In Gazzetta le leggi di conversione del decreto liberalizzazioni e del decreto ambiente

Redazione 26/03/12
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Nella Gazzetta ufficiale n. 71 del 24 marzo sono state pubblicate le leggi di conversione di due importanti provvedimenti: il decreto ambiente (D.L. 2/2012) e il decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012).

Nel primo caso si tratta della L. 24 marzo 2012, n. 28 recante conversione del decreto legge contenente “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

Il secondo testo, invece, è la L. 24 marzo 2012, n. 27 (pubblicato in uno specifico supplemento, il n. 53), di conversione del D.L. 1/2012 (“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività“, meglio noto come decreto sulle liberalizzazioni).

Quest’ultimo provvedimento, però, è già stato modificato con un altro decreto pubblicato nella stessa Gazzetta ufficiale. Si tratta del D.L. 24 marzo 2012, n. 29 (Disposizioni urgenti recanti integrazioni al d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012 e al d.l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011), approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 marzo. Nel comunicato finale della riunione governativa così venivano illustrate le modifiche previste:

– l’introduzione di meccanismi di monitoraggio dell’accesso al credito, con particolare riguardo alle PMI. La misura viene incontro all’esigenza avvertita nel tessuto produttivo, e in particolare da parte delle piccole e medie imprese, di rendere più efficienti le procedure di erogazione dei finanziamenti da parte delle banche. A tale scopo, si è delineato un tipo di verifica non invasiva su questa fondamentale attività bancaria, prevedendo l’istituzione di un ufficio pubblico, tecnicamente qualificato. L’osservatorio, che si avvarrà delle strutture ministeriali già esistenti, eserciterà le seguenti competenze: a) può attivarsi per richiedere, se ve ne sono gli estremi, un riesame da parte della stessa banca di sue decisioni negative; b) può formulare raccomandazioni volte a migliorare i processi di verifica del merito del credito, in relazione agli specifici contesti in cui operano le singole filiali; c) può segnalare all’Autorità per la concorrenza ipotesi di intese o pratiche concordate, se ne riscontra gli indizi.

– la nullità di clausole nei contratti bancari. La misura originaria stabiliva la nullità di tutte le clausole che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, nonché del loro utilizzo. Ciò anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido. Con le modifiche introdotte dal decreto legge si intende limitare la nullità alle sole clausole (del medesimo tipo) che siano stipulate in violazione delle disposizioni applicative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, adottate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ai sensi del decreto legge “Salva Italia” che prevede un tetto massimo per queste commissioni dello 0,5% trimestrale.

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