Fecondazione eterologa: illustrati dal Ministro Lorenzin i contenuti del prossimo decreto legge

Redazione 30/07/14
Scarica PDF Stampa

Anna Costagliola

Beatrice Lorenzin è stata ieri ascoltata in audizione alla Commissione Affari sociali e sanità della Camera, convocata per presentare le conclusioni alle quali è giunto il tavolo tecnico convocato dallo stesso Ministro per effettuare una ricognizione della normativa vigente sulla fecondazione eterologa e per anticipare i contenuti del decreto legge che dovrebbe essere esaminato dal Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva.

In dieci anni la L. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita è stata in vari punti riscritta con sentenza della Corte costituzionale. Sono quattro, in particolare, i «pilastri» della legge già abbattuti dai giudici: il divieto di produzione di più di tre embrioni, l’obbligo di impianto contemporaneo di tutti gli embrioni prodotti, il divieto di diagnosi reimpianto e, da ultimo, il divieto di fecondazione eterologa. Con sentenza del 10 giugno 2014, n. 162 la Corte ha infatti ritenuto il divieto di fecondazione eterologa, che impedisce alla coppia destinataria della legge 40/2004, ma assolutamente sterile e infertile, di utilizzare la tecnica di PMA eterologa, privo di adeguato fondamento costituzionale.

La fecondazione eterologa, ricordiamolo, è la procedura con la quale si effettua una fecondazione artificiale in laboratorio usando solo l’ovulo o il seme di uno dei due genitori, mentre l’altro è di un soggetto donatore esterno. Si tratta di un’opzione di fecondazione ideata per le coppie nelle quali uno dei due aspiranti genitori non può avere figli, ma che è stata sempre fortemente osteggiata nel nostro Paese sia per le implicazioni di natura psicologica che possono derivare al minore dalla privazione della relazione filiale con la sua famiglia di origine, sia al fine di evitare la mercificazione del materiale genetico umano e la realizzazione di parentele atipiche.

A seguito della declaratoria ultima del divieto di fecondazione eterologa sancito dalla L. 40/2004, un comitato di esperti nominato dal Ministro della salute ha elaborato le linee guida per cambiare la legge sul punto e rendere operativo il ricorso alla fecondazione eterologa una volta che saranno approvate dal Consiglio dei Ministri e fatte confluire in un decreto legge.

I punti chiave di cui le linee guida sull’eterologa sembrano tener conto sono l’anonimato dei donatori e la gratuità della donazione.

Quanto al primo punto, a differenza che in altri Paesi europei in cui è fatto assoluto divieto di risalire al genitore biologico, le linee guida italiane sembrano prevedere tale possibilità per motivi di salute. In pratica, nel caso in cui si diagnosticasse una malattia ereditaria, un Tribunale potrebbe giudicare opportuno risalire al genitore biologico, quando questi abbia dato esplicito consenso. D’altra parte, è rilevato dalla commissione di esperti, come la mediazione tra il diritto alla privacy totale e quello di conoscere il proprio genitore sia riconosciuta anche nelle sentenze della Corte di giustizia europea.

Per quel che riguarda le modalità della donazione, le nuove linee guida mirano a  garantire che la messa a disposizione di ovuli e gameti non diventi uno scambio commerciale; pertanto, si propone un sistema di rimborsabilità, così come avviene con le altre donazioni, come quelle di midollo, che miri a coprire le spese sostenute per il tempo necessario alla donazione. In tale direzione, è sembrato necessario prevedere per le donazioni una forma di rimborso, che dovrà essere rigidamente regolamentata, per ribadire il valore solidaristico dell’atto donativo; si tratterebbe, in sostanza, non di veri e propri ‘rimborsi’, ma di segnali di ‘attenzione’ per gratificare l’atto solidaristico della donazione di ovociti e gameti.

Tali punti essenziali sono stati confermati dal Ministro Lorenzin alla Camera, che ha individuato gli aspetti  nodali del prossimo decreto nei seguenti:

1) principio della volontarietà e gratuità delle donazioni (saranno coperte solo le spese e i costi vivi, come ne caso della donazione di midollo osseo);

2) limite d’età dei donatori fissato a 35 anni per le donne e a 40 per gli uomini;

3) il genitore che dona il seme o l’ovulo potrà generare al massimo 10 figli (con deroga nel caso in cui una famiglia chieda più figli dallo stesso donatore). La ratio di un limite massimo, ha spiegato il Ministro, è quella di evitare che ci sia un numero eccessivo di figli dallo stesso donatore, riducendo al minimo possibili unioni inconsapevoli fra nati da eterologa;

4) possibilità di accesso ai dati clinici del donatore nel caso di gravi malattie del figlio (per eventuali donazioni anonime di cellule e tessuti);

5) ammissibilità della doppia eterologa, quindi anche nel caso in cui entrambi i componenti della coppia siano sterili e, pertanto, ad essere donati sono entrambi i gameti;

6) istituzione di un registro nazionale dei donatori;

7) inserimento della procedura nei livelli essenziali di assistenza.

Il Ministro ha poi ribadito la necessità di un intervento legislativo da parte del Governo, punto invece criticato da alcuni esperti giuristi, i quali sostengono l’inesistenza di un vuoto normativo da colmare all’indomani della pronuncia della Consulta. La scelta di ricorrere ad un decreto legge è stata dettata oltre che dall’esigenza di predisporre una norma primaria  in relazione al recepimento della direttiva Ue in materia ed allo stanziamento immediato di fondi per realizzare l’eterologa, anche dall’urgenza di dettare regole certe ed uniformi su tutto il territorio. Ciò in considerazione delle recenti “accelerazioni” della Regione Toscana e di alcuni centri che sono già partiti con l’eterologa, non ritenendo necessario un intervento normativo, per cui si impone uno standard unico valido per tutti i cittadini, al fine di avere una parità di opportunità di diritti su tutto il territorio nazionale.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento