Elezioni ed assegnazione dei seggi

sentenza 09/06/11
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La legge 17 febbraio 1968, n. 108 (recante norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), successivamente modificata con l. 23 febbraio 1995, n. 43, che disciplina le operazioni per l’assegnazione dei seggi della quota proporzionale, regola diversamente l’assegnazione dei seggi a seconda che avvenga a quoziente intero o in base ai voti residuati:

a) l’assegnazione dei seggi sulla base dei quozienti interi avviene mediante riparto dei seggi tra le liste tenuto conto della alla cifra elettorale di ciascuna lista, ottenuta dividendo il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione con il decreto prefettizio più uno e attribuendo ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

b) se tutti i seggi della circoscrizione, nel numero stabilito dal decreto prefettizio, non vengono assegnati per insufficienza dei quozienti interi, i seggi residui sono attribuiti al collegio unico regionale e l’Ufficio Centrale regionale è tenuto a considerarli nel loro numero complessivo e ad assegnarli secondo il criterio di attribuire il seggio alla lista provinciale che più si avvicina alla percentuale necessaria per conquistarli.

In conclusione sulla scorta del dato testuale della l. n. 108 del 1968, va affermato che l’assegnazione dei seggi con il sistema proporzionale viene effettuata in due fasi distinte: mediante riparto nelle singole circoscrizioni provinciali e con recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Solo nella prima fase trova pedissequa applicazione il numero dei seggi stabilito per ogni circoscrizione provinciale dal decreto del Prefetto ai sensi dell’art. 1 della l. n. 108 del 1968, in quanto in tale fase l’Ufficio Centrale Circoscrizionale assegna a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Nella seconda fase, relativa ai voti residuati, l’assegnazione avviene a favore della circoscrizione che ha riportato il più alto quoziente rilevato attraverso il procedimento disciplinato interamente dalla legge che è svincolato dal rispetto del numero dei seggi assegnato a ciascuna circoscrizione con il decreto prefettizio.

N. 03254/2011REG.PROV.COLL.

N. 08479/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8479 del 2010, proposto da***

contro***

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO, SEZIONE PRIMA n. 01723/2010, resa tra le parti, concernente ELEZIONI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE REGIONE CALABRIA 28 E 29 MARZO 2010

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e dei controinteressati *****************, ************** e **************;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2011 il Consigliere ************* e uditi per le parti gli avvocati ******, **********, Pungì, per delega dell’Avv. ********, **************, *******, *******, ********** e **********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.- ***************** partecipava, quale candidato per la circoscrizione di Catanzaro alla carica di consigliere regionale nella lista IDV (Italia dei Valori) collegata al candidato presidente ***************, alla competizione elettorale tenutasi il 28 e 29 marzo 2010 nella Regione Calabria per l’elezione del presidente della giunta regionale e il rinnovo del consiglio regionale.

L’ultimo dei seggi della quota proporzionale spettante alla lista IDV sulla base dei resti veniva assegnato alla circoscrizione di Reggio Calabria e, quindi, a *****************, candidato della lista IDV per la suddetta circoscrizione.

Il ricorrente, assumendo che tale seggio avrebbe dovuto essere assegnato alla circoscrizione di Catanzaro e, quindi a sé medesimo, con ricorso al TAR Calabria impugnava, chiedendone l’annullamento, il verbale di proclamazione degli eletti, nella parte in cui, con riferimento ai candidati da eleggere su base proporzionale, aveva proclamato eletto nella lista IDV ***************** in suo luogo, chiedendo in conseguenza la sua proclamazione a consigliere regionale.

Deduceva: violazione dell’art. 15 della l. 17 febbraio 1968, n. 108 per mancanza di corrispondenza tra l’assegnazione dei 40 seggi su base proporzionale risultante dalle operazioni degli uffici elettorali e la ripartizione dei seggi tra circoscrizioni effettuata dal Prefetto sulla base della popolazione residente risultante dall’ultimo censimento.

2.- Il TAR Calabria, con sentenza n. 1723 del 19 luglio 2010, respingeva il ricorso affermando che il criterio seguito dal legislatore per l’assegnazione dei seggi della quota proporzionale in base ai resti, è quello di attribuire il seggio alla lista provinciale che più si è avvicinata alla percentuale necessaria per conquistarlo, concludendo che, legittimamente il seggio contestato era stato assegnato alla lista IDV di Reggio Calabria, perché in tale circoscrizione, la predetta lista aveva un numero di voti residuati maggiore rispetto a quello conseguito da “tutte le liste omogenee” in tutte le altre circoscrizioni provinciali.

