E’ corretto affermare che la ratio dell’art. 10, comma 1 quater della legge n. 109 del 1994 (ora articolo 48 del codice dei contratti) sarebbe quella di evitare che vengano rilasciate dichiarazioni mendaci o non veritiere, con la conseguenza che l’escussi

Lazzini Sonia 19/06/08
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La semplice lettura dell’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni evidenzia che ai fini dell’applicazione delle sanzioni da esso previste non occorre alcun dolo o consilium fraudis, risultando sufficiente che dalla documentazione prodotta dal concorrente non risulti il possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti che lo stesso ha dichiarato di possedere._ le modalità di svolgimento della gara prevedono che la stazione appaltante si limiti a verificare la sussistenza di tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara, provvedendo alla verifica delle stesse solo nei confronti dei soggetti sorteggiati ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater, ovvero nei confronti dell’aggiudicatario e del secondo graduato. Ne deriva che la Stazione Appaltante non aveva alcun obbligo di esaminare immediatamente la rispondenza al vero delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, con conseguente infondatezza della doglianza ora in esame

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 1037 del 15 aprile 2008 emessa dal Tar Toscana, Firenze

È altresì infondato anche il profilo di doglianza secondo il quale l’Autorità Portuale avrebbe dovuto rilevare prima dell’aggiudicazione la carenza dei requisiti, escludendo la ricorrente dalla gara, senza giungere alla escussione della garanzia ed alla segnalazione all’Autorità di vigilanza.

Infatti, le modalità di svolgimento della gara prevedono che la stazione appaltante si limiti a verificare la sussistenza di tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara, provvedendo alla verifica delle stesse solo nei confronti dei soggetti sorteggiati ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater, ovvero nei confronti dell’aggiudicatario e del secondo graduato. Ne deriva che l’Autorità Portuale non aveva alcun obbligo di esaminare immediatamente la rispondenza al vero delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, con conseguente infondatezza della doglianza ora in esame.

Infine, è infondata anche l’ulteriore censura che si incentra sull’asserita autonomia procedimentale della escussione della garanzia e con la quale si lamenta l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

Tale autonomia non sussiste atteso che l’escussione della cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza per i provvedimenti di cui all’art. 4, comma 7, e l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 4, comma 8, della legge n. 109 del 1994, sono previste direttamente dalla norma – art. 10, comma 1 quater della medesima legge n. 109 del 1994 – quale adempimenti meramente consequenziali alla riscontrata carenza in capo al concorrente dei requisiti dichiarati. Non sussisteva, pertanto, alcun onere di comunicazione di avvio del procedimento.>

A cura di *************

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1037 del 14 aprile 2008 emessa dal Tar Toscana, Firenze

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

– I^ SEZIONE –

nelle persone dei Sigg.ri:

Dott. **************’ – Presidente

Dott. ***************** – Consigliere rel. est.

Dott. ************* – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

N. 1037 REG. SENT.

ANNO 2008

Anno 2000__

n. 2525 Reg. Ric.

reg. dec.

reg. ric.

SENTENZA

sul ricorso n. 2525/2000 proposto da

ALFA. s.r.l.

rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli ********************* e *************, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, Via Lorenzo Il Magnifico n. 14;

contro

– l’Autorità Portuale Marina di Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi in giudizio;

– l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in persona del Presidente pro tempore, costituitasi in giudizio;

rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4 domiciliano;

e nei confronti della

– società BETA. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi;

per l’annullamento

– della nota del 7 luglio 2000 numero 2486 (rectius: 2586), con la quale l’Autorità Portuale ha escluso l’impresa ricorrente per non aver dimostrato a seguito dell’aggiudicazione disposta in suo favore “l’effettivo possesso dei requisiti necessari per l’aggiudicazione”;

– della nota del 26 luglio 2000 numero 2849, con la quale l’Autorità Portuale ha comunicato che con delibera del 21 luglio 2000 numero 25 l’appalto è stato aggiudicato all’impresa BETA.;

– dell’atto o provvedimento con cui a seguito dell’esclusione dalla gara l’Autorità Portuale ha richiesto di escutere la cauzione provvisoria;

– dell’atto o provvedimento con cui l’Autorità Portuale ha comunicato all’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici l’esclusione della ricorrente, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, comma 1 quater della legge 109/94;

