I provvedimenti di demolizione di opere edilizie abusive richiedono una specifica motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che ne giustificano l’adozione? in presenza di abusi edilizi, l’intervento dell’Amministrazione costituisce attività vincolat

Lazzini Sonia 20/03/08
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Le opere che comportato un effettivo aumento della superficie abitabile, non sono riconducibili nell’ambito degli interventi di straordinaria manutenzione, contemplati all’art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 380/01, bensì ricadono nell’ambito di operatività dell’art. 10, lett. c), del D.P.R. n. 380/01 e sono, pertanto, soggette a permesso di costruire: i provvedimenti di demolizione di opere edilizie abusive sono atti dovuti, sufficientemente motivati con l’affermazione dell’accertata realizzazione di interventi edilizi in carenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge.
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 1565 del 21 febbraio 2008 emessa dal Tar Lazio, Roma
 
 
< Conformemente all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in materia, va ricordato che i provvedimenti di demolizione di opere edilizie abusive sono atti dovuti, sufficientemente motivati con l’affermazione dell’accertata realizzazione di interventi edilizi in carenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge.
 
In altri termini, in relazione a provvedimenti di tal genere, l’obbligo di motivazione è da intendere nella sua essenzialità ovvero è da intendere assolto con l’indicazione dei meri presupposti di fatto (constatazione dell’esecuzione di opere edilizie in difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo), che poi determinano l’applicazione dovuta delle misure ripristinatorie previste.
 
In ragione di quanto rilevato che è, ancora, evidente che il provvedimento di demolizione non richiede una specifica motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che ne giustificano l’adozione (salvo che non si tratti di casi – diversi da quello in trattazione – in cui sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla realizzazione dell’opera abusiva).>
 
 
Ma non solo
 
< Anche la doglianza afferente l’applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/01 non merita condivisione.
 
Dalla disamina delle disposizioni di legge che regolamentano la materia emerge, infatti, inequivocabilmente che non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di procedere autonomamente all’accertamento di conformità, né – d’altro canto – all’eventuale sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari perché un tale accertamento possa avere buon esito – la quale, nel caso di specie, non risulta comunque affatto supportata – possono essere riconosciuti effetti inibitori rispetto al potere sanzionatorio attribuito all’Amministrazione in materia di abusi edilizi.
 
In definitiva, appare evidente che, in presenza di abusi edilizi, l’intervento dell’Amministrazione costituisce attività vincolata, mentre l’accertamento di conformità non può in alcun caso prescindere da una specifica iniziativa dell’interessato.>
 
