Gli sportelli unici delle attività produttive nel quadro della semplificazione dell’attività amministrativa.

Ranci Giovanni 13/04/06
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SOMMARIO
·                    Riferimenti normativi
·                    La semplificazione procedimentale
·                    La disciplina dello Sportello Unico
·                    Il procedimento
·                    Regione Marche e Sportello Unico
·                    Il TAR Marche e lo Sportello Unico
1)     RIFERIMENTI NORMATIVI.
·        Legge 15 marzo 1997 n° 59
·        Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112
·        Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 1998 n° 447
·        Decreto Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000 n° 440
2) PRINCIPI INFORMATORI: LA SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE.
La legge 15/3/1997, n° 59 meglio conosciuta come legge Bassanini si è posta sostanzialmente due obiettivi:
primo: snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi;
secondo: conferimento di funzioni e compiti dall’Amministrazione Statale alle Regioni ed agli Enti Locali secondo il principio di accessorietà.
Va precisato che l’art. 1, commi 3 e 4, della legge di delega n° 59/1997 indica le attribuzioni che rimangono di competenza statale e pertanto le materie non rientranti tra queste vengono disciplinate dalla normativa regionale e locale.
L’art. 4 della legge in esame detta i criteri che debbono essere seguiti dalle Regioni nell’attribuzione agli Enti Locali di tutte quelle funzioni che non richiedono l’esercizio unitario a livello regionale; tali criteri sono:
·      sussidiarietà;
·      completezza;
·      efficienza ed economicità;
·      cooperazione Stato-Regione-Enti Locali;
·      responsabilità ed omogeneità dell’Amministrazione;
·      adeguatezza in relazione alla capacità organizzativa;
·      copertura finanziaria e patrimoniale;
·      autonomia organizzativa e regolamentare.
La legge n° 59/97 attribuiva al Governo il compito di emanare entro il 31/3/1998 (termine così prorogato dalla successiva legge n° 127/97, detta “Bassanini due”) uno o più decreti intesi al conferimento di funzioni agli Enti Locali; fra detti decreti va ricordato il D.Lgs. 31/3/1998, n° 112 che ha trasferito la maggior quantità di funzioni, che si muovono in ambiti molto differenziati, riferibili a macro aree, una delle quali “sviluppo economico ed attività produttive”, trattata nel titolo II, riguarda la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la localizzazione, la riattivazione e rilocalizzazione di impianti produttivi, prevedendo come strumento di attività lo Sportello Unico delle attività produttive.
3) LA DISCIPLINA DELLO SPORTELLO UNICO.
3.1 Normativa di legge.
Le disposizioni più importanti del D.Lgs. n° 112/58 che disciplinano lo Sportello Unico sono:
·      Art. 23: attribuisce ai Comuni, con il coordinamento delle Regioni anche attraverso le Province, tutte le funzioni amministrative in materia di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
·      Art. 24: ogni Comune esercita singolarmente o in forma associata anche con altri Enti Locali, le funzioni concernenti gli impianti produttivi (ripetesi: realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione, rilocalizzazione) assicurando che una unica struttura, appunto lo Sportello Unico, sia responsabile dell’intero procedimento.
È previsto che gli Enti Locali, singoli o associati possano avvalersi di altre Amministrazioni ed Enti Pubblici e possono stipulare convenzioni con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per realizzare lo Sportello Unico.
·      Art. 25: prevede che il procedimento amministrativo per l’insediamento delle attività produttive deve essere unico e precisa che la definizione del procedimento stesso dovrà avvenire con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’art. 20, comma 8°, della legge 15/3/1997, n° 59 (trattasi dei regolamenti di delegificazione ex art. 17, 2° comma, legge n° 400/1988), secondo criteri dettati dallo regolamento, quali:
·      semplificazione procedimentale e conseguente soppressione degli organi superflui;
·      riduzione dei termini;
·      uniformità di procedimenti del medesimo tipo;
·      riduzione di procedimenti;
·        trasferimento ad organi monocratici di attività che non richiedano necessariamente disamina collegiale;
·      introduzione della conferenza dei servizi con intervento in essa di portatori di interessi diffusi.
3.2 Normativa regolamentare.
Il D.P.R. 20/10/1998, n° 447, come poi modificato ed integrato dal D.P.R. 7/12/2000, n° 440, reca la disciplina dello Sportello Unico circa i profili organizzativi e procedimentali.
Questi i tratti salienti:
a) per attività produttiva va intesa non solo quella relativa ad impianti industriali, bensì anche quella riguardante esercizi commerciali, turistici, artigianali, alberghieri, società di servizi compresi quelli bancari, finanziari, di telecomunicazioni e simili.
b) L’individuazione delle aree destinate all’insediamento di impianti produttivi, in conformità alle tipologie generali ed ai criteri determinati dalle Regioni, viene effettuata dai Comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali (art. 2).
c) Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la relativa variante va approvata in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell’art. 25 della L. n° 47/1985.
d) La variante è subordinata alla preventiva intesa con altre Amministrazioni eventualmente competenti. Tale intesa va assunta, in sede di conferenza di servizi, dal Sindaco del Comune interessato, ai sensi dei plurinovellati art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990.
e) In sede di individuazione delle aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi, il Consiglio Comunale può subordinare l’effettuazione degli interventi alla relazione di un piano per insediamenti produttivi, ai sensi dell’art. 27 L. n° 865/1971.
f) Resta ovviamente ferma, ove non sia richiesto il piano per gli insediamenti produttivi, la necessità dell’esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione con le amministrazioni competenti al fine di procedere alla realizzazione delle medesime, contemporaneamente alla realizzazione delle costruzioni.
g) Secondo l’art. 3 del regolamento in esame lo Sportello Unico, su richiesta degli interessati, si pronuncia anche sulla conformità, allo stato degli atti in possesso della struttura, dei progetti preliminari sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell’eventuale successivo procedimento autorizzatorio.
Lo Sportello Unico si pronuncia entro 90 giorni.
Vi è quindi la possibilità di ottenimento di un pre-parere atto ad evitare ulteriori attività ed oneri burocratici.
h) Non va poi sottaciuto il compito di referente svolto dallo Sportello Unico che appunto garantisce l’accesso a chiunque vi abbia interesse alle informazioni riguardanti gli adempimenti necessari per la presentazione della domanda, l’elenco delle domande presentate e quant’altro concernente lo stato del procedimento e, in generale, tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle riguardanti le attività promozionali.
i) Le disposizioni sullo Sportello Unico non modificano le regole in materia ambientale, quali la V.I.A., la compatibilità ambientale, i pericoli derivanti da sostante pericolose, la prevenzione dall’inquinamento.
4)     IL PROCEDIMENTO.
4.1 Procedimento mediante Conferenza di Servizi (art. 4 D.P.R. 447/1998).
Il richiedente che non intende avvalersi della procedura di autocertificazione, di cui al prossimo punto, presenta un’unica domanda alla struttura suddetta, la quale invita ogni Amministrazione a far pervenire atti istruttori e pareri tecnici, entro novanta giorni dal ricevimento delle documentazioni (centoventi per le opere da sottoporre a V.I.A., salvo ulteriore proroga non superiore a sessanta giorni).
Se l’Amministrazione competente per la V.I.A. rileva l’incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne a sua volta l’integrazione entro trenta giorni.
Se entro i termini un’Amministrazione si pronuncia negativamente, il procedimento è concluso; il richiedente però entro venti giorni dalla comunicazione può richiedere alla struttura di convocare una Conferenza di Servizi al fine di concordare le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
La Conferenza procede all’istruttoria e fissa un termine entro il quale procedere alla decisione (compatibilmente con il termine di cinque mesi per la conclusione del procedimento, come nel caso di opere da sottoporre a V.I.A. e dodici per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas).
4.2 Variazione degli strumenti urbanistici (art. 5 D.P.R. 447/1998).
Come già cennato, quando il progetto sia in contrasto con lo strumento urbanistico o richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l’istanza; esso può però convocare una Conferenza di Servizi qualora il progetto sia conforme alle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento degli impianti produttivi o queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato.
Se la Conferenza comporta variazione dello strumento urbanistico, su di essa (costituente proposta di variante) si pronuncia il Consiglio Comunale entro sessanta giorni.
4.3 Procedimento mediante autocertificazione (art. 6 D.P.R. 447/1998).
Esso ha inizio con la presentazione di un’unica domanda, contenente se necessario la richiesta della concessione edilizia (corredata da autocertificazioni redatte da professionisti attestanti la conformità del progetto alla normativa urbanistica, di sicurezza degli impianti, sanitaria e ambientale).
Il termine per l’integrazione della documentazione è di trenta giorni.
Il responsabile del procedimento può convocare il richiedente in contraddittorio, anche ai fini della conclusione di un accordo amministrativo ex art. 11 L. 241/1990.