– di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorresse ai fini del presente giudizio, la nota del 10 maggio 2000 numero 1767 con la quale l’Autorità Portuale ha invitato la ricorrente a fornire “ulteriore documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000” avvertendo che in mancanza si sarebbero applicate le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 1 quater, della legge 109/94;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 20 febbraio 2008 – relatore il Consigliere ***************** – i difensori delle parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con nota del 31 marzo 200, prot. 1308 l’Autorità Portuale di Marina di Carrara ha invitato la ALFA. s.r.l. a partecipare alla licitazione privata semplificata indetta per l’affidamento dei lavori urgenti di completamento della pavimentazione in calcestruzzo delle aree di deposito della banchina ********* del Porto di Marina di Carrara, con un importo a base d’asta di Lit. 802.870.000.

In una con la predetta lettera di invito, l’Autorità Portuale committente ha inoltrato altresì le norme di partecipazione che alla lettera A), punto 6, disponevano che il concorrente dovesse presentare una dichiarazione sostitutiva attestante – tra l’altro – di aver conseguito nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando a) “una cifra d’affari in lavori non inferiore a 1,75 volte l’importo posto a base di gara”, ossia, nel caso in esame, non inferiore a Lit. 1.405.022.500 (derivante da Lit. 802.870.000 x 1,75); b)”esecuzione di lavori appartenenti alla categoria unica OG3 per un importo non inferiore al 60% di quello da affidare”, c) “un costo complessivo, sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art. 18, comma 10, del D.P.R. 34/2000 riferiti alla cifra d’affari effettivamente realizzata” e d) “dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 18, comma 8, del D.P.R. 34/2000, ridotti del 50%, riferiti alla cifra d’affari effettivamente realizzata”.

Il punto 7) della lettera A) delle lettera di invito prevedeva, altresì che il concorrente dovesse dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti richiesti, in caso di aggiudicazione o del sorteggio di cui all’art. 10, comma 1, quater della legge 109/94.

La ricorrente ha partecipato alla gara ed ha prodotto – ai fini della documentazione del possesso dei requisiti richiesti – il contratto stipulato in data 3 novembre 1999 mediante il quale aveva acquistato il ramo d’azienda della ALFA BIS s.r.l.. L’art. 3, penultimo comma, di tale atto dispone che “si dà atto che la società venditrice ha attualmente in corso il lavoro di costruzione di appartamenti in cooperativa nel comune di Catania, e tale rapporto è escluso dalla presente cessione, né vi fanno parte eventuali estensioni di tale contratto e tutti i proventi derivanti da tali lavori sia eseguiti che da eseguire o in corso di contabilizzazione”. Il 26 aprile 2000 la ALFA. s.r.l. è rimasta aggiudicataria della gara e con lettera del 10 maggio 2005, prot. 1767, l’Autorità Portuale di Marina di Carrara, dopo aver ricordato che la ricorrente aveva prodotto il contratto d’acquisto del ramo d’azienda della ALFA BIS s.r.l., ha comunicato che “dall’esame della documentazione prodotta è emerso che il lavoro di costruzione di appartamenti in Cooperativa nel comune di Catania è escluso dalla cessione del ramo d’azienda e pertanto tale lavoro non può essere fatto valere ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per l’aggiudicazione dell’opera di cui all’oggetto”. Conseguentemente, l’Autorità Portuale ha inviato la ricorrente a produrre improrogabilmente entro le ore 10,00 del 15 maggio 2000 “l’eventuale ulteriore documentazione comprovante l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000”, significando che in difetto avrebbe provveduto ad incamerare la cauzione e ad applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, quater, della legge n. 109 del 1994.

Entro il predetto termine la ALFA. s.r.l. ha prodotto un ulteriore atto pubblico datato 10 maggio 2000, sottoscritto sempre dalla ALFA BIS s.r.l. e dalla ricorrente, nelle cui premesse – dopo aver richiamato la pattuizione innanzi riportata – si afferma che attraverso essa le parti intendevano “escludere soltanto il profilo patrimoniale di detti lavori” e, in relazione alla esecuzione del lavoro di costruzione di appartamenti in cooperativa nel Comune di Catania, le predette parti hanno affermato che “l’esatto testo del loro accordo era ed è il seguente:

In riguardo al lavoro di costruzione di appartamenti in cooperativa nel Comune di Catania, la prosecuzione di tale rapporto dal 3 novembre 1999 competerà alla cessionaria ALFA. ******; per l’attività svolta per tale lavoro nel quinquennio antecedente detta data, il costo del personale, il volume d’affari, la certificazione dei lavori eseguiti, gli ammontari delle attrezzature e i canoni di noleggio vengono trasferiti, unitamente alla iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori, alla società acquirente, la quale potrà trarne ogni beneficio.