A cura di *************
 
 
n.            /        Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE I QUATER
 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con rito abbreviato ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205
sul ricorso n. 748 del 2008, proposto da *********, rappresentata e difesa dall’Avv. **************** ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Roma, Piazza dei ******** n. 1;
contro
il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. ***************** ed elettivamente domiciliato presso il difensore nella sede dell’Avvocatura Comunale, situata in Roma, via del ****** di Giove n. 21;
per l’annullamento
previa sospensione, della determinazione dirigenziale del Municipio XI – Comune di Roma – ****** – n. 1853 dell’8 ottobre 2007, notificata in data 8 novembre 2007, avente ad oggetto la demolizione di opere abusive, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Vista la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato;
Udito il relatore Primo Referendario **************** all’udienza camerale del 14 febbraio 2008;
Uditi, altresì, per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Visto l’articolo 21, comma dieci, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall’art. 3, comma uno, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, a definire il giudizio nel merito a norma dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso;
Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in epigrafe, la ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 1853 dell’8 ottobre 2007, con la quale il Comune di Roma ha determinato nei suoi confronti “di provvedere, entro 30 gg. dalla notifica della presente, alla demolizione” di opere abusive, individuate in un “soppalco praticabile dimensioni mt. 4,40×3,45….. utilizzato a zona notte” ed in unaltro “ soppalco dimensioni mt. 4,40×3,80” al quale “è stato accorpato un ex lavatoio condominiale di mt. 2,30×3,80×2,40 di altezza, utilizzato come cabina armadio, il tutto comunicante con una scala in legno e ferro di n. 12 gradini”.
Al fine di ottenerne l’annullamento deduce i seguenti motivi:
1. Primo motivo di ricorso. Il provvedimento impugnato è illegittimo per mancanza di motivazione. Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Secondo motivo di ricorso. Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo perché viziato per eccesso di potere. La mancanza di motivazione del provvedimento di demolizione configura una deviazione del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione rispetto al fine assegnato dalla legge. Il provvedimento è, altresì, viziato nel merito perché la ricorrente non ha certo agito per creare un danno alla P.A. ma ha “agito semplicemente …….. innanzi ad una situazione abitativa che era insostenibile, per compiere gli atti di straordinaria manutenzione che sarebbero dovuti essere effettuati dal proprietario” ****.
3. Terzo motivo di ricorso. Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo perché viziato per eccesso di potere. La P.A. avrebbe dovuto applicare l’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, consentendo alla ricorrente di sanare l’eventuale abuso con il pagamento dell’oblazione.
Con atto depositato in data 28 gennaio 2008 si è costituito – per resistere – il Comune di Roma.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 14 febbraio 2008.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2.1. Ai fini del decidere, appare opportuno porre preliminarmente in risalto che le opere contestate hanno comportato un effettivo aumento della superficie abitabile.
In ragione di tale constatazione, diviene doveroso affermare che le stesse opere non sono riconducibili nell’ambito degli interventi di straordinaria manutenzione, contemplati all’art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 380/01, bensì ricadono nell’ambito di operatività dell’art. 10, lett. c), del D.P.R. n. 380/01 e sono, pertanto, soggette a permesso di costruire (cfr., tra le altre, TAR Sicilia, Catania, Sez. I, sent. n. 699 dell’8 maggio 2006; TAR Campania, Napoli, sent. n. 8681 del 27 giugno 2005).
2.2. Ciò premesso, osserva il Collegio che la ricorrente – al fine di sostenere l’illegittimità del provvedimento impugnato – si sofferma diffusamente sul difetto di motivazione.
Detta censura è priva di giuridico pregio.
Conformemente all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in materia, va ricordato che i provvedimenti di demolizione di opere edilizie abusive sono atti dovuti, sufficientemente motivati con l’affermazione dell’accertata realizzazione di interventi edilizi in carenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge.
In altri termini, in relazione a provvedimenti di tal genere, l’obbligo di motivazione è da intendere nella sua essenzialità ovvero è da intendere assolto con l’indicazione dei meri presupposti di fatto (constatazione dell’esecuzione di opere edilizie in difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo), che poi determinano l’applicazione dovuta delle misure ripristinatorie previste (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. V, n. 5058/2002; Tar Lazio, Sez. I quater, n. 305/06).
In ragione di quanto rilevato che è, ancora, evidente che il provvedimento di demolizione non richiede una specifica motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che ne giustificano l’adozione (salvo che non si tratti di casi – diversi da quello in trattazione – in cui sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla realizzazione dell’opera abusiva).
In conclusione, la censura di cui trattasi è infondata.
2.3. Anche la doglianza afferente l’applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/01 non merita condivisione.
Dalla disamina delle disposizioni di legge che regolamentano la materia emerge, infatti, inequivocabilmente che non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di procedere autonomamente all’accertamento di conformità, né – d’altro canto – all’eventuale sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari perché un tale accertamento possa avere buon esito – la quale, nel caso di specie, non risulta comunque affatto supportata – possono essere riconosciuti effetti inibitori rispetto al potere sanzionatorio attribuito all’Amministrazione in materia di abusi edilizi.
In definitiva, appare evidente che, in presenza di abusi edilizi, l’intervento dell’Amministrazione costituisce attività vincolata, mentre l’accertamento di conformità non può in alcun caso prescindere da una specifica iniziativa dell’interessato.
3. In base alle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.
Tenuto conto delle peculiarità del caso, si ravvisano, comunque, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I quater, respinge il ricorso n. 748/2008.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 febbraio 2008 con l’intervento dei seguenti Magistrati:
*****************                    – Presidente f.f.
****************                   – Primo Ref. – Relatore – Estensore
**************                          – Primo Ref.
Il Magistrato Estensore                        Il Presidente
 
 

Lazzini Sonia

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