Il disegno di legge sull’istituzione del marchio Italian Quality alla luce della giurisprudenza comunitaria sui marchi di qualità

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È stato presentato al Senato, il 29 novembre 2013, il disegno di legge S1061 (di seguito “DDL”) sull’istituzione del marchio collettivo “Italian Quality”, applicabile a qualunque settore industriale e deputato ad indentificare i prodotti italiani con caratteristiche di eccellenza.

Scopo del DDL è tutelare il “Made in Italy”, inteso come patrimonio di conoscenze, esperienze e qualità legate alla tradizione e al territorio italiani, nonché il commercio estero.

Il marchio sarà di titolarità dello Stato italiano, il quale provvederà, attraverso il Ministero dello sviluppo economico, alla concessione delle relative autorizzazioni d’uso alle aziende che ne facciano richiesta. Potranno farne richiesta società semplici, in nome collettivo e cooperative, società in accomandita semplice e a responsabilità limitata, consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituite da imprese facenti parte di specifiche filiere produttive. L’adozione di questo marchio, da parte dell’impresa, sarà puramente facoltativa.

Il DDL prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico proceda alla registrazione nazionale ed internazionale del marchio e ne sostenga la promozione attraverso apposite campagne annuali nel mercato nazionale e nei principali mercati internazionali.

L’indicazione del marchio “Italian Quality” sarà possibile unicamente alle seguenti condizioni:

  • il prodotto dovrà recare la marcatura d’origine “Made in Italy” ai sensi del codice doganale introdotto dal regolamento (UE) n. 952/13; il marchio “Italian Quality” andrà quindi ad affiancarsi all’indicazione “Made in Italy” con un significato diverso, teso ad evidenziare le caratteristiche qualitative del prodotto. Secondo la normativa in vigore, possono recare l’indicazione “Made in Italy” quei beni interamente prodotti in Italia o che ivi abbiano subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale1. In particolare, con riferimento ai soli beni per i quali l’intero ciclo produttivo sia avvenuto in Italia, l’art. 16 del d.l. 5 settembre 2009, n. 1352, rende legittima l’indicazione “100% made in Italy” o “100% Italia” o “tutto italiano”;

  • il prodotto deve aver subito in Italia almeno un’operazione ulteriore e precedente l’ultima trasformazione e lavorazione sostanziale (sopra citata);

  • il prodotto deve essere realizzato nel rispetto delle condizioni previste dal disciplinare di settore, che sarà adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico e regolamenterà le richiesta di autorizzazione all’uso del marchio.

Se, da una parte, le finalità del disegno di legge sono sicuramente condivisibili, vi sono forti dubbi, dall’altra, sul fatto che una tale disciplina possa superare indenne il vaglio della Commissione europea, cui la stessa dovrà essere notificata ai sensi della direttiva 98/34/CE. Secondo la posizione della Commissione e l’orientamento consolidato della Corte di Giustizia dell’Unione europea, l’adozione di un marchio nazionale di qualità legato all’origine geografica è in contrasto con il diritto comunitario, in quanto comporta una violazione delle regole di concorrenza e del principio della libera circolazione delle merci, favorendo la commercializzazione delle merci di origine nazionale, a scapito di quelle importate.

Il marchio di qualità deve infatti prescindere dall’origine geografica e riferirsi invece alle caratteristiche intrinseche del prodotto.

Sebbene la Relazione al disegno di legge in commento enunci la consapevole presa d’atto, da parte del legislatore italiano, della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di marchi di qualità, i presupposti individuati dalla disciplina de qua per la concessione del marchio e le finalità dichiarate del disegno di legge non paiono conformi al detto orientamento. Si legge infatti nella relazione che “la ratio sottesa all’adozione del marchio collettivo […] fa riferimento all’esigenza di maggiore trasparenza circa l’origine dei prodotti”. E ancora “le caratteristiche qualitative intrinseche e oggettive del prodotto marchiato Italian Quality costituiscono evidentemente una conseguenza inscindibile e imprescindibile del fatto che più fasi del processo produttivo sono avvenute in Italia”.

Il collegamento con il territorio Italiano appare dunque essere un elemento essenziale per la medesima configurazione ontologica della qualità del prodotto. Ne consegue che, secondo la normativa in questione, ove le fasi prevalenti del ciclo produttivo si siano svolte in un paese straniero, il prodotto non potrebbe accedere alla denominazione di qualità.

Analoghi tentativi di istituire marchi di qualità in relazione all’origine geografica sono stati sanzionati dalla Commissione.

Nella sentenza Commissione/Regno del Belgio3, la Corte di giustizia ha stabilito che “Il Regno del Belgio, avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa che concede il “marchio di qualità vallone” a prodotti finiti di una determinata qualità fabbricati o trasformati in Vallonia, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 28 CE”. Il “marchio di qualità Vallone” era stato istituito dal governo vallone con decreto del 1989, con lo scopo di identificare determinati prodotti, fabbricati o trasformati in Vallonia, aventi un insieme distinto di qualità e caratteristiche specifiche preliminarmente fissate tramite apposito disciplinare. La Commissione aveva sollevato obiezioni ritenendo che il “marchio di qualità Vallone” fosse contrario, in particolare, all’art. 28 (già 30) del Trattato CE in quanto, “tra le condizioni per ottenere il marchio, figura(va) l’obbligo di trasformazione o di fabbricazione in Vallonia, mentre i presupposti che danno accesso ad una denominazione di qualità dovrebbero riferirsi esclusivamente alle caratteristiche intrinseche del prodotto, escludendo qualsiasi riferimento alla sua origine geografica”.

