Il risarcimento del danno patrimoniale alla casalinga

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La posizione  della casalinga è complessa e si caratterizza — rispetto a quella di una collaboratore/collaboratrice domestico/a — per il fatto di essere posta in essere nel contesto di una dimensione familiare, rispetto alla quale l’attività di casalinga/o acquista un ruolo di sicuro rilievo. Quindi solo in parte questa attività può considerarsi patrimoniale, essendo per il resto di natura personale e infungibile e determinata e caratterizzata, anche per le sue concrete modalità attuative, dall’affetto familiare: è la posizione familiare della donna/uomo che svolge l’attività di casalinga/o che rende peculiare la sua quotidiana prestazione rispetto alla collaboratrice; è il vincolo — legale o anche solo di fatto — di tipo familiare che, per così dire, colora e arricchisce quelle prestazioni domestiche di un quid pluris che di certo non può farsi coincidere con le mere faccende domestiche: si pensi alla cura dei figli in specie se minori, nella scelta dei vestiti o nel coordinare il pranzo e cena in relazione alle esigenze di tutti i membri della famiglia. Da tali premesse discende, quindi, che all’interno della generica nozione di attività di casalinga è da distinguersi una parte di sicuro rilievo patrimoniale, consistente nello svolgimento di faccende domestiche usualmente surrogabili da una collaboratrice/collaboratore domestica: ebbene, l’impossibilità di svolgere tali attività può certamente determinare un danno patrimoniale da parametrare tendenzialmente alla retribuzione da corrispondere al collaboratore/collaboratrice domestico/a. Deve, poi, considerarsi in modo del tutto distinto, invece, il profilo familiare di tale attività, cioè il fatto che questa sia posta in essere in quanto espressione di un legame familiare: la perdita dell’attività di coordinamento della vita familiare, della, per così dire, posizione di “garante” e “responsabile” della conduzione familiare è certamente qualcosa di non patrimoniale e che risponde ad interessi e aspettative di natura non economica. La peculiarità di tale situazione è data altresì’ dal fatto che l’attività di casalinga/o non può neppure essere equiparata ad un’ordinaria attività infungibile, che — come è noto — può costituire e costituisce spesso oggetto di controprestazioni economiche (si pensi all’artista oppure allo sportivo etc.): è evidente, infatti, che la dimensione di coordinamento familiare non può essere acquistata, affondando le sue radici in affetti e contesti sociali pregiuridici e non dipendenti da alcuna controprestazione. In sintesi, può “acquistarsi” la prestazione della collaboratrice/collaboratore domestico, ma non certo la cura affettiva e familiare nella organizzazione della vita quotidiana. Tale c.d. dimensione familiare rappresenta certamente un bene costituzionalmente rilevante, proprio per quanto detto: l’attività di casalinga/o rappresenta infatti un momento fondamentale per la realizzazione della vita familiare il cui rilievo trova immediato riscontro nell’art. 29 e art. 2 Cost. Ne consegue che la perdita siffatta va risarcita ai sensi dell’art. 2059 c.c. secondo quanto statuito da Cass. sez. un. 26972/08: in specie è necessaria la dimostrazione che dalla lesione di questo interesse costituzionalmente protetto sia poi derivato un pregiudizio. [1]

Costituisce principio ormai affermato che Il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che – come la casalinga – provveda da sé al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico. [2]

La  giurisprudenza di legittimità mette al bando ogni automatismo tra danno biologico e danno alla capacità lavorativa di casalinga, così come del resto è principio affermato in tema di riduzione della capacità lavorativa,  dovendo sempre essere fornita la prova dell’impedimento o della maggiore difficoltà di svolgimento del lavoro domestico

Ne consegue che chi  invoca tale danno ha l’onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale. Ma l’applicazione di tali principi non può avvenire automaticamente e senza analizzare le peculiarità del caso concreto. [3]

Tale onere probatorio va adempiuto in ossequio al principio del c,d, danno conseguenza, valido anche nel  campo patrimoniale  e, più in generale, in forza dei principi generali in tema di onere della prova, senza , tuttavia, escludere la c.d. prova presentiva che ha rango non inferiore agli altri mezzi di prova ammessi nel nostro sistema giudiziale (prova documentale, testimoniale etc). 

In precedenza il danno alla casalinga veniva liquidato quale danno biologico, generalmente con un appesantimento del valore del punto tabellare, mentre, in precedenza, un indirizzo più restrittivo negava ogni rilievo al lavoro domestico nel campo della responsabilità civile. [4]

 Ciò che rileva è incidenza della  invalidità sulla futura attività lavorativa e , con riferimento ala casalinga, sulla maggiore difficoltà o impossibilità di svolgere l’attività domestica, ripudiando ogni automatismo tra percentuale invalidante e danno patrimoniale che ha  la funzione di ristorare la differenza tra  il patrimonio della persona  prima e dopo l’illecito.

