Istanze di rimborso, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti

Redazione 15/12/11
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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 123/E del 13 dicembre 2011, interpellata in ordine all’interpretazione dell’art. 38 D.P.R. 602/1973 sulle istanze di rimborso, ha chiarito che in seguito alla soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette ed indirette la competenza a trattare le istanze di rimborso spetta all’ufficio locale territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell’istanza stessa. Tale interpretazione dell’art. 38 D.P.R. 602/1973 muove comunque dal presupposto che il domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell’istanza di rimborso coincida con il domicilio fiscale dello stesso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi cui si riferisce il versamento effettuato.

In sostanza, in forza delle richiamate disposizioni, l’ufficio competente a gestire l’accertamento ed il controllo sull’annualità in causa, individuato dall’art. 31 del D.P.R. 600/1973, è lo stesso che, in base dall’art. 38 D.P.R. 602/1973, è competente anche a ricevere e vagliare l’istanza di rimborso.

Diversa è l’ ipotesi in cui il domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione dell’istanza di rimborso sia diverso dal domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’annualità cui si riferisce il versamento.

In tal caso, si ritiene che l’ufficio competente a ricevere l’istanza di rimborso debba essere individuato in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ai quali genera il rimborso, così come previsto dall’art. 31 del D.P.R. 600/1973.

Resta fermo che laddove il contribuente dovesse inoltrare l’istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di quest’ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta alla struttura avente competenza in base alle indicazioni sopra fornite.

Redazione

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