I controlli sui luoghi di lavoro. Attività dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e della Guardia di Finanza

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno siglato un protocollo d’Intesa per l’espletamento congiunto e separato dei compiti relativi ai controlli sui luoghi di lavoro.

L’attività di indagine è finalizzata a verificare e, eventualmente, sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni contrattuali di lavoro, la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e la prestazione di attività lavorativa irregolare (c.d. lavoro in nero). In quest’ultima ipotesi, sarà sufficiente per l’ispettore del lavoro verificare i lavoratori presenti in azienda, identificarli e accertare se è stato sottoscritto regolare contratto di lavoro inviato al Centro per l’impiego.

Come procede l’ispettorato territoriale del lavoro?

Dietro denuncia del lavoratore subordinato di condizioni precarie dei luoghi di lavoro o delle condizioni contrattuali e retributive, i funzionari dello Stato possono (a sorpresa per il datore di lavoro) effettuare accessi, ispezioni e interrogazioni secondo quanto stabilito dal d.lgs. n.149/2015 recante disposizioni in materia dell’attività ispettiva. La verifica da parte degli Ispettori del Lavoro può essere intrapresa anche d’ufficio. L’ispettore deve qualificarsi con esposizione del tesserino al datore di lavoro ovvero al suo preposto e deve comunicare loro la facoltà di poter essere assistiti da un consulente del lavoro nella fase istruttoria dei controlli.

All’esito dell’attività di indagine deve essere redatto e consegnato verbale al titolare dell’azienda ispezionata e nell’ipotesi in cui siano riscontrate irregolarità nell’attività di gestione dell’impresa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori saranno irrogate sanzioni amministrative: l’ispettore che ha effettuato il controllo invierà rapporto al Direttore del DTL, il quale, verificata la correttezza delle informazioni raccolte e del rispetto del codice deontologico da parte del funzionario, farà notificare avviso unico di accertamento al datore di lavoro. Il termine per adempiere al pagamento delle sanzioni è fissato in 30 giorni, ma la legge consente al destinatario della notifica di proporre opposizione all’ordinanza ingiuntiva in sede giudiziaria. L’imprenditore potrà presentare osservazioni e prove a discarico con contestuale contestazione degli esiti delle verifiche dell’ispettore del lavoro e potrà chiedere la sospensione dell’ordinanza ingiuntiva laddove ricorrano gravi e irreparabili danni all’azienda.

Se dall’accesso autorizzato in azienda ovvero dalle ispezioni emergessero indizi di reato, contestualmente alla procedura amministrativa prevista dal d.lgs. 758/94, l’Organo di Vigilanza dovrà comunicare la notizia di reato alla Procura ai sensi dell’art.347 c.p.p. al fine di consentire al pubblico ministero ogni determinazione ed eventualmente l’esercizio dell’azione penale.

Il principio di specialità tra fattispecie penali e violazioni amministrative

I processi amministrativo e penale proseguono autonomamente e separatamente: se il giudice amministrativo e penale condanneranno il datore di lavoro per lo stesso fatto irrogando rispettivamente sanzioni amministrative o penali, sarà applicato il principio di specialità intercorrente tra fattispecie penali e violazioni amministrative con conseguente comminazione della sanzione penale.

L’art. 9, comma 1, della L. 689/1981 prevede che «quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione amministrativa […], si applica la disposizione speciale».

In materia di concorso tra fattispecie penale e violazione amministrativa si è pronunciata la Corte Costituzionale con sent. n.97 del 3 aprile 1987: i Giudici delle Leggi hanno osservato che per l’applicazione della sanzione penale, in ossequio al principio di specialità, si deve tenere conto dello stesso fatto incriminato dalle diverse disposizioni.

L’attività investigativa della guardia di finanza

Nell’attività di controllo dei luoghi di lavoro, un ruolo pregnante è assolto dalla Guardia di Finanza: gli Ispettori Territoriali del Lavoro e i Comandi provinciali della GdF, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione, si impegnano a coordinare, a livello locale, le proprie azioni di contrasto ai fenomeni di lavoro irregolare e di sfruttamento della manodopera, ai sensi dell’art.4 del Protocollo di Intesa tra le due Amministrazioni.

Previa autorizzazione del pubblico ministero o del Comandante Regionale della Guardia di Finanza, gli ufficiali del Corpo di Polizia effettuano accessi, ispezioni e interrogazioni a terzi rispettivamente presso il domicilio dell’imprenditore o sui luoghi di lavoro. L’accesso in azienda non può avere durata superiore a trenta giorni, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio (art.12, comma 5, L.212/2000). Per il computo dei giorni devono essere compresi solo quelli di effettiva presenza dei funzionari presso i locali interessati dall’ispezione, non rilevando eventuali giorni di verifica presso il Comando della Guardia di Finanza.

Gli accessi della Guardia di Finanza devono svolgersi, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile al soggetto investigato.

Nel caso si proceda ad accesso nei luoghi di lavoro presso il contribuente — laddove per contribuente si intende il titolare dell’azienda ovvero chi lo sostituisce al momento della verifica o del controllo — gli Ufficiali devono redigere il processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte e le risposte ricevute (art. 52 del DPR n.633/1972). Il processo verbale che consente di individuare le operazioni svolte dai funzionari dello Stato, deve esser consegnato al titolare dell’azienda perché possa produrre scritti difensivi entro 60 giorni decorrenti dalla trasmissione del verbale.

Il protocollo d’intesa tra l’ispettorato nazionale del lavoro e il comando generale della guardia di finanza

L’art.4, comma 3, dell’Intesa tra Ispettorato del Lavoro e Guardia di Finanza stabilisce nella lettera a) che i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza segnaleranno agli Ispettorati Territoriali del Lavoro le situazioni indicative di possibili illeciti rilevate dai Reparti nell’ambito dell’ordinaria attività di servizio, ivi compresa l’azione di controllo economico del territorio, con riferimento, peraltro, all’esistenza di cantieri o strutture con la presenza di lavoratori irregolari o in nero, ovvero con visibili e palesi violazioni alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e fatte salve eventuali esigenze di segretezza o riservatezza delle indagini. Prosegue l’art.4, comma 3, lettera b) che gli Ispettorati Territoriali del Lavoro provvederanno a segnalare ai Comandi Provinciali della Guardia di Finanza le situazioni indicative di possibili evasioni fiscali e contributive, fenomeni di sommerso d’azienda, frodi in danno del bilancio dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e degli enti previdenziali e assistenziali, nonché di produzione e commercializzazione di prodotti contraffatti, rilevate nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

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