In presenza di varianti, per un importo di oltre un quinto a quello stabilito, spetta all’ appaltatore scegliere la prosecuzione anzicchè lo scioglimento del contratto

Lazzini Sonia 13/10/14
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L’ impresa non si è avvalsa della facoltà di recesso consentitale fin dall’art.344 legge 2248 del 1865 All.F.,ma con l’atto di sottomissione, sottoscritto peraltro senza riserve, ha concordato il nuovo programma dei lavori,

 

ritenendo nel suo interesse di accettarne la prosecuzione;e perciò precludendosi la facoltà di dolersi successivamente della situazione dei lavori da essa ben conosciuta, nonché delle asserite precedenti colpe della stazione appaltante,che non le avevano impedito di considerare egualmente valido e regolare il rapporto contrattuale.

 

il principio più volte enunciato dalla giurisprudenza proprio per l’appalto dei lavori pubblici,che a differenza dell’obbligazioni di mezzi,la quale richiede al debitore soltanto la diligente osservanza del del comportamento pattuito, indipendentemente dalla sua fruttuosità rispetto allo scopo perseguito dal creditore,nell’obbligazione di risultato,propria dell’appalto,in cui il soddisfacimento effettivo dell’interesse di una parte è assunto come contenuto essenziale ed irriducibile della prestazione, l’adempimento coincide con la piena realizzazione dello scopo perseguito dal creditore,indipendentemente dall’attività e dalla diligenza spiegate dall’altra parte per conseguirlo.

Il che trova conferma legislativa perfino nell’ipotesi degli artt. 344 della legge n. 2248, all. F), del 1865, nonché 14 del d.P.R. n. 1063 del 1962, in cui l’amministrazione appaltante richieda lavori diversi da quelli considerati in contratto, in variante dell’opera appaltata, per un importo di oltre un quinto a quello stabilito:posto che anche in tal caso la richiesta medesima non si correla ad un potere della stessa cui corrisponda un obbligo dell’appaltatore, e, pertanto, l’accordo fra le parti per l’esecuzione di tale variante (a mezzo di atto di sottomissione dell’appaltatore alla richiesta dell’amministrazione o di atto aggiuntivo) deve parificarsi a quello che abbia ad oggetto lavori extracontrattuali in senso stretto, rimesso alla volontà discrezionale ed insindacabile delle parti.

 

a cura di Sonia Lazzini

 

cosi’ in

 

Civile Sent. Sez. 1 Num. 15132 Anno 2014

Presidente: SALVAGO SALVATORE

Relatore: SALVAGO SALVATORE

Data pubblicazione: 02/07/2014

 

Egualmente nella valutazione tipica degli opposti interessi delle parti contraenti,pur in presenza di una sospensione unilateralmente disposta,come nel caso, dalla stazione appaltante,i1 legislatore ritiene che ove l’appaltatore preferisca scegliere la prosecuzione anzicchè lo scioglimento, nonostante la sospensione,quest’ultima non abbia inciso in maniera apprezzabile sugli oneri derivanti per il medesimo con il contratto di appalto:così come si ricava in sede interpretativa dalla fattispecie di protrazione illegittima del termine di sospensione di cui al 2 comma del d.p.r. 1063 del 1962,in cui il diritto dell’appaltatore alla refusione di maggiori oneri è riconosciuto soltanto nell’ipotesi in cui lo stesso abbia optato per lo scioglimento del contratto e la p.a. vi si sia opposta,perciò sancendo in modo univoco la regola che il diritto suddetto dell’imprenditore presupponga il perdurare del rapporto contrattuale per volontà dell’amministrazione;ed escludendolo invece quando costui preferisca protrarre l’esecuzione del contratto, ritenendo, nel suo interesse, di proseguire i lavori (Cass.sez.un.1570;8178 e 12401/1995,nonché 13038/1999; 18224/2002).

 

(…)

 

escluso l’inadempimento del comune, era proprio quest’ultimo rifiuto unitamente alla sospensione (definitiva) dei lavori da parte dell’impresa a dover essere esaminato dai giudici di appello per stabilire della legittimità del provvedimento di rescissione dell’appalto, impugnato dalla Provaroni;e tale disamina doveva essere compiuta al lume dei principi ripetutamente enunciati da questa Corte, che detta sospensione (peraltro temporanea:Cass.12980/2009) è consentita alla sola stazione appaltante esclusivamente nelle due ipotesi stabilite dall’art.30 d.p.r. 1063/1062:in ogni altro caso tornando ad applicarsi a carico della parte che l’ha disposta o attuata la normativa codicistica sull’inadempimento delle obbligazioni (Cass.14510 e 13509/2007;11082/2004; 18224/2002)

Lazzini Sonia

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