In quanto si intende riservare alla società cedente soltanto i proventi finanziari derivanti da tali lavori”.

Con nota del 7 luglio 2000, prot. n. 2586, l’Autorità Portuale di Marina di Carrara ha brevemente riepilogato i termini della questione ed ha osservato che il documento stipulato il 10 maggio 2000 era certamente un atto pubblico attestante la volontà delle parti ma esso aveva “un contenuto diametralmente opposto a quello stipulato il 3.11.99 il quale è chiarissimo e quindi privo di una possibile equivoca interpretazione (laddove specifica che “dal rapporto contrattuale è escluso il lavoro di costruzione di appartamenti in cooperativa”)”.

In ragione di quanto appena esposto, l’Autorità Portuale di Marina di Carrara ha ritenuto che la documentazione non fosse sufficiente a comprovare l’effettivo possesso dei requisiti necessari per l’aggiudicazione dell’opera e, con provvedimento del 7 luglio 2000, n. 2586, ha escluso la ricorrente dalla gara, giusta l’art. 10, comma 1, quater, della legge n. 109 del 1994.

L’Autorità Portuale di ***** di ******* ha, quindi, con provvedimento del 10 luglio 2000, n. 2595, escusso la fideiussione sostitutiva della cauzione provvisoria prodotta dalla ricorrente e, con provvedimento del 2 agosto 2000, n. 2919, ha comunicato all’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici l’esclusione della ricorrente ai fini della applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109 del 1994.

2. Avverso tali provvedimenti la ricorrente ha, quindi, proposto il ricorso in esame.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, la ALFA. s.r.l. ha censurato i provvedimenti impugnati lamentando “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10, comma 1 quater, 4 comma 7 e 8 comma della legge 109/94; dell’articolo 21 del d.lgs. 406/91; dell’articolo 29 e 31 del d.P.R. 34/2000, violazione e falsa applicazione dell’atto di regolazione dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici del 30 marzo 2000 numero 15, violazione dei principi in materia di partecipazione ed esecuzione dai pubblici incanti, eccesso di potere per carenza di presupposto, travisamento, illogicità, difetto di motivazione”.

La ricorrente assume che l’Autorità Portuale avrebbe fondato il provvedimento di esclusione sul tenore letterale dell’atto di cessione del 3 novembre 1999, senza tener conto della asserita reale volontà delle parti, ricavabile dal predetto atto e dal successivo atto pubblico del 10 maggio 2000. A conforto di tale tesi, la ricorrente ha affermato che la cessione del ramo d’azienda non avrebbe avuto alcun utile significato per le parti ove detta cessione non avesse ricompreso anche la realizzazione degli appartamenti in cooperativa e la capacità tecnico-economica connessa alla loro esecuzione. Secondo la ricorrente, la cedente ALFA BIS s.r.l. avrebbe voluto riservare ad essa soli i proventi finanziari derivanti dai lavori compiuti prima della cessione, come chiarito dall’atto pubblico del 10 maggio 2000. La ricorrente ha sottolineato la necessità, peraltro affermata, anche dall’art. 1362 cod. civ., di interpretare il contratto non limitandosi al senso letterale delle parole, ma indagando quale sia stata la reale volontà delle parti, valutando a tal fine anche il comportamento complessivo posteriore alla conclusione del contratto.

Inoltre, secondo la ricorrente, l’Autorità Portuale non solo – come ha fatto – avrebbe dovuto chiedere integrazioni e chiarimenti in ordine alla documentazione inizialmente prodotta dalla ricorrente, ma avrebbe dovuto tener conto di quella successivamente inviata e confermare l’aggiudicazione ad essa.

Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni.

Come correttamente evidenziato dall’Autorità Portuale di Marina di Carrara, l’atto di cessione del ramo di azienda dalla ALFA BIS s.r.l. alla ALFA. s.r.l. del 3 novembre 1999 è chiarissimo nell’indicare che l’appalto relativo alla realizzazione degli appartamenti in cooperativa in Catania, doveva ritenersi escluso dalla cessione medesima, né a diversa conclusione si può pervenire in base al successivo atto del 10 maggio 2000 che, ancorché denominato “rettifica di atto di cessione di ramo d’azienda” risulta essere un atto modificativo del precedente atto del 3 novembre 1999 atteso che espressamente riconduce all’interno dell’indicata cessione anche quell’appalto relativo agli alloggi in corso di realizzazione in Catania che ne era espressamente escluso dall’atto del 3 novembre 1999.

Né giova alla ricorrente il richiamo all’art. 1362 cod. civ..

Ribadendo un noto principio generale, la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di interpretazione del contratto – che costituisce operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione – ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev’essere peraltro verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell’art. 1363 c.c., e dovendosi intendere per «senso letterale delle parole» tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato” (così Cass. sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28479; conforme Cass., sez. III, 27 ottobre 2004, n. 20791; Cass., sez. lav., 16 agosto 2004, n. 15949; Cass., sez. III, 29 luglio 2004, n. 14495) e che “in tema di ermeneutica contrattuale, la norma di cui all’art. 1362 c.c., nel sancire, al 1º comma, la necessità di indagare sulla comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole usate, non svaluta l’elemento letterale del negozio, ma ribadisce, per converso, che, ove il dato letterale riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti (senza che esso contrasti con lo spirito della convenzione negoziale), una diversa interpretazione non è ammessa, poiché soltanto la mancanza di chiarezza, precisione ed univocità delle espressioni letterali adottate dalle parti nella redazione del testo negoziale legittimano l’interprete alla adozione di altri – e sussidiari – canoni ermeneutici, del pari indicati dal ricordato art. 1362; consegue che, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento dell’attività interpretativa del giudice è costituito dalle parole e dalle espressioni adottate dalle parti, la cui chiarezza ed univocità (dimostrativa di una intima ed incontroversa ratio contrahendi) obbliga l’interprete ad attenervisi strettamente, senza sovrapporre la propria, soggettiva opinione all’effettiva volontà dei contraenti” (così Cass., sez. III, 4 maggio 2005, n. 9284; conforme anche Cass., sez. III, 12 aprile 2005, n. 7522).

Ne deriva che, risultando chiara ed in equivoca la lettera dell’atto del 3 novembre 1999, non v’era necessità di ricorrere ad atri criteri interpretativi.

Ad ulteriore chiarimento della pur chiara volontà delle parti, inoltre, si pongono le circostanze – dedotte dalle resistenti e non contraddette in alcun modo dalla ricorrente – che le imprese riunite esecutrici degli appartamenti in Catania si sono sciolte il 29 novembre 1999 – ossia posteriormente all’atto di cessione del ramo di azienda – con la partecipazione della ALFA BIS s.r.l. e non già della cessionaria ALFA. s.r.l. e che il certificato di regolare esecuzione dei lavori è stato rilasciato il 2 maggio 2000 alla ALFA BIS s.r.l. e non già alla cessionaria odierna ricorrente.

Ne deriva che l’atto del 10 maggio 2000 deve essere considerato a tutti gli effetti quale atto modificativo del precedente atto del 3 novembre 1999 con la conseguenza che al momento della gara la ALFA. s.r.l. non poteva avvalersi del requisiti derivanti alla ALFA BIS s.r.l. per effetto della realizzazione degli appartamenti in cooperativa in Catania e non era, quindi, in possesso dei requisiti richiesti dalla lettera di invito ed innanzi richiamati.

Conclusione questa che non è minimamente inficiata dall’atto di regolazione dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici 30 marzo 2000, n. 15 che, non solo non ha alcun rilievo ai fini dell’apprezzamento della legittimità degli atti, ma risulta eccentrica rispetto alla fattispecie in esame, presupponendo che – sia pur tardivamente – sia stata dal concorrente dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. Né è di ausilio il richiamo all’art. 21 del d. lgs. n. 406 del 1995, atteso che la stessa ricorrente riconosce che la committente ha operato in conformità alla indicata disposizione – richiedendo chiarimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione prodotta originariamente – dolendosi poi solo dell’asserita omessa considerazione delle risultanze emergenti dalla ulteriore documentazione prodotta, là dove – in realtà – la doglianza investe la valutazione di tale ulteriore documentazione non conforme agli ingiustificati desiderata della ricorrente.

