Il profitto illecito: come deve essere restituito?

Redazione 04/06/19
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La restituzione è l’atto con cui viene ripristinata una situazione quo ante che sia stata modificata illegittimamente o senza una giusta causa; si distingue così dal risarcimento del danno, in cui vi è unicamente il ristoro del danno sofferto.

Tale azione racchiude in sé una serie di problematiche legate: al concetto del profitto da restituire, l’azione può essere, infatti ,reale qualora si tenda a restituire la stessa cosa o il suo valore, oppure patrimoniale se si restituisce il solo arricchimento conseguito; e ai rapporti con i terzi, con cui non sempre potrà parlarsi di profitto illegittimamente ottenuto.

L’art. 1173 c.c. elenca le ipotesi da cui nasce un’obbligazione, le quali si ricordano essere: il contratto, fatto illecito o ogni altro atto o fatto idoneo a produrle.

L’adempimento serve, pertanto, ad estinguere l’obbligazione.

Nel caso in cui, un soggetto adempia a un’obbligazione (pagamento della somma di denaro, dazione di una cosa determinata) senza che preesista un debito, chi l’ha eseguito è tenuto a riavere la prestazione non dovuta, ovvero ripetere quanto versato.

La ripetizione dell’indebito

L’istituto della ripetizione dell’indebito si distingue in: oggettivo e soggettivo.

L’indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., ricorre tutte le volte in cui il soggetto che ha versato una somma non dovuta è legittimato a riavere quanto versato, oltre agli eventuali frutti e agli interessi maturati.

Nell’ipotesi di conto corrente, ad esempio, il soggetto che ha versato delle somme ulteriori rispetto a quelle concordate ha diritto alla restituzione delle stesse a titolo di indebito oggettivo. Le Sezioni Unite, sul punto, con una recente pronuncia hanno stabilito che il termine per poter richiedere la restituzione risulta alla data della chiusura del conto, perché è in tale momento che matura la compensazione di debiti e crediti del correntista, così come risulta disciplinato dallo stesso art. 1823 c.c.

Altro esempio ricorre nella ripetizione di oneri di urbanizzazione indebitamente versati. Nello specifico, in caso di rinuncia del permesso di costruire per intervenuta decadenza del titolo edilizio ovvero per fatti, giuridici o materiali che non consentano più l’intervento edilizio asserito; l’Amministrazione è obbligata a restituire le somme precedentemente corrisposte a titolo di contributo di costruzione, in ragione del fatto che la mancata trasformazione del territorio rende privo di causa il pagamento.

Nel caso di dichiarazione di un contratto nullo ex art. 1418 c.c., i suoi effetti si producono ex tunc, pertanto, la situazione viene ripristinata al momento della stipulazione del contratto, come nulla fosse stato fatto.  Ad esempio, nel contratto di mutuo, se sono convenuti degli interessi superiori al limite stabilito dalla legge di cui agli artt. 644 co. 3 c.p. e art. 1815 co. 2 c.c. ricorre un’ipotesi di nullità parziale e gli interessi non saranno dovuti, e quelli illecitamente corrisposti devono essere restituiti al mutuante. La giurisprudenza ha di recente affrontato a Sezioni Unite l’ipotesi della usura sopravvenuta, avente a oggetto un contratto di mutuo stipulato prima dell’intervento della normativa antiusura di cui alla legge n. 108 del 1996, la questione atteneva alla possibilità per il mutuatario di ripetere quanto indebitamente versato per intervenuta usura.

Il Supremo Consesso ha rilevato dopo un annoso conflitto giurisprudenziale, che non possa validamente parlarsi di usura sopravvenuta, perché preme dar, invece, rilievo al momento della stipulazione del contratto, per cui i rapporti sottoscritti prima dell’intervento della normativa del 1996 non possono essere dichiarati nulli e in conseguenza di ciò, le somme sopra soglia non essendo considerate come usurarie non debbono essere restituite.