Nella sentenza “CMA”4, la Corte di giustizia ha ritenuto che il “marchio collettivo di qualità della campagna tedesca” volto ad indentificare prodotti che soddisfino determinati criteri qualitativi stabiliti da un apposito disciplinare e realizzati in Germania con materie prime locali o importate, violi l’art. 28 del Trattato CE.

L’unica eccezione all’instaurazione di un collegamento causale fra l’origine territoriale e le qualità del prodotto è costituita dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni di provenienza in campo agricolo e alimentare, così come disciplinate dal regolamento (UE) n. 510/2006.

La Commissione ha a più riprese sottolineato l’illegittimità di normative nazionali che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal regolamento comunitario citato, istituiscano marchi identificativi dell’origine territoriale del prodotto a prescindere da specifiche caratteristiche qualitative, documentalmente certificate.

Nella sentenza Eggers5, la Corte di Giustizia ha affermato che “se è vero che gli Stati membri sono competenti a stabilire norme di qualità dei prodotti messi in commercio sul loro territorio e possono subordinare l’uso di denominazioni di qualità al rispetto di queste norme, essi lo sono a condizione che queste norme e denominazioni, a differenza di quanto accade per le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza, non siano legate alla localizzazione nel territorio nazionale del processo di produzione dei prodotti in questione, bensì unicamente al possesso delle caratteristiche obiettive intrinseche che danno ai prodotti la qualità richiesta dalla legge”.

Dunque, solo alle condizioni sopra evidenziate, può ritenersi che una normativa nazionale che istituisce una denominazione di qualità non costituisca una misura d’effetto equivalente alle restrizioni quantitative all’importazione, vietate dall’art. 28 del Trattato.

Posto che l’origine geografica può assumere rilievo ed è idonea ad essere tutelata unicamente se possa essere provato un legame con le qualità del prodotto che da quella zona proviene, occorre verificare l’eventuale conformità al diritto comunitario di una normativa nazionale che preveda un’indicazione di provenienza con riferimento a quei prodotti per i quali quest’ultima non vale a costituire un nesso causale diretto con una o più caratteristiche qualitative (come accade rispettivamente per le IGP e le DOP), ma rappresenta comunque un elemento di reputazione presso i consumatori.

Una prima risposta in tal senso è stata data con la sentenza Exportur6, nella quale la Corte di giustizia ha elaborato la categoria delle cd. indicazioni geografiche semplici, definizione poi ripresa e meglio chiarita dalle sentenze successive. Nella sentenza Exportur esse vengono definite come quelle “denominazioni geografiche che siano usate per dei prodotti per i quali non si può dimostrare che debbano un sapore particolare ad un determinato terreno e che siano stati ottenuti secondo requisiti di qualità e norme di fabbricazione stabiliti da un atto delle pubbliche autorità”. La Corte sostiene che “queste denominazioni possono ciò nondimeno godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori stabiliti nei luoghi che esse designano un mezzo essenziale per costituirsi una clientela”.

A differenza dunque delle denominazioni DOP e IGP, le indicazioni geografiche semplici possono essere tutelate e quindi giustificate ai sensi dell’art. 30 (già 36) del Trattato nella misura in cui le stesse, pur non istituendo un nesso diretto fra l’origine geografica e la qualità del prodotto, siano comunque idonee a rendere edotto il consumatore della provenienza del bene da un luogo, una regione o un paese determinati7.

Sotto i profili finora esaminati, sono stati ritenuti conformi alla normativa comunitaria i marchi “Qualità Trentino”8 e “Qualità Alto Adige”9.

Si tratta, in entrambi i casi, di marchi di qualità con indicazione di provenienza in campo agroalimentare, in cui l’attestazione della qualità del prodotto rappresenta la finalità primaria, mentre secondaria è quella relativa alla indicazione di provenienza. La ragione per cui entrambi i marchi hanno avuto il placet della Commissione europea è che la localizzazione del processo produttivo nei rispettivi territori designati non rappresentata una condizione esclusiva per la concessione di utilizzo dei marchi. Infatti, i marchi di qualità potranno essere usati anche per prodotti – che rispettino i medesimi standard qualitativi fissati dai vari disciplinari – provenienti dagli altri Stati membri, con conseguente adattamento, in questo caso, del testo relativo all’origine geografica.

Alla luce della giurisprudenza citata, potrebbe essere pertanto opportuna, al fine di non incorrere in possibili censure della Commissione europea, una modifica del disegno di legge nell’ottica di una maggiore armonizzazione con la normativa comunitaria in tema di marchi di qualità e di indicazioni di provenienza.

1 Nella sentenza del 26.01.1977 Causa C- 49/76, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che l’ultima trasformazione sostanziale “si verifica solamente nell’ipotesi in cui il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione”.

 

2 Convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 (in SO n. 215, relativo alla G.U. 24/11/2009, n. 274).

 

 

3 Sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 2004, causa C-255/03, Commissione/Belgio.

 

4 Sentenza della Corte di giustizia del 5 novembre 2002, C 325/00, Commissione/Germania.

 

5 Sentenza della Corte di giustizia del 12 ottobre 1978, C-13/78, Joh.Eggers Sohn et co, contro Città di Brema.

 

6 Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 1992, C-3/91, Exportur SA contro LOR SA e Confiserie du Tech SA.

 

7 Cfr sentenza della Corte di giustizia del 18 novembre 2003, C-216/01, Budéjovický Budvar, národní podnik contro Rudolf Ammersin GmbH.

 

8 Marchio di titolarità della Provincia Autonoma di Trento, istituito in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale in data 6 novembre 2009 n. 2662.

 

9 Marchio di titolarità della Provincia Autonoma di Bolzano, introdotto con legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12 1) “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del marchio di qualità con indicazione di origine”.

 

Guarnieri Antonella

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