3.- *****************, con l’atto di appello qui in esame, ha impugnato la suddetta sentenza della quale chiede l’annullamento o la riforma perché errata per violazione del metodo di assegnazione dei seggi rimanenti ex art. 2, comma 3, della l. n. 108 del 1968 e per lesione del principio costituzionale di rappresentanza territoriale (artt. 1 e 48; 56 e 57 della Costituzione), assumendo che attraverso una graduatoria unica sarebbe stato possibile attribuire i seggi della quota proporzionale rispettando il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione con decreto prefettizio.

4.- Si sono costituititi in giudizio la Regione Calabria, *****************, ************** e ************** che hanno chiesto il rigetto dell’appello perché inammissibile e infondato in fatto e diritto.

4.1- In particolare **************, pur ritenendo di non essere coinvolto dal gravame, essendo stato eletto con l’assegnazione di uno dei seggi della quota maggioritaria, estranea al presente giudizio, in via meramente tuzioristica ha controdedotto alle censure ed ha eccepito in rito l’inammissibilità del ricorso non essendo stato impugnato l’atto di proclamazione degli eletti che è atto dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale e non già atto dell’Ufficio Centrale Regionale, come indicato in ricorso.

5.- Le parti hanno depositato memorie difensive e di replica e, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

6.- L’appello è infondato nel merito e va rigettato, sicché si può prescindere dall’esame delle eccezioni in rito.

7.- Passando alle questioni di merito, esse attengono al modus operandi dell’Ufficio Centrale Regionale, che, a detta dell’appellante,

a) nell’assegnare i seggi della lista IDV su base circoscrizionale avrebbe derogato alla ripartizione dei seggi tra circoscrizioni effettuata con il decreto prefettizio n. 8878 dell’8 febbraio 2010, sottraendo un seggio alla circoscrizione di Catanzaro, in favore della circoscrizione di Reggio Calabria;

b) avrebbe effettuato tante liste di confronto regionale quanti sono stati i raggruppamenti di liste e non una sola graduatoria di tutte le liste delle diverse circoscrizioni in ragione della loro percentuale calcolata secondo il criterio espresso dall’art. 15, comma 10 della l. n. 108 del 1968.

Tale modus operandi, secondo l’appellante, oltre a porsi in violazione della l. n. 108 del 1968, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali che reggono il diritto elettorale (artt. 1 e 48) e con il principio di rappresentanza territoriale degli eletti (artt. 56 e 57) e sul punto solleva questione di costituzionalità auspicando una sentenza additiva.

Le censure non sono fondate.

7.2- Come chiaramente affermato dal giudice di prime cure, la legge 17 febbraio 1968, n. 108, successivamente modificata con l. 23 febbraio 1995, n. 43, che disciplina le operazioni per l’assegnazione dei seggi della quota proporzionale, regola diversamente l’assegnazione dei seggi a seconda che avvenga a quoziente intero o in base ai voti residuati:

a) l’assegnazione dei seggi sulla base dei quozienti interi avviene mediante riparto dei seggi tra le liste tenuto conto della alla cifra elettorale di ciascuna lista, ottenuta dividendo il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione con il decreto prefettizio più uno e attribuendo ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

b) se tutti i seggi della circoscrizione, nel numero stabilito dal decreto prefettizio, non vengono assegnati per insufficienza dei quozienti interi, i seggi residui sono attribuiti al collegio unico regionale e l’Ufficio Centrale regionale è tenuto a considerarli nel loro numero complessivo e ad assegnarli secondo il criterio di attribuire il seggio alla lista provinciale che più si avvicina alla percentuale necessaria per conquistarli.

Tanto si desume dalla lettura della norma (art. 1, comma 2, della l. n. 108 del 1968), che testualmente dice “l’assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province della regione e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale”, nonché dalla disposizione dell’art. 15 della medesima legge (“L’Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell’art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali: 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni; 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno; 3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1.. A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire;…. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale…”.

In conclusione sulla scorta del dato testuale della l. n. 108 del 1968 e, conformemente a giurisprudenza consolidata (cfr., Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2002, n. 915), va affermato che l’assegnazione dei seggi con il sistema proporzionale viene effettuata in due fasi distinte: mediante riparto nelle singole circoscrizioni provinciali e con recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Solo nella prima fase trova pedissequa applicazione il numero dei seggi stabilito per ogni circoscrizione provinciale dal decreto del Prefetto ai sensi dell’art. 1 della l. n. 108 del 1968, in quanto in tale fase l’Ufficio Centrale Circoscrizionale assegna a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Nella seconda fase, relativa ai voti residuati, l’assegnazione avviene a favore della circoscrizione che ha riportato il più alto quoziente rilevato attraverso il procedimento disciplinato interamente dalla legge che è svincolato dal rispetto del numero dei seggi assegnato a ciascuna circoscrizione con il decreto prefettizio.