Ulteriore ipotesi di indebito oggettivo, ricorre nel caso del contratto di locazione a uso abitativo: qualora il locatore non abbiamo opportunamente registrato il contratto di locazione di durata superiore a nove anni ai sensi di cui al combinato disposto dell’art. 1350 co. 1 n. 8) e art. 1 co. 4 della l. n. 431/1998. Il contratto si considera, nella specie, nullo e il conduttore ha diritto alla ripetizione dell’indebito. L’eventuale irripetibilità di quanto versato attribuirà al solvens il diritto al risarcimento del danno o all’ottenimento del pagamento dell’ingiustificato arricchimento.

Sempre relativamente al contratto di locazione, si sono pronunciate la Sezioni Unite in ordine al fatto in cui se nel contratto in oggetto siano stati stabiliti canoni inferiori a quelli effettivamente versati dal conduttore. Il contratto de quo risulterebbe affetto da nullità, perché volto a eludere il fisco. Questa nullità “vitiatur sed non vitiat” rende il contratto insanabile e pertanto, il conduttore avrà diritto al riavere quanto illegittimamente versato.

Diverso discorso deve essere fatto per le obbligazioni naturali, le quali ex art. 2034 c.c. non ammettono la ripetizione di quanto è stato indebitamente versato, in quanto derivante da doveri morali o sociali ovvero perché la restituzione risulta un’offesa al buon costume (ad esempio il cliente non potrà richiedere il rimborso della prestazione alla prostituta).

Le obbligazioni naturali sebbene, in linea teorica, escludano l’ipotesi di ripetizioni, accolgono dei casi particolari in cui invece risulta ammissibile, come nell’ipotesi di debiti da gioco qualora il soggetto sia stato frodato o sia incapace.

L’art. 1933 co. 2 c.c., sul punto, stabilisce espressamente che nelle ipotesi di giuoco o scommessa non è esperibile l’azione di ripetizione, a meno che il soggetto non sia stato frodato. Il caso ricorre per esempio qualora più giocatori si ritrovino per una partita a poker e i partecipanti barino per vincere una cospicua somma di denaro.

Definite brevemente le ipotesi relative alla ripetizione ab origine, occorre affrontare quegli istituti che a detta della giurisprudenza (e contestati dalla dottrina) diano luogo alla ripetizione sopravvenuta, tra questi si ricordano: annullamento, risoluzione e rescissione del contratto.

L’annullamento produce effetti ex nunc ai sensi degli art. 1415 ss. c.c., come già anticipato nel caso del debito da gioco qualora il soggetto sia incapace.

Il legislatore ha voluto tutelare il soggetto più debole. Infatti, anche nell’ipotesi di cui all’art. 2035 c.c. l’incapace non si intende tenuto a restituire l’indebito, se non nei limiti di quanto ricevuto a suo vantaggio ex art. 2041 c.c.

Altra questione, riguarda la risoluzione che ricorre nei contratti a prestazione corrispettive, qualora uno dei soggetti risulti inadempiente, l’altra parte può pretendere che il contratto venga risolto con effetti retroattivi tra le parti. La risoluzione prevede la restituzione del profitto, come nel caso: della vendita di cui agli artt. 1479 e 1493 c.c. in cui il venditore è tenuto a restituire all’acquirente il prezzo pagato; della rendita vitalizia di cui all’art. 1877; della somministrazione di cui all’art. 1564; dell’affitto 1618 c.c.

Quanto all’ipotesi di indebito soggettivo, ricorre qualora il soggetto adempiente ritenga erroneamente di essere debitore. Tale errore deve necessariamente essere scusabile, per poter garantire la restituzione di quanto indebitamente versato ai sensi dell’art. 2036 c.c. La restituzione in questo caso sarà ammissibile solo qualora il soggetto creditore non si sia privato in buona fede delle garanzie o del titolo di credito.

