Ferma restando la obbligatoria pubblicità della seduta in cui si procede alla verifica della integrità dei diversi plichi di cui si compone l’offerta, la giurisprudenza ha ribadito che nelle gare che necessitano di una valutazione comparativa di fattori,

Lazzini Sonia 15/06/06
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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 2370 del 27 aprile 2006 ci insegna che:
 
<ferma restando la obbligatoria pubblicità della seduta in cui si procede alla verifica della integrità dei diversi plichi di cui si compone l’offerta, la giurisprudenza ha ribadito che nelle gare che necessitano di una valutazione comparativa di fattori, come nell’appalto concorso, o nel metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, cui si riferisce la fattispecie in esame, la valutazione dell’offerta economica possa avvenire in seduta non pubblica;
 
che non contrasta con l’indirizzo sopra riferito la norma del bando che rinvia l’apertura delle buste recanti l’offerta economica, di cui si sia pubblicamente verificata l’integrità, alla fase della procedura in cui si svolge la valutazione della convenienza economica dell’offerta, posto che il relativo apprezzamento non ha carattere automatico, ma varia in funzione di una serie indefinita di fattori concorrenti;
 
che, per tale ragione, è irrilevante che il prezzo offerto sia pubblicizzato in un momento anteriore alla valutazione comparativa del medesimo con gli altri aspetti dell’offerta>
 
a cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta Anno 2005
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 1205 del 2005, proposto dalla **** s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti ****** di *********, **************** e ***********************, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. *****************, in Roma, via Dora n. 1;
 
contro
 
il Comune di Cirò Marina, non costituito in giudizio, e, la **** s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. ****************** del foro di Lecce, elettivamente domiciliata presso lo Studio Lenoci in Roma, via Cola di Rienzo 271;
 
per la riforma
 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sez. II, del 13 dicembre 2004 n. 2371, resa tra le parti.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata **** s.p.a.;
 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Relatore alla pubblica udienza del 27 gennaio 2006 il consigliere *************, e uditi l’avv. ******* per delega di ********* e ****** per delega di ***********;
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
 
che con la sentenza in epigrafe è stato rigettato il ricorso proposto dalla ******à **** s.p.a. per l’annullamento della procedura concorsuale bandita dal Comune di Cirò Marina per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione di tributi comunali, conclusasi con l’aggiudicazione alla concorrete **** s.p.a.;
 
che la s.p.a. **** ha proposto appello per la riforma della sentenza, ribadendo il motivo di impugnazione già dedotto in primo grado, ossia che l’Amministrazione procedente non avrebbe osservato il principio della pubblicità delle gare, in quanto l’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dei concorrenti era avvenuta in seduta segreta, in contrasto con gli artt. 89, comma 4, del r.d. 23 maggio 1924 n. 827, e 7 e ss. della legge n. 241 del 1990;
 
che la aggiudicataria **** s.p.a. si è costituita in appello per resistere al gravame, richiamandosi all’orientamento giurisprudenziale secondo cui può svolgersi in seduta non pubblica la valutazione dei profili tecnici delle offerte, quando la procedura di gara non preveda l’aggiudicazione automatica a favore del prezzo più basso;
 
che alla pubblica udienza del 27 gennaio 2006 la causa veniva trattenuta in decisione;
 
che, al di là della maggiore o minore perspicuità della motivazione, la sentenza appellata ha colto il dato certo emergente dalla giurisprudenza in materia di pubblicità del procedimento concorsuale per l’affidamento di appalti e concessioni;
 
che tale dato va individuato nella concorde affermazione per cui debbono svolgersi in seduta pubblica, in qualunque tipo di gara, gli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi contenenti la offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa, di documentazione riguardante l’offerta tecnica ovvero l’offerta economica (Cons. St., Sez. V, 11 febbraio 2005 n. 338; 16 marzo 2005 n. 1077; Sez. VI, 9 giugno 2005 n. 3030; Sez. V, 30 agosto 2005 n. 3966);
 
che, ferma restando la obbligatoria pubblicità della seduta in cui si procede alla verifica della integrità dei diversi plichi di cui si compone l’offerta, la giurisprudenza ha ribadito che nelle gare che necessitano di una valutazione comparativa di fattori, come nell’appalto concorso, o nel metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, cui si riferisce la fattispecie in esame, la valutazione dell’offerta economica possa avvenire in seduta non pubblica (Cons. St. Sez. V, 9.10.2002 n.5421, 18.3.2004 n. 1427; 11 febbraio 2005 n. 388);
 
che non contrasta con l’indirizzo sopra riferito la norma del bando che rinvia l’apertura delle buste recanti l’offerta economica, di cui si sia pubblicamente verificata l’integrità, alla fase della procedura in cui si svolge la valutazione della convenienza economica dell’offerta, posto che il relativo apprezzamento non ha carattere automatico, ma varia in funzione di una serie indefinita di fattori concorrenti;
 
che, per tale ragione, è irrilevante che il prezzo offerto sia pubblicizzato in un momento anteriore alla valutazione comparativa del medesimo con gli altri aspetti dell’offerta;
 
che in conclusione l’appello non merita accoglimento;
 
che le spese vanno poste a carico della parte soccombente nella misura indicata in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,   rigetta l’appello in epigrafe;
 
condanna l’appellante al pagamento delle spese in favore della controinteressata **** s.p.a. e ne liquida l’importo in Euro 3.000,00=
 
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2006
DEPOSITATA IN SEGRETERIA – il   27 APRILE 2006
 
 

Lazzini Sonia

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