In nessun caso, comunque, è consentito alla Commissione di modificare il contenuto sostanziale delle offerte presentate dalle imprese concorrenti, essendo esse manifestazione della loro libertà contrattuale, mentre sono, al più, ammissibili solo correzion

Lazzini Sonia 26/11/09
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A tutela della par condicio tra i concorrenti e dell’interesse pubblico alla serietà dell’offerta, questa non può essere modificata nelle fasi di gara successive alla sua presentazione né dal concorrente né, a maggior ragione, dalla commissione di gara, cui essa non è imputabile.
 
Riferisce la ricorrente di aver partecipato, su lettera di invito del 15.12.2004, alla licitazione privata per l’affidamento del servizio di vigilanza fissa ed armata da prestare nel plesso ex Sicem, alla Via Manfredonia in Foggia, indetta dall’Amministrazione Provinciale di Foggia ai sensi del D.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e da aggiudicare con il criterio, previsto dall’art. 23, comma 1, lettera a), cit. D.lgs., del prezzo più basso e comunque ad un prezzo non inferiore al limite minimo previsto dal Decreto Prefettizio n. 546.A./AREA I del 18.2.2004 relativo alla cd. “tariffa di legalità”.
La gara era aggiudicata per sorteggio, avendo il presidente della commissione giudicatrice ritenuto di riportare le offerte di tre dei concorrenti, che contenevano “un numero improponibile di cifre decimali”, al ribasso del 10% offerto da tutte le altre ditte partecipanti.
Ritenendo illegittima detta aggiudicazione, la cooperativa ricorrente l’ha impugnata e ne ha chiesto l’annullamento perché viziata da violazione della lettera d’invito, dei principi sulla immodificabilità dell’offerta e da eccesso di potere, dovendosi escludere che fosse consentito alla commissione di gara modificare le offerte presentate dalle tre concorrenti predette, tra cui era compresa quella che sarebbe risultata aggiudicataria.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
 
Il ricorso è fondato.
Nel corso della gara di cui si tratta, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, previsto dall’art. 23, comma 1, lettera a), D.lgs. 17 marzo 1995 n. 157, il presidente della commissione giudicatrice ha ritenuto di poter ridurre a due le cifre decimali del ribasso offerto da tre dei concorrenti, con il risultato di riportare le loro offerte allo stesso ribasso proposto da tutte le altre ditte partecipanti ed il conseguente ricorso al sorteggio per l’aggiudicazione.
Sta di fatto, tuttavia, che né la lettera di invito né il capitolato d’oneri stabilivano un qualche limite al numero delle cifre decimali del ribasso consentito; né, tanto meno, che nell’ipotesi verificatasi nella specie la commissione potesse operare un arrotondamento.
Tra i poteri della Commissione non rientra la correzione delle offerte, ma solo la valutazione di congruità di quelle risultate anomale, in applicazione delle disposizioni di legge … E del resto, ove si riconoscesse un potere di correzione alla Commissione dei dati indicati dai partecipanti, per ricondurre a congruenza gli stessi, secondo la valutazione soggettiva dell’organo, non si avrebbe alcuna precostituita certezza nè circa i contenuti delle offerte nè circa la soglia di anomalia da individuare”
 
 
A cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2549 del 28 ottobre 2009, emessa dal Tar Puglia, Bari
 
