione con l’elenco dei soci, associati, amministratori e rappresentanti legali di essi.

I criteri per l’iscrizione nell’elenco degli enti di formazione coi relativi formatori sono disciplinati dall’art. 18 del D.M. 180/2010. Per l’iscrizione occorre presentare domanda ed, a seguito di questa, il responsabile della tenuta dell’elenco verifica l’idoneità dei richiedenti sotto i seguenti profili:

  • la capacità finanziaria ed organizzativa del richiedente e la compatibilità dell’attività di formazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo di questo ente. E’ richiesto un capitale versato (o fondo sociale, o patrimonio, nel caso di associazione o fondazione, cioè di organizzazione senza scopo di lucro o non profit) minimo di 10.000 Euro. Da questa norma si comprende che gli enti di formazione possono essere sia organizzazioni a scopo di lucro (imprese, vale a dire società di persone o di capitali) che senza scopo di lucro (quindi società cooperative, associazioni, meglio se riconosciute ma la legge non esclude le non riconosciute, e fondazioni);

  • i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti legali e dei formatori di questi enti, conformi a quelli fissati per gli amministratori di società di intermediazione finanziaria dall’art. 13 del Decreto Legislativo n° 58 del 1998, il Testo Unico della Finanza (TUF) per l’esposizione dei contenuti del quale rimandiamo a quanto detto nel Paragrafo 2;

  • la trasparenza amministrativa e contabile dell’ente e la sua autonomia finanziaria e funzionale qualora esso sia una articolazione interna di un ente più grande;

  • la sede, le strutture amministrative e quelle logistiche per lo svolgimento dell’attività didattica dell’ente;

  • l’istituzione di un percorso formativo di almeno 50 ore, di carattere teorico e pratico per la preparazione dei mediatori, con massimo 30 allievi e con una prova finale teorica e pratica della durata di almeno 4 ore (incluse nelle 50). Le materie devono essere sia gli aspetti giuridici del procedimento di mediazione, sia quelli relativi alle tecniche di negoziazione e di mediazione e di comunicazione interpersonale;

  • l’istituzione di un percorso di aggiornamento formativo per i mediatori di almeno 18 ore biennali, di carattere teorico e pratico avanzato;

  • la pubblicazione di questi percorsi formativi sul sito Internet dell’ente;

  • l’individuazione del responsabile scientifico dell’ente di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie;

  • i requisiti di qualificazione dei formatori dell’ente: per i docenti dei corsi teorici la pubblicazione di almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici l’avere operato come mediatore in almeno tre controversie, oppure, per tutti i docenti, avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private. I formatori, inoltre, sono obbligati a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore biennali di aggiornamento professionale. 

Al procedimento di iscrizione nell’elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione ed alla cancellazione degli enti di formazione iscritti si applicano gli artt. 5, 6, 8, 9, 10 e 12 del D.M. 180/2010, in quanto compatibili (art. 19 dello stesso Decreto).

 

Si considerano iscritti di diritto nell’elenco degli enti di formazione per i mediatori gli enti abilitati a tenere questi corsi di formazione già accreditati presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. n° 222 del 2004 sulla conciliazione delle controversie nelle materie societaria, bancaria e finanziaria. In questi casi il Dirigente responsabile della tenuta dell’elenco verifica il possesso, da parte di questi enti dei requisiti previsti dall’art. 18 del D.M. 180/2010, che abbiamo esaminato sopra in questo paragrafo, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l’ente ottempera a tali richieste entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata, se9i0 no l’iscrizione si intende decaduta (art. 20, 3° comma, del D.M. 180/2010).

I formatori abilitati a prestare la loro attività presso questi enti di formazione devono acquisire, entro il 5 Maggio 2011, i requisiti di aggiornamento professionale di almeno 16 ore di formazione previsti sempre dall’art. 18, che abbiamo esaminato in precedenza. Questi formatori, fino a tale data, possono continuare ad esercitare l’attività di formazione. Dell’acquisizione di questo requisito di aggiornamento professionale gli enti di formazione devono dare comunicazione al Dirigente responsabile della tenuta dell’elenco (4° comma).

 

 

 

Visconti Gianfranco

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