Il motivo di ricorso, pertanto, è completamente destituito di fondamento.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ALFA. s.r.l. ha lamentato la “violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’articolo 10 comma 1 quater della legge 109/94, dell’atto di regolazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 30 marzo 2000 numero 15, eccesso di potere per carenza di presupposto, travisamento, illogicità, violazione degli articolo 7 e seguenti della legge 241/90 – mancata comunicazione dell’avvio del procedimento”.

Assume la ricorrente che l’Autorità Portuale di Marina di Carrara non potesse escutere la cauzione e dare comunicazione all’Autorità di vigilanza per i provvedimenti di cui all’art. 4, comma 7°, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 8, comma 7°, della legge n. 109 del 1994, in quanto per tali misure sarebbe necessario un intento fraudolento da parte delle imprese.

Ritiene la ricorrente che la ratio dell’art. 10, comma 1 quater della legge n. 109 del 1994 sarebbe quella di evitare che vengano rilasciate dichiarazioni mendaci o non veritiere, con la conseguenza che l’escussione della cauzione e le sanzioni dell’Autorità di vigilanza non potrebbero essere irrogate ove i documenti prodotti dal concorrente non siano ritenuti idonei dalla Committente, nonostante l’assenza di qualsiasi intento fraudolento.

Inoltre, la ALFA. s.r.l. ha affermato di aver posto la stazione appaltante nella condizione di valutare sin dall’inizio il possesso dei requisiti, producendo l’atto di cessione del 3 novembre 1999, per cui l’eventuale carenza documentale doveva essere rilevata dalla Committente prima dell’aggiudicazione, operando pertanto l’eventuale carenza quale causa di esclusione che non avrebbe dato luogo alla applicazione dell’art. 10, comma 1 quater della legge 109 del 1994.

Da ultimo, la ALFA. s.r.l. lamenta che l’Autorità Portuale non avrebbe dato comunicazione dell’avvio del procedimento per la escussione della cauzione, con conseguente violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, sul presupposto che l’applicazione della sanzione della escussione metta capo ad un procedimento diverso ed autonomo rispetto a quello di gara.

Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni.

La semplice lettura dell’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni evidenzia che ai fini dell’applicazione delle sanzioni da esso previste non occorre alcun dolo o consilium fraudis, risultando sufficiente – come nel caso in esame – che dalla documentazione prodotta dal concorrente non risulti il possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti che lo stesso ha dichiarato di possedere.

È altresì infondato anche il profilo di doglianza secondo il quale l’Autorità Portuale avrebbe dovuto rilevare prima dell’aggiudicazione la carenza dei requisiti, escludendo la ricorrente dalla gara, senza giungere alla escussione della garanzia ed alla segnalazione all’Autorità di vigilanza.

Infatti, le modalità di svolgimento della gara prevedono che la stazione appaltante si limiti a verificare la sussistenza di tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara, provvedendo alla verifica delle stesse solo nei confronti dei soggetti sorteggiati ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater, ovvero nei confronti dell’aggiudicatario e del secondo graduato. Ne deriva che l’Autorità Portuale non aveva alcun obbligo di esaminare immediatamente la rispondenza al vero delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, con conseguente infondatezza della doglianza ora in esame.

Infine, è infondata anche l’ulteriore censura che si incentra sull’asserita autonomia procedimentale della escussione della garanzia e con la quale si lamenta l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

Tale autonomia non sussiste atteso che l’escussione della cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza per i provvedimenti di cui all’art. 4, comma 7, e l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 4, comma 8, della legge n. 109 del 1994, sono previste direttamente dalla norma – art. 10, comma 1 quater della medesima legge n. 109 del 1994 – quale adempimenti meramente consequenziali alla riscontrata carenza in capo al concorrente dei requisiti dichiarati. Non sussisteva, pertanto, alcun onere di comunicazione di avvio del procedimento.

Ne deriva che il motivo è completamente destituito di fondamento.

3. Il ricorso va, pertanto, respinto.

4. Le spese di giudizio seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana – Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ALFA. s.r.l. a corrispondere a ciascuna delle parti costituite le spese di giudizio che liquida nell’importo di € 2.000,00 (duemila) per ciascuna parte.

Così deciso in Firenze, in Camera di Consiglio, il 20 febbraio 2008.

F.to *************ò Presidente

F.to Eleonora di Santo Consigliere rel. est.

F.to **************** Direttore della Segreteria Depositata in Segreteria il 15 APRILE 2008

Firenze, lì 15 APRILE 2008

il direttore della segreteria

F.to ****************

Lazzini Sonia

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