Oggetto della prestazione di adempimento risulti una cosa determinata

Discorso diverso (e più problematico) ricorre qualora l’oggetto della prestazione di adempimento risulti una cosa determinata, difatti differentemente dal denaro che essendo bene fungibile non ammette l’ipotesi di impossibilità sopravvenuta, di cui all’art. 1256 c.c. Nel caso di cui all’art. 2037 c.c. il soggetto è tenuto a restituire la cosa; se questa risulta perita l’obbligato è tenuto a corrisponderne il valore; al contrario se il bene è solo deteriorato verrà corrisposto l’equivalente ovvero la restituzione del bene e un’indennità. Ugualmente il soggetto che abbia ricevuto il bene in buona fede, non risponde in caso di perimento o deterioramento se non nei limiti del suo arricchimento ex art. 2041 c.c.

In questo senso, l’arricchimento senza causa ricorre in caso di locupletazione di un soggetto a danno di un altro. Il soggetto che depaupera il patrimonio di un altro, non possiede un titolo valido. Nella specie, se l’azione ha a oggetto un bene fungile l’obbligato è tenuto a restituire quanto ottenuto. Essendo l’azione sussidiaria non può essere proposta quando il soggetto potrebbe ricorrere a un’altra soluzione.

L’ipotesi ricorre ad esempio nel caso di cui all’art. 125 co. 3 del Codice di proprietà industriale, in cui si stabilisce che il legittimato e titolare del diritto leso può pretendere la restituzione degli utili realizzati dall’autore dell’illecito.

L’altra ipotesi ricorre nel caso di occupazione sine titulo, qualora il soggetto nella specie la P.A. abbia occupato illecitamente un bene di proprietà altrui, il titolare del bene potrà allora richiederne la restituzione, oltre a un indennizzo.

Un’ulteriore ipotesi di restituzione di profitto illecito ricorre nella revoca della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c.

La circostanza de qua si realizza qualora il soggetto legittimario della donazione sia risultato indegno sulla base delle ipotesi di cui all’art. 463 c.c. L’indegno sarà dunque vincolato a restituire al bene oggetto di depauperazione, anche i frutti che gli sono pervenuti all’apertura della successione.

Elencati i casi di restituzione del profitto illecitamente ottenuto nel rapporto tra le parti, occorre passare al vaglio dell’ipotesi in cui il profitto sia passato nella disponibilità o nella proprietà del terzo e se sia perciò sia sempre possibile ottenerne la restituzione.

In linea generale, il terzo è sempre tutelato dall’ordinamento, lo ricordano le norme relative alla trascrizione degli atti per cui si stabilisce che sono fatti salvi i diritti assunti dai terzi che abbiano correttamente iscritto la domanda prima delle sentenze che accolga le istanze dell’interessati, come nei casi di: risoluzione ex art. 1453, rescissione ex artt. 763 e 1447 ss., nonché le domande di revocazione della donazione ex artt. 800 ss. c.c.

Il terzo che ha ricevuto un bene altrui in donazione è tenuto a restituirlo. Il caso è stato trattato dalle Sezioni Unite nel 2016, le quali hanno osservato che la donazione dispositiva di un bene altrui, anche se non espressamente disciplinata deve ritenersi nulla in forza dell’art. 771 c.c. relativo ai beni futuri dati in donazione, poiché il donante dispone unicamente dei beni presenti. Diversamente, se il bene alienato è nella disponibilità del terzo che ne ha acquisito la proprietà in buona fede per intervenuta usucapione decennale, il bene non potrà essere restituito ex art. 1159 c.c Lo stesso art. 2652 c.c. stabilisce che la domanda relativa alla diminuzione della donazione non produce effetto nei confronti del terzo, se la trascrizione è eseguita decorsi dieci anni dalla successione.

Ugualmente, in caso di simulazione del contratto, in cui sia stato trasferito un bene o una somma di danaro per ipoteticamente eludere il fisco, il terzo che abbia beneficiato del profitto non è tenuto a restituirlo ai sensi dell’art. 1415 c.c.

