Il superamento del bicameralismo paritario, cosa cambierà

Redazione 07/04/14
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Lilla Laperuta

Lo scorso 31 marzo il Consiglio dei ministri  ha approvato lo schema di Disegno di legge costituzionale “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari,la riduzione dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione”.

Il disegno di legge prevede un sistema bicamerale differenziato, nel quale la Camera dei deputati diviene titolare in via esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo, esercitando la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa (ossia il potere di approvazione in via definitiva delle leggi, escluse quelle costituzionali che continuano a richiedere l’approvazione anche dell’altro ramo del Parlamento) e quella di controllo sull’operato del Governo.

Il Senato della Repubblica – ridenominato Senato delle Autonomie – viene configurato come un

organo rappresentativo delle istituzioni territoriali che concorre, secondo modalità stabilite dalla

Costituzione, alla funzione legislativa (approvando, insieme alla Camera dei deputati, le leggi

costituzionali e deliberando, negli altri casi, proposte di modificazione che in alcune materie possono assumere una particolare forza nel procedimento) ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Il nuovo Senato delle Autonomie partecipa, inoltre, alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi dell’Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge le attività di verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

I membri del Senato delle Autonomie, al pari dei deputati, hanno il potere di iniziativa legislativa

ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Essi godranno, inoltre, della medesima insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati

nell’esercizio delle loro funzioni, ma non sono a loro estese le garanzie e il relativo regime di

autorizzazione previsti dall’attuale articolo 68 della Costituzione per la sottoposizione a perquisizione, arresto o altra privazione della libertà personale, nonché a intercettazioni e a sequestro di corrispondenza.

Oltre alle funzioni di verifica dell’attuazione delle leggi statali e di valutazione

dell’impatto delle politiche pubbliche sui territori, il Senato delle Autonomie continuerà ad esercitare le competenze che la Costituzione vigente attribuisce al Parlamento in seduta comune, quali:

a) l’elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica (in ragione della nuova

composizione del Senato, rappresentativa delle istituzioni territoriali, si prevede che nel

collegio che elegge il Presidente della Repubblica non siano più compresi i delegati

regionali);

b) la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica;

c) l’elezione di un terzo dei componenti il Consiglio superiore della magistratura.

Quanto all’elezione dei giudici costituzionali, la cui nomina spetta attualmente per un terzo al

Parlamento in seduta comune, si prevede invece che tre giudici siano nominati dalla Camera dei deputatie due dal Senato delle Autonomie.

Al Senato delle Autonomie è, inoltre, attribuita la funzione consultiva in ordine allo scioglimento dei Consigli regionali e alla rimozione dei Presidenti delle Giunte, oggi esercitata dalla Commissione per le questioni regionali di cui all’articolo 126 della Costituzione, organo di cui si prevede conseguentemente la soppressione.

 

 

 

 

 

 

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