Poiché, tuttavia,  non è razionale ritenere che una invalidità permanente particolarmente elevata non spieghi alcuna conseguenza sull’attività di casalinga”, in caso di elevata percentuale di danno biologico occorre una adeguata motivazione in ordine alla mancata incidenza, anche sotto il profilo presuntivo, della invalidità sulla attività di casalinga, ove, quest’ultima, risulti provata.

Nel caso di lesioni invalidanti di rilevante entità il giudice può utilizzare anche le regole di comune esperienza che da sole potrebbero far ritenere l’effettiva sussistenza della capacità lavorativa di casalinga (ad esempio nel caso di  vittima allettata).

Se trattasi, invece,  di lievi  lesioni invalidanti la mancanza di allegazione e prova al riguardo consente, invece, al giudice, di rigettare la domanda risarcitoria per mancanza di prova.

Potrebbe risultare utile al riguardo la relazione di CTU medico-legale da cui desumere la ridotta capacità di lavoro domestico della vittima. [5]

È compito del giudice  valutare l’incidenza delle lesioni sulla attività di casalinga tenendo conto di tutte le normali attività che tale ruolo presuppone non solo con riferimento ai normali compiti di pulizia della e riordino della casa, ma anche con riguardo a compiti più onerosi quali, ad esempio,  le pulizie stagionali, il togliere la polvere in angoli non facilmente raggiungibili

Occorre, quindi, accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa  casalinga, valutando la concreta idoneità della vittima, nonostante l’infortunio, di attendere alla propria attività  domestica.

 La relativa prova incombe sul danneggiato che, tuttavia, può essere anche presuntiva, purché ottemperi all’onere specifico di allegazione delle conseguenze pregiudizievoli e ne indichi, con valutazione logica, le ragioni.

La stima del danno deve far riferimento anche al progredire dell’età, tenendo conto  della permanenza nel tempo del danno patrimoniale.

Il  criterio più semplice e pratico fa riferimento  al reddito di una collaboratrice familiare, maggiorato per la maggiore ampiezza dei compiti di direzione della famiglia, generalmente espletati dalla casalinga, contemperato dal rilevo della diminuzione dell’impegno domestico.

Altri criteri seguiti dalla giurisprudenza fanno riferimento: a) al reddito di una collaboratrice/ore domestica/o, con la variabile per la maggiore ampiezza dei compiti espletati dalla casalinga/o [6], b) alla liquidazione tabellare, in base al reddito figurativo annuo dell’infortunata [7]; c) all’aumento del punto percentuale di danno biologico [8]; d) al triplo della pensione sociale. [9]

Non hanno, generalmente, conseguenza alcuna sull’attività di lavoro della casalinga  i postumi derivanti dalle lesioni alla salute di modesta entità pari o inferiori al 10% (micro permanente) salva, per il danneggiato, la facoltà di provare che il danno, pur lieve, abbia una concreta incidenza sulla possibilità di lavoro domestico, come, nel caso di lesione a un arto che incida  sul lavoro della  casalinga.

Spesso trattasi di  valutazione con criterio probabilistico e giudizio “ex ante”, sulle diverse conseguenze della lesione

Occorre evitare una eccessiva discrezionalità che potrebbe portare a  differenti risarcimenti anche in casi analoghi, nonostante il correttivo della personalizzazione, mentre va individuata una uniformità di base ai fini del ristoro del danno subito dalla casalinga [10].

Trattandosi di danno di valenza patrimoniale può essere liquidato come l’incapacità lavorativa specifica, rapportata al reddito di una collaboratrice domestica [11].

il  criterio di determinazione della misura del reddito, già previsto dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (triplo della pensione sociale), ora dall’art. 137 c.d.a.,  pur essendo previsto esclusivamente nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, può essere utilizzato dal giudice, nell’esercizio del suo potere di liquidazione equitativa del danno patrimoniale conseguente all’invalidità, che è danno diverso da quello biologico, quale generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga. [12]

Ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento, non occorre  la prova del ricorso all’opera di una colf che può anche mancare;  il danno alla capacità di lavoro della casalinga  è, infatti,  risarcibile, in quanto perdita di una situazione di vantaggio, anche in caso di mancata sopportazione di spese sostitutive, mentre va fornita la prova  dello svolgimento di detta attività da parte della persona danneggiata prima dell’incidente, nell’ambito della vita domestica familiare o singolarmente vissuta.

Possono essere applicate le presunzioni, ma sempre previa allegazioni dei pregiudizi subiti e il diritto al risarcimento prescinde dalla verifica di uno stato di bisogno o di benessere pur dovendosi valutare l’appartenenza della persona danneggiata ad un nucleo familiare, l’età, qualità ed occupazioni dei componenti di tale gruppo, ponendo  a fondamento della decisione le prove inerenti sia al pregresso svolgimento di attività domestica da parte della persona danneggiata, sia alla necessità della sua sostituzione durante il periodo di malattia e di convalescenza da parte di terza persona, a tal fine retribuita per accudire lo stesso danneggiato ed ai suoi familiari, specie se vi sono anche  figli infanti.

