L’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica

sentenza 22/04/10
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L’art 159, terzo comma del decreto legislativo n. 42/2004 prevede che: “la soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495”.

La perentorietà del termine qui previsto si ricava direttamente dalla interpretazione letterale della medesima norma che fa riferimento ad un potere da esercitare entro un dato arco di tempo.

E quindi, può dirsi che il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale la Soprintendenza può procedere all’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 159, comma 3, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, decorre dalla completa ricezione dell’autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnico-amministrativa sulla cui base il provvedimento è stato rilasciato.

N. 00947/2010 REG.SEN.

N. 00623/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 623 del 2009, proposto da:
**************, rappresentato e difeso dagli avv. *****************, *****************, con domicilio eletto presso ***************** in Lecce, via 95° Rgt Fanteria;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, **********************************. e Patr. ****. art. Etnoant. **********,Br,Ta, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23; Comune di Otranto;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

-del decreto datato 26/01/2009 prot. n. 1436, a firma del Soprintendente della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce Brindisi e Taranto, con il quale è stato annullato “il provvedimento dirigenziale n. 128/08 del 28/10/2008 rilasciato dal Comune di Otranto (LE) ed inviato con nota del 7/11/2008 dal dirigente comunale con cui si autorizza la ditta Vizzino Cosimo ai sensi dell’art. 159 del predetto Codice al condono edilizio per opere abusive ai sensi della L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni in località Fontanelle”;

– della nota datata 11/02/2009 prot. n. 959, a firma del geom. ************** dell’U.T.C. del Comune di Otranto, quale responsabile del procedimento amministrativo, con la quale, richiamato ed allegato il decreto del 26/01/2009 prot. n. 1436 della Soprintendenza, è stato comunicato al ricorrente che la pratica di condono edilizio per opere abusive alla località Fontanelle “è da intendersi respinta”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Per Beni Arche Paes. e Patr. ****. art. Etnoant. **********,Br,Ta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 02/12/2009 il dott. ************* e uditi per le parti i difensori avv. ******* e l’avv. dello Stato ********* ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Otranto ha concesso , in data 28.10.2008, autorizzazione paesaggistica in favore del ricorrente con riferimento ad opere edilizie oggetto di una istanza di condono .

Con successiva nota del 7 novembre lo stesso Ufficio ha trasmesso la relativa pratica al Soprintendente competente per territorio per l’esercizio del potere di controllo di legittimità sull’atto e, per conoscenza, anche all’interessato ai sensi dell’art 7 della legge 241 del 1990.

La Soprintendenza ha disposto, con decreto del 26 gennaio 2009, l’annullamento dell’assenso paesaggistico essenzialmente perché “ il progetto contempla la trasformazione di una struttura precaria che deturpa una testimonianza di architettura rurale casetta destinata al fono con pianta circolare , senza, invece, indicare la necessità di rimuovere urgentemente quanto realizzato per ottemperare alle normative istituite per tutelare la zona”.

In data 11 febbraio 2009, il Comune di Otranto ha trasmesso una nota con la quale si comunica al ricorrente che “ la pratica di condono edilizio per opere abusive in località Fontanelle è da intendersi respinta”

Il ricorrente ha impugnato il decreto per le seguenti ragioni: il ricorrente non ha potuto partecipare al procedimento di controllo della autorizzazione paesaggistica; l’annullamento dell’assenso paesaggistico è stato decretato tardivamente; la soprintendenza è pervenuta all’annullamento in virtù di un inammissibile riesame nel merito dell’autorizzazione paesaggistica .

La nota che contempla il respingimento dell’istanza di condono edilizio viene censurata per ragioni di invalidità derivata, ad essa comunicandosi i profili di patologia che afferiscono al decreto di annullamento del Soprintendente.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate .

La controversia è stata assunta in decisione alla udienza pubblica del 2 dicembre 2009

 

DIRITTO

Il ricorso è fondato con particolare riguardo alla censura di tardività del decreto di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica sulla quale deve incentrarsi l’esame della fattispecie .

Occorre mettere in evidenza , a tal proposito,che il potere di annullamento della autorizzazione paesaggistica deve essere esercitato dal Soprintendente entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data in cui lo stesso organo ministeriale ha ricevuto la documentazione completa , necessaria al fine di assumere le proprie determinazioni .

Trova, infatti, applicazione l’art 159, terzo comma del decreto legislativo 42 del 2004, a tenore del quale “ La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495” .

La perentorietà del termine, oltre a ricavarsi dalla interpretazione letterale che fa rifermento ad un potere da esercitare entro un dato arco di tempo, è stata ribadita, in via giurisprudenziale, dalla Sezione che ha statuito “Il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale la Soprintendenza può procedere all’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 159, comma 3, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, decorre dalla completa ricezione dell’autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnico-amministrativa sulla cui base il provvedimento è stato rilasciato.(T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 12 gennaio 2010 , n. 98).

Nella fattispecie posta al vaglio del Giudice , lo stesso decreto include la affermazione secondo la quale “la documentazione relativa all’intervento in questione è pervenuta completa a questa soprintendenza in data 18 novembre 2008 trasmessa dal comune di Otranto ”.

Si deve pertanto ritenere che , trattandosi di atto recettizio, se ne presume la conoscenza dal momento in cui l’atto stesso viene recapitato all’indirizzo del destinatario, che perciò stesso può acquisirne conoscenza legale fin da quel momento.

Dal 18 novembre 2008 decorre senz’altro il termine di giorni 60 per l’esercizio del potere di annullamento della autorizzazione paesaggistica con la conseguenza che il decreto del soprintendente – emesso oltre i 60 giorni – deve considerarsi irrimediabilmente tardivo.

Ne consegue l’ annullamento del decreto impugnato .

Anche la ulteriore nota con la quale si comunica il respingimento dell’istanza di condono edilizio a motivo dell’intervenuto annullamento dell’autorizzazione paesaggistica deve essere annullata venendo meno il presupposto che legittima la determinazione sfavorevole al privato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 2.500,00 a carico della Soprintendenza .

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna la Soprintendenza alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 in favore di parte ricorrente, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 02/12/2009 con l’intervento dei Magistrati:

************, Presidente

*************, Referendario, Estensore

***************, Referendario

 

 

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

sentenza

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