Diritti degli azionisti di società quotate: chiarimenti e semplificazioni in vista per la partecipazione alle assemblee

Redazione 21/03/12
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Anna Costagliola

Nella seduta del 16 marzo scorso, il Consiglio dei ministri ha dato il via libero alle modifiche delle norme relative all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Deve ricordarsi come con la direttiva 2007/36/CE, relativa appunto «all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate», il legislatore europeo abbia ha introdotto una disciplina finalizzata a realizzare il rafforzamento della partecipazione assembleare degli azionisti di società che hanno sede in uno Stato membro e le cui azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato od operante in uno Stato membro. Obiettivo è stato quello di favorire una più intensa partecipazione degli azionisti alla vita della società e, in particolare, l’esercizio del voto (anche transfrontaliero). L’intervento legislativo coinvolge, in sintesi, i temi dell’informazione preassembleare, delle modalità di esercizio del diritto di voto, ammesso anche in via elettronica e per corrispondenza, della previsione dei diritti degli azionisti di inserire nuovi punti all’ordine del giorno e di presentare eventuali proposte di deliberazioni, dell’esercizio del voto per delega, prevedendosi l’abrogazione dei limiti al conferimento della delega e la necessità di prevenire eventuali conflitti di interesse, dei requisiti per l’esercizio fiduciario del voto; della rendicontazione e della pubblicazione dei risultati della votazione. Ciascuna delle prerogative riconosciute agli azionisti è esercitabile attraverso mezzi di comunicazione a distanza, al fine di garantire l’effettività dei diritti partecipativi e l’esercizio transfrontaliero del diritto di voto.

La direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 27/2010 che, oltre a recare significative modifiche al T.U. sull’intermediazione finanziaria (D.Lgs. 58/1998), è intervenuto anche sulle norme del codice civile disciplinanti l’assemblea nelle società per azioni.

Il recepimento della direttiva sui diritti degli azionisti deve invece essere inquadrato nell’ambito dell’ avvenuta presa di coscienza ad opera del legislatore, prima europeo e poi nazionale, da un lato, della partecipazione sempre più ampia da parte di investitori internazionali al capitale sociale delle società, dall’altro, delle potenzialità informative derivanti dall’utilizzo della rete internet, con il conseguente annullamento delle distanze, materiali e culturali, che ostacolavano in passato il compiuto esercizio dei diritti azionari e la capacità degli azionisti di partecipare attivamente agli eventi assembleari.

I dati fino ad oggi acquisiti evidenziano come dalle nuove norme sia derivata una partecipazione notevolmente maggiore degli azionisti alle assemblee e una migliore percezione della governance delle società quotate italiane. In particolare, la nuova disciplina ha consentito agli investitori istituzionali, italiani ed esteri, di esercitare più agevolmente i relativi diritti amministrativi, con un sensibile miglioramento dell’efficienza del sistema finanziario nel suo complesso. Tuttavia, la concreta applicazione della normativa in oggetto non ha mancato di evidenziare alcune criticità per risolvere le quali il Governo ha predisposto uno schema di decreto correttivo che mira anche ad eliminare incertezze interpretative e difetti di coordinamento della normativa.

Tra le modifiche previste dallo schema di decreto correttivo si segnalano in particolare tre aspetti:

1) l’estensione del meccanismo della record date alla legittimazione all’intervento e al voto nelle assemblee speciali qualora gli strumenti finanziari rilevanti siano negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Deve ricordarsi, in proposito come in base alla regola della record date (art. 83sexies, comma 2, TUF) la legittimazione alla partecipazione alle assemblee delle società quotate e di quelle ammesse nei sistemi multilaterali di negoziazione si acquisisce sulla base delle evidenze contabili risultanti, presso l’intermediario che tiene il dossier dell’azionista, al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell’assemblea in prima o unica convocazione;

2) la riscrittura della disciplina del diritto di porre domande prima dell’assemblea;

3) la revisione delle disposizioni relative alle pubblicazione della relazione finanziaria annuale.

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