Il danno patrimoniale  può anche dalla spesa sostenuta e che si dovrà sostenere per il futuro per la collaboratrice domestica e che, in assenza dell’illecito, non sarebbe stata sostenuta.

Una volta assodata la configurabilità del danno in questione nelle componenti del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante, “la sussistenza di un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno, in conseguenza di lesioni personali, non può essere esclusa per il solo fatto che i redditi del danneggiato dopo il sinistro non si siano ridotti, in quanto il giudice deve altresì accertare se le residue energie lavorative della vittima, pur consentendole di conservare al momento il reddito pregresso, comportino però una maggiore usura, e di conseguenza rendano verosimile un’anticipata cessazione dell’attività lavorativa, ovvero precludano alla vittima la possibilità di svolgere attività più remunerative“. [13] Trasferendo detto principio all’ipotesi di attività lavorativa casalinga l’eventuale continuazione delle attività domestiche non esclude la sussistenza del danno de quo se le residue energie lavorative della vittima, pur consentendole di conservare al momento lo svolgimento delle attività predette, comportano però una maggiore usura, e di conseguenza rendono verosimile un’anticipata cessazione dell’attività lavorativa, ovvero precludono alla vittima la possibilità di svolgere attività più remunerative rilevando che il c.d. danno da usura è automaticamente riconducibile, come dalla medesima evidentemente ritenuto, al solo danno biologico. [14]

                     

Domenico Chindemi
Consigliere della Corte di Cassazione

 

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[1] Cfr Trib.  Napoli , 17 febbraio 2010.

[2] Cass. 11 novembre 2011, n. 23573.

[3] Cass. 11 novembre 2011, n. 23573.

[4] BARGELLI, Osservatorio della giurisprudenza in tema di danno alla persona. Il danno alla casalinga, in Danno e resp., 2002, 1085.

[5] COLOMBINI, Risarcimento del danno economico della casalinga, in Arch. Giur. circ. sin. 2006,699; cfr. Cass. civ., 8 novembre 2007, n. 23293; Cass. civ., 20 gennaio 2006, n. 1120; Cass. civ., 25 maggio 2004, n. 10026.

[6] Cass. 6/11/1997, n. 10923, in Nuova giur. civ. comm., 1998, 670.con nota di CRISCUOLI.

[7] Adotta il criterio di liquidazione tabellare, in base al reddito figurativo annuo dell’infortunata in base ai coefficienti di capitalizzazione, detratto lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa. Trib. Treviso, 6/04/2000, in Arch. Giur. circ. sin. str., 2001, 43 ; Trib. Treviso, 11/04/1996, in Riv. Giur. circ. trasp., 1996, 1002 ; Trib. Prato, 31/05/1990, in Arch. Giur. circ. sin. str., 1990, 959.

[8] Si è fatto ricorso, per l’inabilità permanente, al criterio dell’appesantimento del valore punto del danno biologico e per l’inabilità temporanea alla retribuzione di una collaboratrice domestica, Trib. Venezia, 8/06/1994, in Arch. Giur. circ. sin. strad., 1995, 637.

È legittimo anche il riferimento indicativo al reddito giornaliero di una collaboratrice familiare di prima categoria come parametro di valutazione, risultando il lavoro della madre di famiglia più importante, per estensione, intensità e responsabilità, di quello di una collaboratrice familiare ancorché di prima categoria. Cass. 22/11/1991, n. 12546, in Giur. it, 1992, I, 1036 con nota di GALLO.

Nel caso esaminato è stato giudicato corretto il criterio di determinazione del danno in base ad una somma lievemente superiore a quella della collaboratrice domestica di prima categoria, in considerazione della maggiore ampiezza dei compiti svolti dalla prima, come moglie e madre, in seno al nucleo familiare.

[9] Cass. 10/09/1998, n. 8970, in Riv. Giur. circ. tras., 1998, 951; APP. NAPOLI, 22/09/1998, in Riv. Giur. circ. trasp., 2000, 337.

[10] Per una valutazione sotto il profilo medico-legale del lavoro della casalinga, INTRONA, La valenza economica del lavoro della casalinga (Nota a Cass., 3 novembre 1995), in Riv. It. Med. Leg., 1997, 801, RONCHI, Riflessioni in tema di danno alla capacita lavorativa di casalinga, in Riv. It. Med. Leg., 1995, 769.

[11] Non rappresenta più la casalinga una mera condizione sociale, bensì una professione caratterizzata da un vero e proprio lavoro ancorché produttivo di un reddito figurativo. SETTESOLDI, Osservatorio della giurisprudenza in tema di danno alla persona. Il risarcimento del danno alla persona della casalinga, in Danno e resp., 2000, 1095.

[12] Cfr Cass. 11/11/2011, n. 23573.

[13] Cass. 19/03/2009, n. 6658.

[14] Cass. 20/7/2010, n. 16896. 

Chindemi Domenico

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