In vigore il regolamento CE 4/2009 sulle obbligazioni alimentari

Redazione 27/06/11
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Dallo scorso 18 giugno è entrato in vigore il reg. CE 4/2009 approvato il 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Tale regolamento istituisce una serie di misure volte a facilitare il recupero dei crediti alimentari transfrontalieri derivanti dalle relazioni di famiglia, parentela, matrimonio o affinità (si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui una coppia divorzia ed il genitore trasferito all’estero si rifiuti di prestare il sostegno finanziario dovuto).

Il reg. CE 4/2009 sostituisce le disposizioni in materia di obbligazioni alimentari del reg. CE 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Inoltre, sostituisce il reg. CE 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, tranne per i titoli esecutivi europei riguardanti obbligazioni alimentari emessi in uno Stato membro non vincolato dal protocollo aggiuntivo della Convenzione dell’Aja del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti dei figli e degli altri membri della famiglia.

Per determinare la legge applicabile alle obbligazioni alimentari nella famiglia bisogna fare riferimento all’art. 15 del reg. CE 4/2009, mentre per individuare l’autorità competente a pronunciarsi si deve tener conto delle disposizioni contenute negli artt. 3 e ss.

In merito al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri, il nuovo regolamento prevede che, nella maggior parte dei casi, le decisioni emesse in uno Stato membro saranno esecutive in un altro Stato membro senza che siano necessari procedimenti intermedi; in tal modo le procedure saranno più rapide e le famiglie risparmieranno denaro.

Nell’accertamento e nel recupero delle obbligazioni alimentari le parti sono assistite da una Autorità centrale nominata da ciascuno degli Stati membri.

Il Ministero della Giustizia ha comunicato che il Dipartimento per la giustizia minorile è l’Autorità centrale per l’Italia incaricata di adempiere agli obblighi previsti dal regolamento n. 4/2009.

Al Dipartimento indicato come Autorità centrale dovranno essere inviate le istanze provenienti dai Paesi dell’Unione europea (esclusa la Danimarca), mentre per le obbligazioni alimentari derivanti da pronunce di Paesi extra Unione europea, che aderiscono alla Convenzione di New York del 20 giugno 1956, la competenza è affidata al Ministero dell’Interno ed, in particolare, al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

Le Autorità centrali devono fornire assistenza alle parti, relativamente alle domande oggetto del regolamento. Inoltre, devono cooperare fra di loro, promuovere la cooperazione tra le altre Autorità competenti per realizzare gli obiettivi del regolamento, e ricercare la soluzione ai problemi derivanti dall’applicazione.

Per agevolare l’applicazione del regolamento e rafforzare la cooperazione, le Autorità centrali devono servirsi della rete giudiziaria in materia civile e commerciale.

 

a cura dell’Avv. Davide Sole, autore del Compendio di diritto internazionale privato (Moduli Maggioli – II edizione 2011)

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