Il petitum e la causa petendi del presente giudizio non riguardano la legittimità dell’atto di revoca o del conseguenziale recupero del credito, ma attengono più propriamente alla validità ed efficacia del contratto di garanzia e, quindi, all’accertamento

Lazzini Sonia 24/12/09
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Ricorso di una Compagnia di Assicurazione per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della cartella esattoriale n. 048 2004 00308794 10 recante intimazione al pagamento somme a titolo di recupero crediti in relazione a polizza fideiussoria n. D10003308/03.
Con il ricorso in epigrafe la ALFA SPA Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la cartella esattoriale n. 048 2004 00308794 10, notificata alla società in data 10.3.2005, portante intimazione al pagamento di euro 244.559,69 a valere sulla polizza fideiussoria n. D10003308/03 del 4.1.1999 prestata a favore della ditta BETA s.r.l..
Avverso il suddetto atto la ricorrente è insorta deducendo:
a) Polizza a scadenza fissa – Inesigibilità dopo la scadenza – Illegittimità del decreto di revoca delle agevolazioni nella parte in cui viene disposto l’incameramento della polizza ALFA.
La polizza fidejussoria è stata emessa per la durata di trentasei mesi, decorrenti dall’erogazione della prima quota del contributo (avvenuta il 9 marzo 1999) – sicchè alla data del 9 settembre 2003 di revoca delle agevolazioni era ormai divenuta priva di efficacia. Illegittimamente dunque il Ministero ha proceduto all’escussione di una polizza estinta.
b) Escussione della garanzia ampiamente ultramassimale per gli accessori del credito non compresi in copertura.
Il massimale della garanzia è fissato ad € 207.703,47 comprensivo della maggiorazione prevista al punto c) delle premesse di polizza, ossia della maggiorazione degli interessi al TUS tempo per tempo vigente per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio successivo all’anno della disponibilità della quota di agevolazioni riconosciuta all’impresa e sino alla data di erogazione effettiva. Nella nota della BNL del 3 marzo 2004 è chiesta l’escussione per € 261.670,77, corrispondente al massimale maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata calcolati dalla data di erogazione dell’anticipazione. A parte la rivalutazione monetaria, che è esclusa dalla garanzia, illegittimamente nel decreto impugnato il Ministero richiede gli interessi maturati nel periodo intercorrente tra l’erogazione e la restituzione effettiva, mentre sono coperti dalla ALFA solo gli interessi per il periodo (precedente) intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno della disponibilità della somma oggetto di agevolazione sino alla data di erogazione
Cosa ne pensa l’adito giudice amministrativo?
 
In proposito ritiene il Collegio che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Rileva infatti il Collegio che la decisione di procedere all’incameramento della polizza fideiussoria non incide direttamente sul rapporto concessorio e si pone al di fuori dell’esercizio di un potere autoritativo, con conseguente attribuzione della controversia al giudice ordinario, anche in considerazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 6 luglio 2004 n. 204 (sostanzialmente in termini Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2005 n. 6016).
Aggiùngasi che ad analoga conclusione si perviene considerando, sotto diverso profilo, che la questione dedotta in giudizio riguarda, a ben vedere, l’interpretazione della polizza fideiussoria, al fine di verificare quali siano gli obblighi nascenti dal contratto, ed in particolare quali prestazioni possa esigere dal garante l’Amministrazione garantita nel caso di revoca delle agevolazioni.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità ed i termini di cui all’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
4. La difficoltà delle questioni interpretative trattate, ai fini della individuazione del Giudice avente giurisdizione per la odierna controversia, consente di disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente giudizio.
 
