L’aggiudicazione definitiva rappresenta pur sempre l’atto conclusivo del procedimento, con la conseguenza che la mancata od invalida impugnazione di quest’ultima rende improcedibile il ricorso avverso gli atti precedentemente gravati

Lazzini Sonia 23/07/09
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Il Collegio ravvisa la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.
 
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto ripetute occasioni per ribadire, anche di recente, che l’impugnazione del bando di gara o dell’atto di esclusione diventa improcedibile nel caso di mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale, attributivo dell’utilitas all’aggiudicatario
 
L’assunto va ribadito anche con riferimento all’ipotesi in cui, con formula di stile, l’impugnazione di cui al ricorso principale sia estesa anche all’aggiudicazione ove intervenuta (quindi non conosciuta dal ricorrente alla data di presentazione del ricorso e di formulazione delle relative censure). Ciò in quanto, in primo luogo, da un punto di vista formale, se l’aggiudicazione (come nel caso di specie) è effettivamente successiva alla proposizione del ricorso avverso l’esclusione, la formula impugnatoria adottata non è idonea ad abbracciare anche gli effetti dell’aggiudicazione che, pertanto, si consolidano; in secondo luogo, e dal punto di vista sostanziale, perché l’aggiudicazione definitiva non va considerata atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche quando recepisca i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi sottostanti (cfr. Cons. Stato V, n. 1331/2008) e deve pertanto essere impugnata con motivi aggiunti anche quando se ne voglia fare valere soltanto l’invalidità derivata. Per questi motivi il ricorso, siccome non esteso con motivi aggiunti all’aggiudicazione definitiva, va dichiarato improcedibile.
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 5727 del 17 giugno 2009, emessa dal Tar Lazio, Roma
 
N. 05727/2009 REG.SEN.
N. 05552/2005 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5552 del 2005, proposto da:
Consorzio ALFA Onlus Cons di Cooperative Sociali , in liquidazione volontaria, in proprio e quale mandante del raggruppamento temporaneo con la SERET s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. *************, ************** e *************, con domicilio eletto presso ************* in Roma, via Properzio, 37;
contro
Soc BETA Pa – Societa’ Generale D’Informatica, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, v.le Tiziano, 80;
nei confronti di
Soc DELTA Sti Spa, Consorzio Caricese;
per l’annullamento
del provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di acquisizione dei dati alfanumerici delle conservatorie dei rr.ii di cui al verbale in data 1 aprile 2005, nonché dell’aggiudicazione provvisoria e/o definitiva se ed in quanto intervenute
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Soc BETA Pa – Societa’ Generale D’Informatica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2009 il dott. ******************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, con il ricorso indicato in epigrafe, ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di acquisizione dei dati alfanumerici delle conservatorie dei rr.ii di cui al verbale in data 1 aprile 2005, disposta dalla Commissione di gara in ragione della mancata presentazione della certificazione ISO 9000 per le unità operative che sarebbero state impegnate nel servizio.
L’impugnazione è stata affidata a diversi motivi di censura con i quali è stata contestata la violazione del principio della partecipazione alla gara, delle regole del bando di gara, dell’art. 16 del D. Lgs. N. 157/1995, dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000, nonché l’eccesso di potere sotto svariati profili.
L’impugnazione veniva estesa genericamente all’aggiudicazione provvisoria e/o definitiva se intervenute alla data del ricorso.
Si è costituita la società intimata per resistere al gravame, eccependone anche l’improcedibilità per mancata impugnazione con motivi aggiunti dell’aggiudicazione definitiva intervenuta come da nota del 14 settembre 2005.
La domanda di tutela cautelare è stata respinta sia nel presente giudizio che in grado di appello.
Alla pubblica udienza del giorno 13 maggio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.
Il Collegio ravvisa la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto ripetute occasioni per ribadire, anche di recente, che l’impugnazione del bando di gara o dell’atto di esclusione diventa improcedibile nel caso di mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale, attributivo dell’utilitas all’aggiudicatario (cfr. Cons. Stato VI, n. 2846/2006; V, n. 4268/2007; V, 11.7.2008 n. 3433).
La tesi è condivisa dal Collegio, considerato che l’aggiudicazione definitiva rappresenta pur sempre l’atto conclusivo del procedimento, con la conseguenza che la mancata od invalida impugnazione di quest’ultima rende improcedibile il ricorso avverso gli atti precedentemente gravati.
L’assunto va ribadito anche con riferimento all’ipotesi in cui, con formula di stile, l’impugnazione di cui al ricorso principale sia estesa anche all’aggiudicazione ove intervenuta (quindi non conosciuta dal ricorrente alla data di presentazione del ricorso e di formulazione delle relative censure). Ciò in quanto, in primo luogo, da un punto di vista formale, se l’aggiudicazione (come nel caso di specie) è effettivamente successiva alla proposizione del ricorso avverso l’esclusione, la formula impugnatoria adottata non è idonea ad abbracciare anche gli effetti dell’aggiudicazione che, pertanto, si consolidano; in secondo luogo, e dal punto di vista sostanziale, perché l’aggiudicazione definitiva non va considerata atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche quando recepisca i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi sottostanti (cfr. Cons. Stato V, n. 1331/2008) e deve pertanto essere impugnata con motivi aggiunti anche quando se ne voglia fare valere soltanto l’invalidità derivata.
Per questi motivi il ricorso, siccome non esteso con motivi aggiunti all’aggiudicazione definitiva, va dichiarato improcedibile.
Sussistono comunque giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 5552/2005, lo dichiara improcedibile.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 con l’intervento dei Magistrati:
***********, Presidente
Silvestro ***********, Consigliere
*******************, ***********, Estensore
L’ESTENSORE             IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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