Il c.d. “risparmio tradito” e il Tribunale di Ferrara

Orsini Roberta 08/09/05
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Con le sentenze riportate di seguito, entrambe risalenti al febbraio 2005, il Tribunale di Ferrara ha condannato due istituti bancari alla restituzione delle somme impiegate da piccoli investitori per l?acquisto di obbligazioni Parmalat, Cirio e Del Monte dichiarando la nullit? dei contratti di vendita per la violazione da parte degli operatori ?abilitati? dei doveri specifici di comportamento loro imposti dalla specifica normativa di settore.

I giudici di Ferrara muovono dalla considerazione del carattere imperativo delle norme poste a tutela del risparmio, definito quale ?bene di sicuro rilievo costituzionale?.

In particolare, si tratta degli articoli 21 e 23, d.lgs. 58/98 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e degli articoli da 26 a 30 del Regolamento Consob n.11522/98, norme che determinano il contenuto dei comportamenti e gli obblighi inderogabili cui devono attenersi i soggetti che offrono servizi di investimento, trattandosi di operatori professionali ?abilitati? che devono agire ?con alta competenza specifica e con una superiore diligenza, correttezza e trasparenza nel rapporto contrattuale?.

Pi? specificatamente, nei casi in questione le banche:

???????? avevano omesso di chiedere all?investitore notizie sulla sua esperienza in materia di investimenti, sulla sua situazione finanziaria, sugli obiettivi e sulla propensione al rischio;

???????? non avevano fornito all?investitore informazioni adeguate sulla natura ed i rischi delle specifiche operazioni di investimento;

???????? avevano omesso di procedere alla stipulazione in forma scritta del contratto per la prestazione dei servizi di investimento;

???????? avevano, infine, agito in conflitto di interessi, trattandosi di operazioni eseguite in contropartita diretta, senza darne preventiva informazione scritta e senza ottenere il preventivo ed espresso consenso del cliente, cos? come richiesto dall?articolo 27 del Regolamento Consob.

Si tratta all?evidenza di cautele connotate da una spiccata finalit? di tutela dell?investitore, il quale deve essere messo in condizione di porre in essere investimenti consapevoli, con la conseguenza che la? loro omissione determina immancabilmente la nullit? delle relative operazioni.

In tema di responsabilit? degli intermediari, ? interessante osservare che nei giudizi di risarcimento dei danni causati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori opera un?inversione dell?onere probatorio, per cui saranno i soggetti abilitati a dover fornire la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta (art. 23, comma 6, T.U.F.). Prova che nei casi decisi non ? stata raggiunta.

Il Tribunale di Ferrara ha, dunque, dichiarato la nullit? delle operazioni di investimento ed ha condannato le banche alla restituzione in favore degli investitori delle somme corrisposte per l?acquisto dei titoli.

Non ? stato, invece, riconosciuto il risarcimento di danni ulteriori, in mancanza di specifica prova sul punto, pur rinvenendosi nei comportamenti degli intermediari autorizzati elementi per configurare una responsabilit? contrattuale o precontrattuale dell?intermediario.

?, inoltre, opportuno osservare che i giudizi instaurati hanno seguito le regole del nuovo rito c.d. ?societario?, introdotto dal d. Lgs. n. 5/2003, che trova applicazione, ai sensi dell?art. 1, comma 1, lett.b,? in materia di intermediazione finanziaria. La procedura ? particolarmente interessante anche perch? consente una definizione del contenzioso in tempi decisamente pi? brevi rispetto a quelli del giudizio ordinario.

Infine, si specifica che? le sentenze in parola si pongono in linea con la pi? recente giurisprudenza di merito (Trib. Mantova 18/03/2004, Trib. Firenze 30/05/2004, Trib. Mantova 12/11/2004, Trib. Venezia 22/11/2004, Trib. Milano 31/01/2005, Trib. Firenze 18/02/2005, Trib. Genova 18/04/2005 e Trib. Genova 22/04/2005).

  • ?sentenza obbligazioni Cirio Del Monte (pdf 20Kb)
  • ?sentenza obbligazioni Parmalat (pdf 22Kb)

Orsini Roberta

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