 
N. 02504/2009 REG.SEN.
N. 00464/2005 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2005, proposto da:
La ALFA S.c. a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti *************** e *************, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. *********, alla via P. Fiore 14;
contro
Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. **************, con domicilio eletto in Bari presso l’avv. *************, alla via M. di ********, 47;
nei confronti di
BETA S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti ************** e *************, con domicilio eletto presso ************* in Bari, alla via P. Amedeo, 234;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale del 18.1.2005 della gara per l’appalto del servizio di vigilanza fissa ed armata presso la sede di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Foggia, sita in Via Manfredonia (ex Sicem), con il quale la Commissione, dopo aver dichiarato equipollenti tutte le offerte pervenute, aggiudicava la gara, a seguito di sorteggio, alla S. O. S. s.r.l.;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Servizi Organizzati di Sicurezza BETA S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. ******************;
Uditi per le parti nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2009 gli avv.ti *************** e **************;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
Riferisce la ricorrente di aver partecipato, su lettera di invito del 15.12.2004, alla licitazione privata per l’affidamento del servizio di vigilanza fissa ed armata da prestare nel plesso ex Sicem, alla Via Manfredonia in Foggia, indetta dall’Amministrazione Provinciale di Foggia ai sensi del D.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e da aggiudicare con il criterio, previsto dall’art. 23, comma 1, lettera a), cit. D.lgs., del prezzo più basso e comunque ad un prezzo non inferiore al limite minimo previsto dal Decreto Prefettizio n. 546.A./AREA I del 18.2.2004 relativo alla cd. “tariffa di legalità”.
La gara era aggiudicata per sorteggio, avendo il presidente della commissione giudicatrice ritenuto di riportare le offerte di tre dei concorrenti, che contenevano “un numero improponibile di cifre decimali”, al ribasso del 10% offerto da tutte le altre ditte partecipanti.
Ritenendo illegittima detta aggiudicazione, la cooperativa ricorrente l’ha impugnata e ne ha chiesto l’annullamento perché viziata da violazione della lettera d’invito, dei principi sulla immodificabilità dell’offerta e da eccesso di potere, dovendosi escludere che fosse consentito alla commissione di gara modificare le offerte presentate dalle tre concorrenti predette, tra cui era compresa quella che sarebbe risultata aggiudicataria.
Si sono costituite in giudizio sia la Provincia di Foggia che la controinteressata Servizi BETA S.r.l., le quali hanno controdedotto, chiedendo la reiezione del gravame perché infondato.
All’udienza pubblica del 7 ottobre 2009, sentiti i difensori delle parti, il Collegio si è riservato di decidere.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nel corso della gara di cui si tratta, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, previsto dall’art. 23, comma 1, lettera a), D.lgs. 17 marzo 1995 n. 157, il presidente della commissione giudicatrice ha ritenuto di poter ridurre a due le cifre decimali del ribasso offerto da tre dei concorrenti, con il risultato di riportare le loro offerte allo stesso ribasso proposto da tutte le altre ditte partecipanti ed il conseguente ricorso al sorteggio per l’aggiudicazione.
Sta di fatto, tuttavia, che né la lettera di invito né il capitolato d’oneri stabilivano un qualche limite al numero delle cifre decimali del ribasso consentito; né, tanto meno, che nell’ipotesi verificatasi nella specie la commissione potesse operare un arrotondamento.
“In nessun caso”, comunque, “è consentito alla Commissione di modificare il contenuto sostanziale delle offerte presentate dalle imprese concorrenti, essendo esse manifestazione della loro libertà contrattuale, mentre sono, al più, ammissibili solo correzioni di errori materiali nella compilazione dell’offerta, ictu oculi rilevabili” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12.12.2005 n. 7035) e riconoscibili come tali.
A tutela della par condicio tra i concorrenti e dell’interesse pubblico alla serietà dell’offerta, questa non può essere modificata nelle fasi di gara successive alla sua presentazione né dal concorrente né, a maggior ragione, dalla commissione di gara, cui essa non è imputabile.
“Tra i poteri della Commissione non rientra la correzione delle offerte, ma solo la valutazione di congruità di quelle risultate anomale, in applicazione delle disposizioni di legge … E del resto, ove si riconoscesse un potere di correzione alla Commissione dei dati indicati dai partecipanti, per ricondurre a congruenza gli stessi, secondo la valutazione soggettiva dell’organo, non si avrebbe alcuna precostituita certezza nè circa i contenuti delle offerte nè circa la soglia di anomalia da individuare” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2003, n. 4145).
Il Collegio non ha motivo di dissentire dai principi giurisprudenziali sopra riportati ed invocati dalla ricorrente a fondamento della sua impugnazione.
Il ricorso, pertanto, siccome fondato, va accolto.
Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti e provvedimenti impugnati.
Condanna la Provincia di Foggia e la BETA S.r.l., in solido tra di loro, al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente, nella misura complessiva di € 6000,00 (seimila,00), oltre competenze di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
******************, Presidente, Estensore
*************, Consigliere
****************, Consigliere
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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