 
A cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 11389 del 20 novembre 2009, emessa dal Tar Lazio, Roma
 
 
 
N. 11389/2009 REG.SEN.
N. 03536/2005 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Terza Ter
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3536 del 2005, proposto da:
******à ALFA Spa Societa’ Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti *********************** e ***************, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via La Spezia, 74;
contro
Ministero delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pt., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
******à BETA S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della cartella esattoriale n. 048 2004 00308794 10 recante intimazione al pagamento somme a titolo di recupero crediti in relazione a polizza fideiussoria n. D10003308/03.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Attività Produttive;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2009 il I ref. ********** e uditi, per la ricorrente, l’avv. ******** e, ai preliminari, l’avvocato dello Stato ******** per il Ministero delle Attività Produttive;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ALFA SPA Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la cartella esattoriale n. 048 2004 00308794 10, notificata alla società in data 10.3.2005, portante intimazione al pagamento di euro 244.559,69 a valere sulla polizza fideiussoria n. D10003308/03 del 4.1.1999 prestata a favore della ditta BETA s.r.l..
Avverso il suddetto atto la ricorrente è insorta deducendo:
a) Polizza a scadenza fissa – Inesigibilità dopo la scadenza – Illegittimità del decreto di revoca delle agevolazioni nella parte in cui viene disposto l’incameramento della polizza ALFA.
La polizza fidejussoria è stata emessa per la durata di trentasei mesi, decorrenti dall’erogazione della prima quota del contributo (avvenuta il 9 marzo 1999) – sicchè alla data del 9 settembre 2003 di revoca delle agevolazioni era ormai divenuta priva di efficacia. Illegittimamente dunque il Ministero ha proceduto all’escussione di una polizza estinta.
b) Escussione della garanzia ampiamente ultramassimale per gli accessori del credito non compresi in copertura.
Il massimale della garanzia è fissato ad € 207.703,47 comprensivo della maggiorazione prevista al punto c) delle premesse di polizza, ossia della maggiorazione degli interessi al TUS tempo per tempo vigente per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio successivo all’anno della disponibilità della quota di agevolazioni riconosciuta all’impresa e sino alla data di erogazione effettiva. Nella nota della BNL del 3 marzo 2004 è chiesta l’escussione per € 261.670,77, corrispondente al massimale maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata calcolati dalla data di erogazione dell’anticipazione. A parte la rivalutazione monetaria, che è esclusa dalla garanzia, illegittimamente nel decreto impugnato il Ministero richiede gli interessi maturati nel periodo intercorrente tra l’erogazione e la restituzione effettiva, mentre sono coperti dalla ALFA solo gli interessi per il periodo (precedente) intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno della disponibilità della somma oggetto di agevolazione sino alla data di erogazione
2. In proposito ritiene il Collegio che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Come chiarito nell’esposizione in fatto, il petitum e la causa petendi del presente giudizio non riguardano la legittimità dell’atto di revoca o del conseguenziale recupero del credito, ma attengono più propriamente alla validità ed efficacia del contratto di garanzia e, quindi, all’accertamento dell’esistenza o meno dell’obbligazione di restituzione in capo al garante. Si tratta, dunque, di una controversia tipicamente civilistica (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 6 ottobre 2005 n. 7939; 8 novembre 2005 n. 10758), con la conseguenza che competente a conoscerla è il giudice ordinario.
Rileva infatti il Collegio che la decisione di procedere all’incameramento della polizza fideiussoria non incide direttamente sul rapporto concessorio e si pone al di fuori dell’esercizio di un potere autoritativo, con conseguente attribuzione della controversia al giudice ordinario, anche in considerazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 6 luglio 2004 n. 204 (sostanzialmente in termini Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2005 n. 6016).
Aggiùngasi che ad analoga conclusione si perviene considerando, sotto diverso profilo, che la questione dedotta in giudizio riguarda, a ben vedere, l’interpretazione della polizza fideiussoria, al fine di verificare quali siano gli obblighi nascenti dal contratto, ed in particolare quali prestazioni possa esigere dal garante l’Amministrazione garantita nel caso di revoca delle agevolazioni.
3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità ed i termini di cui all’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
4. La difficoltà delle questioni interpretative trattate, ai fini della individuazione del Giudice avente giurisdizione per la odierna controversia, consente di disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
************, Presidente
**************, Consigliere
**********, Primo Referendario, Estensore
 
L’ESTENSORE            IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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