Per gli impianti di struttura semplice, non essendo necessarie speciali autorizzazioni, il progetto si intende tacitamente approvato dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda (salva la necessità di eventuale concessione edilizia).
Per gli altri progetti il termine è di sessanta giorni e il procedimento si conclude con il rilascio o diniego della concessione edilizia.
Il silenzio-assenso autorizza l’opera ma non sostituisce la concessione edilizia.
I soggetti potenzialmente pregiudicati dal progetto possono partecipare al procedimento (comma 13°, art. 6 D.P.R. n° 447/1998).
Viene previsto altresì un collaudo finale (art. 9 D.P.R. n° 447/1998) secondo le norme vigenti.
Il collaudo positivo consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità e di ogni altra autorizzazione richiesta.
5) LA REGIONE MARCHE E LO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
Si è sopra cennato del compito di regolazione che la legge nazionale affida alle Regioni.
La Regione Marche ha previsto lo Sportello Unico nelle seguenti leggi:
5.1 L.R. 17/5/1999, n° 10 “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico e attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché l’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa”.
La legge suddetta ha subìto innumerevoli modifiche ad opera di leggi successive che però non hanno modificato l’art. 36 rubricato a “Sportello Unico per le attività produttive” del seguente tenore:
“1) La Regione, in collaborazione con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le Province e le associazioni di categoria, assicura agli sportelli unici per le attività produttive la disponibilità permanente delle informazioni necessarie, anche nella forma di moduli informativi e di modelli tipo per domande e richieste.
2) La Regione favorisce l’istituzione degli sportelli unici per le attività produttive in ambiti di utenza adeguati.
3) La Regione concede contributi ai Comuni per l’istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive, con particolare riguardo per quelli operanti in ambiti territoriali coincidenti con i distretti industriali”.
5.2 L.R. 14/4/2004, n° 7 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale”.
Gli artt. 14 e 15 riguardano rispettivamente le opere assoggettate alla disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive e le opere non assoggettate alla stessa disciplina.
Per le prime è previsto che il proponente può chiedere allo Sportello Unico anche di attivare le procedure finalizzate all’approvazione definitiva del progetto secondo quanto previsto dal D.P.R. n° 447/1998.
È previsto altresì che nell’ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione all’insediamento di attività produttiva, la valutazione di impatto ambientale positiva comprende, se richiesta, anche l’autorizzazione integrata ambientale.
Per le seconde, è previsto che il proponente può chiedere all’autorità competente oltre al giudizio di compatibilità ambientale, anche l’approvazione definitiva del progetto, prevedendo modalità e termini procedimentali.
6) Il TAR Marche e lo Sportello Unico delle Attività Produttive: natura della Conferenza dei Servizi.
Il TAR Marche con sentenza n° 976/2004 ha statuito un principio sulla natura della Conferenza dei Servizi innestata in un procedimento di Sportello Unico, che si distacca dall’insegnamento prevalente della giurisprudenza.
Va precisato che la controversia era insorta su una procedura di Sportello Unico tesa ad ottenere autorizzazione ad una grande struttura di vendita e quindi dell’assentimento edilizio alla sua realizzazione.
Tutta la vicenda dedotta in ricorso ruotava intorno al quesito di merito se lo Sportello Unico delle Attività Produttive fosse tenuto ad emettere un unico atto contenente sia l’autorizzazione commerciale che il permesso di costruire, oppure se i due provvedimenti potessero essere distinti ed anche cronologicamente separati, come infatti lo erano stati nel caso specifico.
Il TAR non ha risolto questo problema in quanto ha ritenuto il ricorso inammissibile perché non notificato alla Conferenza dei Servizi alla quale la Legge Regionale Marche n° 26/1999, art. 13, in tema di insediamento di grandi strutture di vendita riconosce soggettività autonoma e quindi potere decisorio, quale “organo straordinario con il compito di valutare le domande e con poteri autonomi ed ulteriori rispetto a quelli propri di ciascuna amministrazione” (per una più approfondita disamina della materia si segnalano la rassegna, che mette in luce l’originalità della sentenza del TAR Marche, della giurisprudenza sulla Conferenza dei Servizi, apparsa in Urbanistica e Appalti, n° 5/2004, pag. 512 e seguenti, nonché Alessandra Ranci in “Orientamenti di giurisprudenza marchigiana” n° 2/2004, pag. 205 e seguenti).
(Avv. Prof. GIOVANNI RANCI)
 

Ranci Giovanni

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