In caso di indebito, la norma di cui all’art. 2038 c.c. stabilisce che chi abbia alienato un bene in buona fede è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Nell’ipotesi di alienazione a titolo gratuito il terzo, dovrà restituire nei limiti del suo arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c.

L’annullamento del contratto fa salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede ex art. 1445 c.c., a meno che non dipenda da un’incapacità legale (v. ipotesi di ripetizione del debito da gioco per l’incapace ex art. 1933 co. 2 c.c.).

A conclusione della trattazione occorre dar rilievo a quei casi in cui la pretesa dell’interessato risulti altamente compromessa, ad esempio quando: il soggetto obbligato risulti all’attualità nullatenente; ovvero il bene sia perito.

Nell’ipotesi relativa al soggetto nullatenente, si ricorda che il codice civile stabilisce che il soggetto debitore risponde con tutti i suoi beni “presenti” e “futuri”. Pertanto, l’interessato potrà procedere con il pignoramento.  Se al contrario, il soggetto abbia venduto o donato tutti i suoi beni o li abbia costituiti in un fondo patrimoniale, il creditore può rivalersi ugualmente sul bene, pignorandolo anche in capo a soggetti terzi. Ovvero ai sensi dell’art. 563 c.c. se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato i beni immobili ai terzi e non siano decorsi venti anni, il legittimario ha diritto di richiedere gli immobili.

Qualora il bene oggetto di profitto illecito sia un bene che sia perito, l’art 2037 c.c. stabilisce che anche qualora sia intervenuto il caso fortuito, colui che ha ricevuto il bene in malafede è tenuto ugualmente a corrisponderne il valore; se la cosa all’opposto si sia solo deteriorata, colui che l’ha ceduta può richiederne l’equivalente. All’opposto, se il bene è stato ricevuto in buona fede, non può imputarsi al soggetto il perimento o il deterioramento, al più si potrà richiedere la somma nei limiti del suo arricchimento ex art. 2041 c.c.

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Le alienazioni in garanzia

Aggiornato al D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72 che ha introdotto il nuovo art. 120-quinquiesdecies nel Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), rubricato “Inadempimento del consumatore”, nonché al D.L. 3 maggio 2016 n. 59 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, convertito con Legge 30 giugno 2016 n. 119 che ha introdotto il pegno non possessorio e l’art. 48-bis al Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) rubricato “Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato” e alla bozza di D.M. ex art. 120-quinquiesdecies comma 5 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) proposto dal MEF, il presente volume ha lo scopo di semplificare la comprensione e l’approccio alle nuove tecniche di concessione e di recupero del credito, partendo da un’attenta analisi della normativa vigente, con particolare attenzione all’istituto del patto commissorio.Occorre considerare che la crisi economica e finanziaria dell’ultimo decennio e la crisi del mercato creditizio, unite all’eccessiva durata del processo esecutivo e alle difficoltà di recupero dei crediti da parte degli istituti finanziari, comportano delle conseguenze pratiche di non poco momento in ordine alla concessione del credito e alla soddisfazione delle pretese creditorie in genere e in particolare degli Istituti di Credito, tanto da condurre lo stesso Legislatore europeo e italiano ad introdurre normative di favore, tese a velocizzare (quando non sostituire) le esecuzioni forzate “ordinarie” e ad introdurre forme di garanzia prima non tipizzate né conosciute.Damiano Marinelli, avvocato cassazionista, arbitro e docente universitario. È Presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it) e consigliere nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori. Specializzato in diritto civile e commerciale, è autore di numerose pubblicazioni, nonché relatore in convegni e seminari.Saverio Sabatini, avvocato civilista fondatore dello Studio Legale “Sabatini e Associati” di Ancona che cura gli interessi di numerose aziende private e pubbliche, società di capitali e istituti di credito. Specializzato in diritto civile, con particolare vocazione per il diritto delle società ed esperto in materia bancaria, fiscale e fallimentare, è autore di numerose pubblicazioni in ambito di diritto commerciale, nonché relatore in convegni e seminari.

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