Iva di gruppo: chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria sulla procedura di liquidazione

Redazione 21/02/14
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Biancamaria Consales

Con risoluzione ministeriale n. 21/E del 18 febbraio 2014, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.
È stato, in particolare, chiarito che il credito dell’imposta sul valore aggiunto chiesto a rimborso dalle società in data antecedente il 2008 e prima dell’adesione alla speciale procedura, se rifiutato dall’ufficio con provvedimento di diniego successivo a tale data per mancanza dei presupposti, non può essere riportato nelle proprie liquidazioni periodiche e, conseguentemente, trasferito al gruppo.
L’Amministrazione si è soffermata sulla interpretazione dell’ultimo comma dell’articolo 73 del d.P.R. 633/1972, come modificato dall’art. 1, comma 63, della L. 244/2007, con decorrenza dal 2008 .
Tale norma pone il divieto alle società che partecipano per la prima volta alla liquidazione IVA di gruppo di far confluire nei calcoli compensativi della procedura la propria eccedenza di credito IVA derivante dal periodo d’imposta precedente. Essa va, però, coordinata con le disposizioni contenute nell’art. 1 del d.P.R. 443/1997, in merito alla disciplina del computo in detrazione dei crediti non ammessi al rimborso, secondo cui laddove l’Agenzia delle Entrate, dopo aver esaminato la richiesta di rimborso di un credito Iva, emetta un provvedimento di diniego per mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 30 del d.P.R. 633/1972, riconoscendo, contestualmente, la spettanza del credito, quest’ultimo può essere computato in detrazione nella liquidazione periodica successiva alla notificazione del provvedimento dell’ufficio ovvero nella dichiarazione annuale.
Proprio il combinato disposto delle suddette norme fa sorgere dubbi in merito alla trasferibilità dell’eccedenza di credito maturata prima dell’ingresso nel gruppo e chiesta a rimborso antecedentemente al 2008, al verificarsi della circostanza che ne fosse riconosciuta l’utilizzabilità successivamente a tale data.
L’Amministrazione Finanziaria ha espresso parere negativo relativamente alla possibilità di detrarre il credito dell’imposta sul valore aggiunto chiesto a rimborso dalle società prima del 2008 e prima dell’adesione alla speciale procedura, se rifiutato dall’ufficio con provvedimento di diniego successivo a tale data per mancanza dei presupposti.

 

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