L’amministratore delegato e legale rappresentante dell’impresa oltre a presentare il proprio certificato del casellario giudiziale, ha anche prodotto la formale dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, lett. c), del d.lgs

Lazzini Sonia 28/04/11
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Soggetti ammessi a partecipare – prescrizione del bando – dichiarazione da parte dei soli soci muniti di rappresentanza – solo se impugnate le clausole possono essere considerate illegittime – eventuale possibilità di integrazione documentale per errore scusabile

l’amministratore delegato e legale rappresentante dell’impresa oltre a presentare il proprio certificato del casellario giudiziale, ha anche prodotto la formale dichiarazione (in conformità con l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione) di inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006.

Tenuto conto del tenore letterale della lex specialis della gara, non tutti gli amministratori societari erano tenuti, invero, a presentare il certificato del casellario giudiziale o la corrispondente dichiarazione sostitutiva, ma solo i soci muniti del potere di rappresentanza e, quindi, quanto all’aggiudicataria, l’unico socio munito di tale potere

Potrà anche dubitarsi, in astratto, della legittimità di una prescrizione siffatta, limitativa, in senso favorevole ai concorrenti, dell’esigenza per gli amministratori di fornire la certificazione (circoscritta ai soli soci muniti del potere di rappresentanza anzidetto); ma la lex specialis di gara, sul punto, non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione nel corso del giudizio di primo grado.

Potrebbe anche sostenersi l’esigenza di interpretare la stessa disciplina di gara (se ed in quanto da ritenersi, sempre in via di astratta ipotesi, oggettivamente carente) nei sensi postulati dall’originaria ricorrente; ma, in tal caso, la mancata produzione della certificazione (o dichiarazione) stessa da parte dei concorrenti che si fossero attenuti scrupolosamente al dato letterale avrebbe dovuto, comunque, indurre ad accordare il beneficio dell’errore scusabile, con la possibilità, dunque, di integrazione della documentazione stessa, senza con questo ledere la par condicio tra i concorrenti.

Quanto alla produzione, nel corso del giudizio di primo grado, da parte della difesa della Amministrazione, di documentazione della Ricorrente che avrebbe confermato, se non aggravato, le illegittimità ad essa ascrivibili (in quanto, ad avviso delle odierne appellate, avrebbe lasciato emergere che la situazione di amministrazione societaria effettiva, al momento di svolgimento della gara, non corrispondeva più a quella in precedenza documentata dalla società stessa, essendone deceduto l’amministratore ***********, ed essendo state modificate cariche societarie e poteri dei sigg.ri R_ e C_, chiamati, nel nuovo assetto, a svolgere nuove e differenti funzioni, sempre, peraltro, senza poteri di rappresentanza societaria), le relative doglianze proposte in questa sede dalla originaria ricorrente non risultano formulate in primo grado (neppure tramite motivi aggiunti), sicché il Collegio non può per saltum verificarne la fondatezza in questa sede.

Il TAR, può ancora osservarsi, ha ritenuto che due degli amministratori di Ricorrente si sarebbero sottratti all’onere di attestare l’insussistenza di cause inibitorie ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e che nulla sarebbe stato addotto con riguardo alla posizione dell’amministratore nelle more deceduto (***********).

Sennonché, osserva il Collegio che è ben vero che l’art. 38 cit. prescrive (al comma 2) che il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Nella specie, peraltro, la dichiarazione in tal senso è stata, come sopra osservato, ritualmente resa dall’unico soggetto che la lex specialis di gara ammetteva alla presentazione della dichiarazione stessa e, cioè, il socio dotato di poteri di rappresentanza

Riportiamo qui di seguito la decisone numero 781 del 3 febbraio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

N. 00781/2011REG.PROV.COLL.

N. 00576/2010 REG.RIC.

N. 01136/2010 01136/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 576 del 2010, proposto da***

contro***

nei confronti di***

contro***

nei confronti di***

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Provinciale di Vigilanza La Controinteressata s.r.l. in entrambi gli appelli, dell’Università degli Studi del Salento nell’appello n. 576 del 2010 e delle società Ricorrente s.r.l. e Ricorrente Sud s.r.l. nell’appello n. 1136 del 2010;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le ordinanze della Sezione nn. 1359 e 1361 del 23 marzo 2010;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2010, il Cons. **************;

