Il Garante della Privacy limita la portata delle informazioni che possono essere assunte nella fase di selezione del personale

Redazione 26/07/11
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Con un provvedimento diffuso il 22 luglio il Garante della Privacy ha dichiarato l’illegittimità delle informazioni raccolte durante una procedura di selezione del personale svolta da un’azienda e che riguardavano aspetti anche intimi della sfera personale dei candidati, relativi ai rapporti affettivi, al grado di stabilità degli stessi, alla vita sessuale (con richieste su eventuali problemi o disturbi), condizioni di salute psico-fisica, eventuali interruzioni di gravidanza, tentativi di suicidio etc.

Il questionario somministrato dalla società di selezione, in particolare, conteneva una pluralità di quesiti a risposta multipla (queste ultime assai circostanziate), riferiti anche a vicende intime riguardanti i candidati. Nel provvedimento del Garante si ricordano i quesiti relativi ai rapporti affettivi, con richieste (puntuali) relative al grado di stabilità dei medesimi, alla vita sessuale (con richieste specifiche circa eventuali problemi o disturbi nonché ad esperienze con persone dello stesso sesso), alle condizioni di salute psico-fisica (con la richiesta dell’indicazione della patologia e del medicinale assunto, di eventuali visite psicologiche/psichiatriche effettuate, oltre alla richiesta di informazioni relative a disturbi del sonno o durante il sonno e, per le donne, di informazioni relative al ciclo), nonché ad eventuali interruzioni della gravidanza e, ancora, ad abitudini personali relative al fumo, al consumo di alcolici o di droghe ovvero inerenti alle abitudini alimentari; ed ancora, richieste relative a tentativi di suicidio effettuati o presi in considerazione dal candidato, nonché a precedenti giudiziari dello stesso.

Il livello di informazioni richieste è stato giudicato dal Garante eccessivamente invasivo, tale da configurare una violazione di varie disposizioni legislative attualmente vigenti (art. 8 L. 300/1970 e art. 10 D.Lgs. 276/2003, oltre che dello stesso Codice della Privacy).

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