I merito al quesito proposto riguardo l’applicazione delle ritenute da imputare nel trasferire in Italia dei dividendi percepiti in Romania e di conseguenza, in che maniera agiscono le norme contro le doppie imposizioni, preliminarmente, vi sono da fare delle considerazioni sulla disciplina della tassazione dei dividendi in Italia, operando i dovuti distinguo a seconda dei casi in cui ci si trova.
La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori:
La percentuale di partecipazione posseduta dalla persona fisica nella società che distribuisce i dividendi (partecipazione qualificata o non qualificata).
Il luogo di residenza della società che distribuisce i dividendi (società residente in Italia, società residente in Paese estero a fiscalità ordinaria, società residente in Paese estero a fiscalità privilegiata).
Partecipazioni qualificate e non qualificate
Ai sensi dell’art. 67 del D.P.R
917/1986 (TUIR), si considerano partecipazioni qualificate quelle che rappresentano, in alternativa:
Una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili nell’ assemblea ordinaria di società non quotate.
Una percentuale superiore al 2% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di società quotate.
Una percentuale superiore al 25% del capitale sociale di società non quotate.
Una percentuale superiore al 5% del capitale sociale di società quotate.
Le partecipazioni non qualificate sono quelle pari o inferiori alle percentuali di cui sopra.
Con il termine dividendi si individuano i redditi derivanti da azioni o diritti di godimento su quote societarie.
A tal proposito occorre precisare che a seguito dell’introduzione del DL. 138/2011 l’art. 2 comma 6 dello stesso prevede che, a partire dal 1 gennaio 2012 i dividendi distribuiti a soci persone fisiche che detengono partecipazioni non qualificate sono soggetti ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20% in luogo dell’attuale 12,5% (D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27).
Le norme sui dividendi che ci apprestiamo a descrivere qui di seguito si applicano sia ai dividendi distribuiti da società residenti, sia ai dividendi distribuiti da società non residenti (dividendi “in
entrata”,inbound e dividendi in uscita “outbound”).
Il regime dei dividendi “in uscita” (o outbound), vale a dire il regime dei dividendi distribuiti da società residenti a persone fisiche non residenti, è disciplinato dall’art. 27, c. 3, del D. p.r. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede una ritenuta dei 27 per cento; la ritenuta non è però acquisita dall’erario a titolo definitivo, perché i contribuenti non residenti possono chiedere il rimborso dei quattro noni della ritenuta subita, se gli stessi dividendi sono tassati nel loro Stato di residenza.
Ed infatti, da qui segue la doverosa distinzione da cui si può meglio comprendere attraverso esempi pratici cosa espressamente esplicano le norme per eliminare le doppie imposizioni e le relative ritenute da applicare.
Dividendi distribuiti da società residente in Paese estero a fiscalità ordinaria
I dividendi distribuiti da una società residente in un Paese estero a fiscalità ordinaria al socio italiano (persona fisica non imprenditore) possono essere relativi ad una partecipazione qualificata o non qualificata.
I dividendi sono relativi ad una partecipazione qualificata
Ai sensi dell’art. 47 del TUIR, tali dividendi concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio nella misura del 49,72% del loro ammontare (o del 40% se relativi ad utili ante 2008).
I dividendi distribuiti da una società non residente in Italia possono scontare una prima ritenuta applicata nello Stato estero di residenza della società.
Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 600/73, sul 49,72% del così detto così detto “netto frontiera”, cioè sulla differenza tra il dividendo lordo e l’eventuale ritenuta applicata nello Stato estero, è prevista una seconda ritenuta (del 12,5%), a titolo di acconto, operata dall’intermediario italiano che interviene nella riscossione (ad esempio, una banca). Si veda a tale proposito anche il paragrafo 3.2 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 16.06.2004.
La ritenuta applicata dallo Stato estero costituisce, per la persona fisica residente in Italia che ha percepito i dividendi, un credito di imposta secondo le regole stabilite dall’art. 165, comma 10 del TUIR.