Uditi, per le parti, gli avvocati ************, per delega dell’avv. *******, l’avv. ******* e l’avv. dello Stato Urbani;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1) – Con la sentenza impugnata, il TAR per la Puglia, Sezione di Lecce, ha accolto il ricorso n. 1621 del 2008, con il quale era stato chiesto l’annullamento:

– della deliberazione n. 231 del 22 luglio 2008, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento aveva aggiudicato alla “Ricorrente s.r.l.” la procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di vigilanza degli edifici dell’Università del Salento, indetta con D.R. del 10 luglio 2008, nonché della nota prot. n. 32293/X/4 del 23 luglio 2008, mediante la quale l’Università del Salento aveva comunicato alla ricorrente l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto su specificato all’istituto “Ricorrente s.r.l.”;

– del verbale redatto in data 18 luglio 2008 dalla commissione preposta all’aggiudicazione;

– a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 24 luglio 2009, della deliberazione 10 marzo 2009, n. 80, del consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Lecce.

Il TAR ha disposto l’annullamento del verbale 18 luglio 2008 della commissione di aggiudicazione, della deliberazione di aggiudicazione definitiva 22 luglio 2008, n. 231, del consiglio di amministrazione dell’Università del Salento e della successiva deliberazione 10 marzo 2009, n. 80, del consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi del Salento.

Inoltre, il TAR, a seguito dell’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, ha, poi, dichiarato l’inefficacia del contratto intercorso in data 5 settembre 2008 tra l’Università degli Studi del Salento e la Ricorrente s.r.l., per lo svolgimento del servizio, ed ha accolto, infine, l’istanza risarcitoria, nei limiti e con le modalità indicate in motivazione.

Ha premesso, in particolare, il TAR:

– che, con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’11 giugno 2008, l’Università del Salento aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza degli edifici facenti parte dell’Università, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, per una durata di tre anni e per un importo a base d’asta pari ad € 2.052.354,60;

– che avevano partecipato alla gara suddetta gli Istituti di vigilanza “La Controinteressata” s.r.l, “Ricorrente” s.r.l. e il costituendo Raggruppamento temporaneo di Imprese con capogruppo “La ALFA” s.r.l.;

– che, dopo aver ammesso alla procedura tutte e tre le concorrenti, la commissione giudicatrice aveva aggiudicato la procedura alla “Ricorrente” s.r.l., che aveva formulato un’offerta pari ad € 953.395,85, migliore delle offerte (pari ad € 1.621.917,90 per il Raggruppamento temporaneo di imprese “La ALFA” s.r.l. e ad € 1.165.000,00 per “La Controinteressata” s.r.l) delle altre due partecipanti alla procedura;

– che, con delibera 22 luglio 2008, n. 231, il consiglio di amministrazione dell’Università del Salento aveva deliberato di approvare i risultati dei lavori della commissione ed aggiudicato definitivamente il servizio alla “Ricorrente s.r.l.”;

– che gli atti erano stati impugnati dalla società La Controinteressata s.r.l;

– che, alla camera di consiglio del 3 dicembre 2008, lo stesso Tribunale aveva rigettato, con ordinanza n. 1110/2008, l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente (sulla base della seguente motivazione: “considerato che i documenti prodotti dalla società aggiudicataria del servizio di vigilanza sembrano soddisfare le condizioni di partecipazione alla gara, senza che si possa ravvisare il lamentato profilo di incompletezza; rilevato che, più in dettaglio, la documentazione attinente alla compagine societaria è stata prodotta legittimamente da persona effettivamente munita dei poteri di rappresentanza in via esclusiva, conformemente alla prescrizione del bando di gara; considerato, altresì, che non pare ravvisabile alcuna irregolarità da sanzionare con l’esclusione dalla gara, tenuto anche conto della consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di favor partecipationis”;

– che, con deliberazione 10 marzo 2009, n. 80, il consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Lecce aveva preso atto del trasferimento del ramo d’azienda relativo all’esercizio dell’attività di vigilanza e sicurezza privata dalla Ricorrente s.r.l. alla Ricorrente Sud s.r.l. e disposto il subentro nel contratto ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

– che la deliberazione di subentro veniva impugnata dalla ricorrente, con motivi aggiunti.

