Diritto alla prededuzione per i danni subiti e per le spese sostenute dagli ausiliari del giudice

Gloria Gatti 11/03/14
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Il tema della responsabilità civile e penale di professionisti che vengano chiamati a rivestire, in forza di un decreto di nomina da parte del Tribunale, la funzione di pubblico ufficiale da tempo suscita grande interesse da parte della dottrina e della giurisprudenza, che hanno tracciato con esattezza i confini della diligenza richiesta per l’adempimento dell’incarico e le conseguenze dallo stesso derivanti in caso di negligenza;  minore interesse, invece ha suscitato in dottrina il tema di danni occorsi o spese sostenute dai medesimi soggetti che hanno svolto con diligenza il mandato conferito, e che a causa dello stesso si siano trovati a subire un pregiudizio. Ci si propone quindi di analizzare se tali danni e spese siano debiti di massa e se debbano essere posti a carico della procedura in prededuzione ex art 111 L.F.

In forza di Leggi speciali o di normative codicistiche il privato o il professionista al quale viene conferito un incarico da parte della Pubblica Amministrazione riveste temporaneamente e occasionalmente la qualifica di pubblico ufficiale.

Trattasi di munus publicum conferito per incarico.

Sono pubblici ufficiali, quindi, per tutto il periodo di durata dell’incarico, il CTU, il curatore fallimentare[1], il custode giudiziario, l’amministratore giudiziario [2], il tutore, l’amministratore di sostegno, 

Tali munera, benché caratterizzati da un rapporto di ausiliarietà con l’amministrazione, sono nettamente al di fuori di un rapporto di servizio o di natura professionale poiché agiscono come longa manus della Pubblica Amministrazione, nella maggioranza dei casi degli organi giudiziari.

In molteplici i settori si sta affermando il principio secondo il quale non rileva la natura privata o pubblica del soggetto, ma solo il fatto che questi agisca nell’interesse della collettività (funzione pubblica), anche se non assoggettato al potere autoritativo dell’amministrazione (in tal senso Cons. St. ad. Plen. n. 4/1999).

I soggetti privati tuttavia non godono delle stesse garanzie riconosciute ai pubblici ufficiali o ai pubblici dipendenti quale ad esempio la tutela riconosciuta dall’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dispone, al comma 1, che “le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato……”.

Norma che non è applicabile in ai munera conferiti per incarico.

Tra le norme regolanti i munera conferiti per incarico non contengono disposizioni in merito alle spese o ai danni subiti a causa dell’incarico occasionale.

L’eclatante vuoto legislativo che darebbe luogo a un vuoto di tutela è stata colmata ritenendo applicabile ai professionisti che agiscono come ausiliari del giudice è data dall’art. 1720 cod. civ. che prevede che “il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico.”

L’applicabilità della citata norma è stata riconosciuta con la sentenza n. 10680 del 1994 dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, sulla scorta della quale hanno, poi, in senso conforme fatto seguito le sentenze della Cassazione Civile, sezione I, n. 16845 del 2004, e n. 23138 del 2004, che si allegano per comodità di lettura.

In materia esiste poi, un parere della Corte dei Conti, n. 69/96 , che parimenti allego, richiamato anche dalle succitate sentenze della Suprema Corte.

In dottrina, invece, si segnala a supporto l’articolo “Sorte delle spese legali sostenute dal curatore fallimentare per la difesa in un giudizio di accertamento di responsabilità penale, Paola Filippi in “Il fallimento n. 11/2005 pag. 1246.

Per completezza si segnala che non si sono, invece, ravvisati precedenti in senso contrari.

In estrema sintesi la comune ratio contenuta nei sopra citati precedenti,  trova il suo fondamento nel fatto che  l’art 111 L.F. riconosce la prededuzione  per le spese ed i debiti contratti per l’amministrazione del fallimento, ossia nell’interesse della massa dovendosi applicare la norma di cui all’art 1720 cod. civ. in via analogica.

La tutela è tuttavia riconosciuta per spese sostenute in stretta dipendenza dall’adempimento dei propri obblighi.

[1][1] Art 30 L.F.

 

[2][2] Art. 93 disp att. c.c.

 

Gloria Gatti

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