Estomissione ‘interveniente volontario: GIUDICE DI PACE DI MESTRE ORD. 25 Marzo 2011

sentenza 07/04/11
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI MESTRE

Il Giudice di Pace di Mestre, avv. Michele E. Puglia, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile NRG. 7405/o1o

AD ISTANZA DI

*** ***;

CONTRO

*** ASS.NI s.p.a., *** srl.– convenuti-contumaci –

CON INTERVENTO VOLONTARIO DI

*** ASS.NI spa.

PREMESSA

  • A seguito di incidente tra autovettura assicurata con ***-*** s.p.a., e autovettura assicurata con la *** Assicurazioni S.p.A., il proprietario della autovettura danneggiata avendo ricevuto una somma che aveva ritenuto non satisfattiva, rinunciando alla azione diretta contro questa Compagnia, citava la ***-*** e il responsabile civile che non si costituivano, rimanendo contumaci, mentre interveniva volontariamente la *** spa. che prospettava richieste procedurali e di merito intese a contrastare l’azione del proprio assicurato, chiedendo con varie ipotesi di eccezioni la reiezione della domanda.

  • Da parte attorea invece si chiedeva la estromissione dell’intervenuta **, ritenendosi l’intervento non a favore del proprio assicurato ma ad adiuvandum della controparte.

IN DIRITTO

  • Il GdP. premette che, con la istituzione del Codice delle Assicurazioni, e a seguito della introduzione del risarcimento diretto (che avrebbe dovuto apportare una diminuzione del carico di cause civili che invece è più che raddoppiato!), in base al quale la Compagnia dell’assicurato liquida direttamente il danno per poi farsi rimborsare dalla Compagnia del responsabile civile (c.d. accordi ANIA-CARD.Convenzione tra Assicuratori per Risarcimento Diretto), con la istituzione di camere di compensazione (destinate a pareggiare tra le Compagnia i conti di dare e avere), per motivi che sfuggono (si può azzardare l’ipotesi di problemi sulle compensazioni), si sta facendo strada l’abitudine della mancata costituzione in giudizio della compagnia del responsabile civile, che rimane contumace, mentre si costituisce, la Compagnia dell’attore danneggiato, con intervento volontario.

Su questo intervento volontario si sta facendo strada una giurisprudenza di merito contraria all’intervento(tra gli altri, GdP. di Torino 8217/o1o) che questo GdP., condivide, fondata sulle seguenti considerazioni (rilevato che la Corte Costituzionale con la sentenza 180/09 ha respinto la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 149 Cod. Ass., in quanto il GdP. di Palermo remittente è partito dal presupposto che l’ipotesi del risarcimento diretto sia unica, come prevista da questo articolo, mentre la C.C. ha ritenuto che il danneggiato oltre all’azione diretta, ha la possibilità ci esercitare l’azione non solo contro il responsabile civile e il suo assicuratore, ma ricorrendo altresì alla terza via dell’art. 2054 c.c., e tale previsione è stata ulteriormente ribadita da successiva sentenza della stessa C.C. 154/2o1o):

1. In base all’art. 9/1 Regolam. Cod. Ass. (DPR. 254/06): L’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno;

2. L’art. 100 cpc. prevede l’interesse ad agire o contraddire, con la possibilità dell’intervento volontario (di cui al successivo art.105), che nel caso di specie sarebbe negato in quanto non è ritenuto corrispondente alla fattispecie introdotte dalla dottrina(*).

Ma questo GdP. non condivide tale tesi, pur ritenendo che l’intervento volontario non sia ugualmente consentito in quanto l’interesse portato dall’assicuratore nei confronti dell’assicurato è contrario al principio di correttezza e di buona fede previsto dall’innanzi citato art. 9/1, se non eventualmente nella forma ad adiuvandum, e non per contrastare l’interesse del proprio assicurato con richieste di improponibilità, o addirittura la reiezione della domanda.

3. Sotto il profilo dell’art. 1273 c.c. che prevede che la stipula dell’accordo tra debitore e terzo è fatta a favore del creditore, con la conseguenza che l’intervento è fatto non a favore del creditore, ma per fatto proprio, contro di esso, con la conseguenza che l’intervento è del tutto inammissibile, se non contra legem.

4. Sotto il profilo dell’art. 1917 (richiamato dall’art. 122 C.d.A.) che prevede che “nella assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi..deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto

 

*) E’ stato ritenuto che l’art. 100 cpc. prevede che per proporre una domanda, o per contraddirla, occorre avere un interesse, e ciò, è stato detto, non si riscontra nell’ intervento volontario della Compagnia assicuratrice del danneggiato, che non ha alcun diritto proprio da far valere nei confronti dell’una o dell’altra parte, quindi non avrebbe nessun interesse ad agire attuale e concreto.

In proposito è stata richiamata la distinzione fatta in dottrina (Mandrioli) dell’intervento che è stato distinto in: principale quando l’interveniente afferma un diritto proprio in contrasto sia con l’attore, sia con il convenuto; autonomo quando l’interveniente assume una posizione uguale o parallela a quella di una della parti; adesivo dipendente che è quello del terzo che avendo interesse alla vittoria di una della parti in causa partecipa al giudizio per sostenere le ragioni di tale parte. con la conseguenza che l’intervento volontario dell’assicuratore non rientrerebbe in nessuna di queste tre ipotesi.

In effetti l’assicuratore del danneggiato ha innanzitutto un interesse che potrebbe farlo rientrare in una delle due ultime figure, autonomo o adesivo dipendente, in quanto nell’un caso assume una posizione uguale a una delle due parti, nell’altro può essere considerato terzo che ha interesse alla vittoria di una delle parti: soltanto che esso mira alla vittoria non del proprio assicurato ma della controparte e per quanto detto in contrasto con i principi di buona fede e correttezza…perché il proprio assicurato possa realizzare la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno; ciò non è corretto, e per questo contra legem.

P. Q. M.

dichiara inammissibile l’intervento della *** spa e ne dispone l’estromissione, disponendo la prosecuzione della causa e fissando l’udienza di comparizione delle parti al 18 aprile 2o11 per la prosecuzione.

Mestre, addì 25 Marzo 2o11.

IL GIUDICE DI PACE

avv. Michele E. Puglia

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