Fatte tali premesse in fatto, il TAR ha, poi, accolto il ricorso e i motivi aggiunti, avendo ritenuto:

– che la previsione dell’art. 9 del bando di gara – norme di partecipazione – prevedeva l’obbligo di corredare la domanda di partecipazione alla gara con un “certificato generale del casellario giudiziale o rilasciato dall’Ufficio competente della nazione ove ha sede la Ditta offerente”;

– che, nel caso delle società, la certificazione doveva essere estesa anche ai “direttori tecnici e a tutti i soci muniti del potere di rappresentanza”;

– che era, poi, precisato che si trattava di certificazione sostituibile “da autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000” e che si trattava di adempimento previsto a pena di esclusione dalla gara (circostanza ribadita anche dalle previsioni degli artt. 13 e 19 n. 2 del bando);

– che la domanda di partecipazione alla procedura presentata dalla Ricorrente s.r.l. (aggiudicataria) era stata sottoscritta dalla dott.ssa ********** (amministratore delegato titolare del potere di amministrazione disgiuntiva) e recava una dichiarazione sostitutiva in ordine all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163 del 2006 (una dichiarazione, quindi, sostitutiva dell’obbligo di depositare il certificato del casellario giudiziale), resa solo dall’amministratore delegato;

– che, in chiara violazione della previsione del bando, mancavano, quindi, del tutto le certificazioni o le dichiarazioni sostitutive delle circostanze previste dall’art. 38 del d.lgs. 163 del 2006 con riferimento almeno agli altri due soci titolari del potere di rappresentanza (il presidente, sig. ***********, e il vicepresidente, sig. **********) già individuabili sulla base del certificato 19 giugno 2008 di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese allegato alla domanda di partecipazione alla procedura della Ricorrente s.r.l. (certificato che era peraltro da ritenersi non aggiornato, in quanto dal certificato storico 16 settembre 2008 risultava una struttura societaria che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, appariva diversa, attribuendo i poteri di rappresentanza, a seguito del decesso del sig. ***********, al sig. **********, divenuto presidente del c.d.a., al nuovo vicepresidente, sig. ***********, ed alla predetta dott.ssa **);

– che, modificando la citata ricostruzione operata in sede cautelare, doveva rilevarsi come la domanda di partecipazione alla procedura della Ricorrente s.r.l. mancasse totalmente di un requisito essenziale, costituito dalla certificazione del casellario giudiziale o dalla relativa dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 9 del bando di concorso (ed in definitiva, dall’art. 38 del d.lgs. 163 del 2006), con riferimento agli altri soci muniti del potere di rappresentanza (oltre alla signora ** che aveva presentato la domanda di partecipazione) espressamente individuati già nel certificato della Camera di Commercio allegato alla gara e, comunque, in carica per effetto di atti societari che erano già operativi alla data di presentazione della domanda;

– che si trattava di un requisito non caratterizzato dal carattere formale, trattandosi di documentazione finalizzata all’accertamento della mancanza di alcuni gravi precedenti penali in ordine a tutti i soci abilitati a rappresentare all’esterno la società e, quindi, in definitiva, di un requisito essenziale per la partecipazione alla procedura;

– che la mancanza della certificazione o dell’autodichiarazione non poteva essere surrogata, in considerazione della previsione espressa dell’art. 9 del bando di gara (che attribuiva rilevanza, a questi fini, solo al certificato del casellario giudiziale e che non era stata impugnata in via incidentale dalla controinteressata), dal certificato della Camera di Commercio, né la dichiarazione resa dalla dott.ssa V_ in ordine all’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 poteva essere estesa anche alla posizione degli altri soci muniti del potere di rappresentanza, la stessa definizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, attribuendo, infatti, rilevanza solo a “qualità personali e fatti….(come) non aver riportato condanne penali”, che siano a diretta conoscenza dell’interessato, con esclusione in radice, quindi, della possibilità di dichiarare l’assenza di condanne penali con riferimento ad altri soggetti.

All’accoglimento dell’azione impugnatoria ed al conseguente annullamento degli atti impugnati, il TAR ha fatto, poi, seguire l’ accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente tendente alla declaratoria di inefficacia del contratto intercorso in data 5 settembre 2008 tra l’Università degli Studi del Salento e la Ricorrente s.r.l. per lo svolgimento del servizio, non condividendo il contrario orientamento giurisprudenziale della Cassazione.

Il TAR ha, infine, ritenuto che anche l’azione risarcitoria proposta dalla ricorrente fosse fondata e dovesse, quindi, trovare accoglimento nei termini precisati nella motivazione della sentenza.

2) – Questa è impugnata dalle società Ricorrente s.r.l. e Ricorrente Sud s.r.l. (appello n. 576/2010, notificato il 18 gennaio 2010 e depositato il 25 gennaio successivo) e dall’Università degli Studi del Salento (appello n. 1136/2010, notificato l’8 febbraio e depositato il 12 febbraio 2010).

Per le società appellanti la sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata, poiché la presentazione, ai sensi dell’art. 9 delle “norme di partecipazione”, del certificato del casellario giudiziale o, in alternativa, di idonea dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 sarebbe stata prescritta solo per i soci con poteri di rappresentanza, mentre i sigg.ri C_ e R_ non rivestivano la qualità di soci; a loro avviso, erroneo sarebbe anche il convincimento dei primi giudici in merito all’esigenza che anche per il deceduto sig. *********** si sarebbe dovuto allegare il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, ovvero la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 9 cit.; inoltre, eventuali carenze documentali, in base alla lex specialis della gara, si sarebbero potute sanare, a richiesta della stazione appaltante, a condizione che non venisse violata la par condicio tra i concorrenti, non essendo, invece, prevista una automatica esclusione; nell’ipotesi di incompletezza documentale ne sarebbe stata, inoltre, possibile l’integrazione.

In ogni caso, deducono, ancora, le società appellanti, anche a volere ritenere, in ipotesi, verificatasi una carenza documentale, essa non avrebbe potuto portare, comunque, per la sua oggettiva portata, all’esclusione dell’impresa, anche in considerazione del fatto che l’assenza di pregiudizi penali avrebbe trovato indiretta conferma, in atti, attraverso le autorizzazioni prefettizie, rilasciate anche in prossimità dell’espletamento della gara, che attesterebbero l’assenza di ogni precedente penale o di procedimenti pendenti in capo agli amministratori societari.

Deducono, infine, le società appellanti l’erroneità della sentenza anche nella parte in cui ha dichiarato caducato il contratto, difettando, al riguardo, la giurisdizione del giudice amministrativo.

3) – Per l’amministrazione appellante (appello n. 1136/2010), la sentenza del TAR sarebbe erronea in quanto basata su di un manifesto errore di fatto, dal momento che solo la dott.ssa **, in base alla disciplina di gara, sarebbe stata tenuta a rendere la dichiarazione di cui all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto e non, invece, gli altri due soggetti indicati dal TAR, non trattandosi di soci.

Quanto alla caducazione del contratto, ad ogni buon conto, il TAR sarebbe stato privo di giurisdizione; quanto al risarcimento del danno (argomento affrontato in via di subordine), viene pure dedotta l’erroneità della sentenza, non essendo configurabile alcuna colpa dell’Ateneo, che si è limitato a dare letterale applicazione alla disciplina di gara.

4) – Resiste la società La Controinteressata s.r.l., che insiste, in memoria, per il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza impugnata, nella considerazione che tutti gli amministratori della Ricorrente sarebbero stati tenuti a dichiarare e a dimostrare, anche con il certificato generale del casellario giudiziale, il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, nonché di tutti i requisiti di moralità e professionalità incidenti sul rapporto fiduciario da instaurare con l’Amministrazione.

5) – Gli appelli, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, debbono essere riuniti.

Gli stessi sono fondati.

L’art. 9 delle norme di partecipazione prevedeva, invero, che nella busta contenente la documentazione, fosse allegato, tra l’altro – n. 1) – un certificato generale del casellario giudiziale e che per le società commerciali esso dovesse essere riferito ai direttori tecnici e a tutti i soci nel caso di s.n.c. ed ai direttori tecnici e a tutti i soci muniti del potere di rappresentanza per gli altri tipi di società.

Sempre all’art. 9 era previsto che i certificati di cui al medesimo punto 1) potevano essere sostituiti da autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Al riguardo, ha rilevato il TAR che la domanda di partecipazione alla procedura della Ricorrente s.r.l. sarebbe risultata totalmente carente di un requisito essenziale, costituito dalla certificazione del casellario giudiziale o dalla relativa dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 9 del bando di concorso (ed in definitiva, dall’art. 38 del d.lgs. 163 del 2006), con riferimento agli altri soci muniti del potere di rappresentanza (oltre alla dott.ssa **, che aveva presentato la domanda di partecipazione) espressamente individuati già nel certificato della Camera di Commercio prodotto in gara e, comunque, in carica per effetto di atti societari che erano già operativi alla data di presentazione della domanda.

Sul punto, peraltro, ritiene la Sezione che, come dedotto dalle appellanti, la sentenza sia affetta da errore di fatto.

Non risulta, infatti, dagli atti versati in giudizio – né viene dedotto dalla società appellata, ricorrente in primo grado che, anzi, nelle proprie difese dà tale circostanza per presupposta – che i sigg.ri R_ e C_, pur facenti parte della compagine sociale della società Ricorrente, ne fossero soci; quanto agli altri soci, neppure essi risultavano (giusta la documentazione in atti) muniti di poteri di rappresentanza.

Per converso, l’amministratore delegato e legale rappresentante, dott.ssa **********, oltre a presentare il proprio certificato del casellario giudiziale, ha anche prodotto la formale dichiarazione (in conformità con l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione) di inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006.

Tenuto conto del tenore letterale della lex specialis della gara, non tutti gli amministratori societari erano tenuti, invero, a presentare il certificato del casellario giudiziale o la corrispondente dichiarazione sostitutiva, ma solo i soci muniti del potere di rappresentanza e, quindi, quanto all’aggiudicataria, l’unico socio munito di tale potere, dott.ssa **********.

Potrà anche dubitarsi, in astratto, della legittimità di una prescrizione siffatta, limitativa, in senso favorevole ai concorrenti, dell’esigenza per gli amministratori di fornire la certificazione (circoscritta ai soli soci muniti del potere di rappresentanza anzidetto); ma la lex specialis di gara, sul punto, non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione nel corso del giudizio di primo grado.

Potrebbe anche sostenersi l’esigenza di interpretare la stessa disciplina di gara (se ed in quanto da ritenersi, sempre in via di astratta ipotesi, oggettivamente carente) nei sensi postulati dall’originaria ricorrente; ma, in tal caso, la mancata produzione della certificazione (o dichiarazione) stessa da parte dei concorrenti che si fossero attenuti scrupolosamente al dato letterale avrebbe dovuto, comunque, indurre ad accordare il beneficio dell’errore scusabile, con la possibilità, dunque, di integrazione della documentazione stessa, senza con questo ledere la par condicio tra i concorrenti.

Quanto alla produzione, nel corso del giudizio di primo grado, da parte della difesa della Amministrazione, di documentazione della Ricorrente che avrebbe confermato, se non aggravato, le illegittimità ad essa ascrivibili (in quanto, ad avviso delle odierne appellate, avrebbe lasciato emergere che la situazione di amministrazione societaria effettiva, al momento di svolgimento della gara, non corrispondeva più a quella in precedenza documentata dalla società stessa, essendone deceduto l’amministratore ***********, ed essendo state modificate cariche societarie e poteri dei sigg.ri R_ e C_, chiamati, nel nuovo assetto, a svolgere nuove e differenti funzioni, sempre, peraltro, senza poteri di rappresentanza societaria), le relative doglianze proposte in questa sede dalla originaria ricorrente non risultano formulate in primo grado (neppure tramite motivi aggiunti), sicché il Collegio non può per saltum verificarne la fondatezza in questa sede.

Il TAR, può ancora osservarsi, ha ritenuto che due degli amministratori di Ricorrente si sarebbero sottratti all’onere di attestare l’insussistenza di cause inibitorie ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e che nulla sarebbe stato addotto con riguardo alla posizione dell’amministratore nelle more deceduto (***********).

Sennonché, osserva il Collegio che è ben vero che l’art. 38 cit. prescrive (al comma 2) che il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Nella specie, peraltro, la dichiarazione in tal senso è stata, come sopra osservato, ritualmente resa dall’unico soggetto che la lex specialis di gara ammetteva alla presentazione della dichiarazione stessa e, cioè, il socio dotato di poteri di rappresentanza.

6) – Per i motivi che precedono, gli appelli in epigrafe appaiono fondati e vanno accolti e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso – e relativi motivi aggiunti – di primo grado n. 1621 del 2008.

Le spese e gli onorari del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidati nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti (nn. 576/2010 e 1136/2010), li riunisce e li accoglie, respingendo, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado n. 1621 del 2008.

Condanna l’Istituto di Vigilanza la Controinteressata s.r.l. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA e CPA, a favore delle società appellanti ed in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA e CPA se dovuti, a favore dell’Università degli Studi del Salento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

**************, ***********, Estensore

*****************, Consigliere

******************, Consigliere

***************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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