7.3 – Fermo tanto, va osservato che l’utilizzazione di tante graduatorie quanti sono i gruppi di liste in competizione (modus operandi seguito dall’Ufficio Centrale Regionale della Calabria, al fine di individuare la circoscrizione avente diritto al seggio o ai seggi in sede di collegio unico regionale) non si pone in contrasto con l’utilizzazione di un’unica graduatoria decrescente dei voti residuati, in quanto ciascuna graduatoria tiene conto dell’ordine decrescente secondo le modalità di cui all’art. 15, commi 8, 9 e 10 in relazione a ciascun gruppo di liste.

Le questioni esaminate sono, quindi, infondate.

8. – Va, a tal punto esaminata la censura di violazione del principio di rappresentatività, dedotta dall’appellante in uno con l’eccezione di incostituzionalità della relativa disposizione della legge n. 108 del 1968, per contrasto con i principi costituzionali che reggono il diritto elettorale (artt. 1 e 48) e con il principio di rappresentanza territoriale degli eletti (artt. 56 e 57).

8.1- La doglianza di violazione del principio di rappresentatività desunta dall’appellante perché la provincia di Catanzaro sarebbe stata privata di un proprio rappresentante a favore della provincia di Reggio Calabria, è infondata.

In primo luogo, va osservato che il consigliere regionale non rappresenta la provincia di provenienza ma l’intera regione (l’art. 1, comma 5, della l. n. 108 del 1968 stabilisce che “i consiglieri regionali rappresentano l’intera regione senza vincolo di mandato”).

In secondo luogo, il presente procedimento è disciplinato dalle norme sopraindicate, di cui le operazioni controverse costituiscono puntuale applicazione.

Né possono avere rilevanza in questa sede i principi affermati dalla sezione con la sentenza n. 2884 del 2011, in quanto relativi alle specifiche norme del sistema delle elezioni per il Parlamento europeo.

8.2- In ordine alla dedotta eccezione di incostituzionalità della l. n. 108 del 1968, in parte qua, per violazione del principio di rappresentatività, va osservato che tale principio non ha alcuna copertura costituzionale e che, in ogni caso, non è l’unico principio tenuto presente dal legislatore nella disciplina del sistema elettorale.

Sulla questione del bilanciamento tra proporzionalità politica e proporzionalità territoriale, peraltro, si è già espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 271 del 2010.

Precisa la Corte che la scelta del sistema di ripartizione dei seggi tra le diverse circoscrizioni rientra nella discrezionalità del legislatore (l’assegnazione viene fatta in base alla popolazione, ma potrebbe benissimo essere fatta in base ai cittadini, o agli elettori o ad una combinazione di tali criteri).

La Corte aggiunge che accanto al criterio di rappresentanza c.d. territoriale, occorre tener conto del “criterio della proporzionalità politica”, che premia la partecipazione alle consultazioni elettorali e l’esercizio del diritto di voto.

Trattasi, dunque, di criteri, nessuno dei quali è costituzionalmente obbligato, il cui contemperamento è rimesso al legislatore ordinario, che nel disegnare il sistema elettorale a livello regionale ha tenuto conto anche di altri criteri, quali la stabilità degli organi elettivi, la governabilità, nonché quello di garantire ai gruppi di minoranza, un’adeguata rappresentanza.

Questi ultimi principi affermati dall’art. 4 della l. 2 luglio 2004, n. 165, costituiscono ai sensi dell’art. 122 della Costituzione, principi fondamentali in materia di elezione degli organi rappresentativi della Regione.

Le censure esaminate e l’eccezione di incostituzionalità, come prospettata, sono infondate.

Deve, in conclusione, aggiungersi che il sistema seguito dal legislatore per l’attribuzione dei seggi affluiti al collegio unico regionale (in quanto non potuti assegnare con il sistema ancorato alla popolazione e cioè con il quoziente circoscrizionale) è coerente con i principi costituzionali e non è nemmeno irragionevole, atteso che in tal modo si è data la preferenza a un sistema che rispetta in primo luogo la volontà popolare espressa con il voto di lista, ripartendo tutti i seggi tra le circoscrizioni a partire dalle liste che si avvicinano maggiormente in percentuale, al quoziente circoscrizionale e, quindi risultano maggiormente rappresentative.

9.- Per quanto esposto, essendo le censure infondate, l’appello va rigettato.

10.- Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, trattandosi di questione dubbia e complessa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

**************, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Doris Durante, ***********, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

sentenza

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