Più in particolare, poiché il dividendo estero concorre solo parzialmente alla formazione della base imponibile del percettore italiano (vi concorre, infatti, solo per il 49,72%), allo stesso modo, la ritenuta applicata dallo Stato estero deve costituire un credito di imposta da vantare in Italia solo per una percentuale corrispondente (cioè per il 49,72%).
Tutto ciò a condizione che lo Stato estero applichi una ritenuta non superiore all’aliquota convenzionale prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni (paragrafo 4.3 della citata Circolare n. 26/E).
Esempio:
Il sig. Bianchi, persona fisica (non imprenditore) residente in Italia, possiede una partecipazione
qualificata (40%) nella società romena Beta.
Nel 2010 la Beta riconosce al sig. Bianchi un dividendo pari ad euro 10.000 sugli utili maturati nel 2009.
La Romania trattiene una ritenuta pari al 15% (aliquota convenzionale) del dividendo lordo e la differenza viene accreditata sul conto corrente italiano del sig. Bianchi al netto di una seconda ritenuta d’acconto del 12,5% applicata dall’intermediario italiano.
Dividendo lordo erogato da Beta |
10.000 |
Imposta assolta in Romania |
1.500 |
Ritenuta d’acconto applicata da intermediario italiano |
[(10.000 – 1.500) x 49,72%] x 12,5% = 528,28 (*) |
Importo accreditato sul c/c del sig. Bianchii |
(8.500 – 528,28) = 7.971,72 |
Dividendo che il sig. Bianchi è tenuto ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi |
10.000 x 49,72% = 4.972,00 |
Credito per le imposte assolte all’estero |
1.500 x 49,72% = 745,80 (**) |
|
Il percettore di tali dividendi è tenuto ad indicarli nella propria dichiarazione dei redditi compilando il quadro RL del Modello UNICO Persone Fisiche.
I dividendi sono relativi ad una partecipazione non qualificata
Tali dividendi sono soggetti ad una ritenuta a titolo d’imposta del 12,5% che l’intermediario che cura la riscossione (ad esempio una banca) applica sul netto frontiera, cioè sulla differenza tra il
dividendo lordo e la ritenuta applicata dallo Stato estero.
In questo caso, il percettore del dividendo non può beneficiare di alcun credito di imposta relativo
alla ritenuta sui dividendi operata dal Paese estero.
Si determina, pertanto, una parziale doppia tassazione del dividendo dovuta dall’impossibilità di vantare in dichiarazione dei redditi il credito d’imposta relativo alla ritenuta applicata dallo Stato estero.
Soltanto nell’ipotesi in cui il Paese estero abbia applicato un’aliquota d’imposta superiore a quella prevista dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, il percettore italiano dei dividendi ha la facoltà di presentare alle autorità estere competenti una istanza di rimborso relativa al maggior prelievo subito.
Esempio:
Il sig. Bianchi, persona fisica (non imprenditore) residente in Italia, possiede una partecipazione non qualificata (1%) nella società romena BETA.
Nel 2010 la BETA riconosce al sig. Bianchi un dividendo pari ad euro 1.000 sugli utili del 2009.
La Romania trattiene una ritenuta pari al 15% del dividendo lordo e la differenza viene accreditata sul conto corrente italiano del sig. Bianchi al netto di una seconda ritenuta a titolo d’imposta del 12,5% applicata dall’intermediario italiano.
Dividendo lordo erogato da BETA |
1.000 |
Imposta assolta in Romania |
150 |
Dividendo netto frontiera |
(1.000 – 150) =850 |
Ritenuta applicata dall’intermediario italiano sul netto frontiera |
850 x 12,5% = 106,25 |
Dividendo netto percepito dal sig. Bianchi |
(850 – 106,25) = 743,75 |
I dividendi in questione sono esclusi dal reddito complessivo del socio e, pertanto, non devono
essere da questi dichiarati.
Qualora, invece, tali dividendi siano stati percepiti senza l’intervento di un intermediario o quest’ultimo non abbia operato la ritenuta, gli stessi sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5% (ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 917/1986).
A tal fine il socio percettore è tenuto a compilare il quadro RM del modello UNICO Persone fisiche.
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