Il diniego di concessione della cittadinanza italiana, in virtù dell’articolo 9, comma 1, lett. f), della Legge n. 91/1992, fondato sulla presenza di precedenti penali e sull’omessa autodichiarazione dei medesimi, risulta legittimo poiché l’atto di concessione rappresenta un esercizio discrezionale di “alta” amministrazione, destinato a tutelare l’interesse pubblico alla coesione sociale e alla sicurezza. La dichiarazione non veritiera riguardo ai precedenti penali comporta l’inidoneità a comprovare una completa integrazione nella comunità nazionale, giustificando il rigetto dell’istanza pure in assenza di condanna penale passata in giudicato. La gravità della patologia psichiatrica dell’istante non costituisce, di per sé, un ostacolo insuperabile alla concessione; tuttavia, deve essere valutata alla luce dell’effettiva capacità di adesione ai valori costituzionali. Il check giurisdizionale risulta arginato alla verifica della legittimità, congruità e motivazione dell’atto, astenendosi da qualsiasi sindacato sul merito discrezionale dell’Amministrazione. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.
Indice
- 1. La vicenda
- 2. La cittadinanza quale atto discrezionale di alta amministrazione
- 3. Rilevanza della motivazione e valutazione dei pregiudizi penali
- 4. La patologia psichiatrica e i valori costituzionali
- 5. Equità e disparità di trattamento
- 6. Implicazioni pratiche per l’avvocato moderno
- 7. Principio di diritto ricavabile
- 8. Normativa e giurisprudenza rilevante
- 9. Conclusione
- Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
1. La vicenda
Il pronunciamento che analizziamo origina dal ricorso interposto da un cittadino straniero che si è visto respingere l’istanza di cittadinanza italiana in virtù dell’articolo 9, comma 1, lettera f), della Legge n. 91/1992, disposizione che disciplina la concessione per residenza decennale legale. Il diniego si basa sul rilevamento di precedenti penali, insieme all’omessa autodichiarazione dei medesimi, considerati sintomo di una non completa integrazione nella comunità nazionale. Il ricorrente, affetto da una grave patologia psichiatrica (psicosi schizofrenica paranoide), contestava sia la valutazione discrezionale effettuata dall’Amministrazione che l’apparente disparità di trattamento rispetto ai genitori, pure essi destinatari di cittadinanza.
Il T.A.R. del Lazio rigetta il ricorso considerando che, al momento della presentazione della domanda, il ricorrente aveva dichiarato il falso in merito ai precedenti penali, comportamento suscettibile di integrare un valido motivo di rigetto ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, pure a prescindere dalla configurabilità del reato di falso. Il Tribunale amministrativo evidenzia che detta omissione risulta indicativa di una non completa assimilazione dei principi di integrazione sociale e giuridica necessari per acquisire la cittadinanza. Simmetricamente, la malattia psichiatrica, per quanto grave, non preclude di per sé la legittimità del diniego amministrativo, specialmente dove sussistono concreti elementi che indicano una possibile difficoltà di adesione ai valori costituzionali espressi dall’articolo 1 della Costituzione della Repubblica Italiana. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.
Immigrazione, asilo e cittadinanza
Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.Paolo Morozzo della RoccaDirettore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.
Paolo Morozzo della Rocca | Maggioli Editore
58.90 €
2. La cittadinanza quale atto discrezionale di alta amministrazione
La pronuncia chiarisce il quadro generale definendo l’atto di concessione della cittadinanza come “atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione” (Consiglio di Stato, sezione III, 7 gennaio 2022, n. 104), soggetto a un accurato bilanciamento tra l’interesse pubblico da tutelare (vale a dire la coesione sociale e la sicurezza giuridica) e il diritto soggettivo del richiedente. In dettaglio, la norma applicabile (articolo 9, comma 1, lettera f), Legge n. 91/1992) richiede “almeno dieci anni di residenza legale” quale presupposto base per avanzare la domanda; tuttavia, la concessione resta subordinata a una valutazione discrezionale della “piena adesione ai doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale” (Consiglio di Stato, sezione III, 23 luglio 2018, n. 4447). Per l’effetto, il giudice amministrativo ha un potere di sindacato limitato al controllo di legittimità, verificando che l’Amministrazione motivi in modo logico e coerente il diniego (Consiglio di Stato, sezione III, 16 novembre 2020, n. 7036).
3. Rilevanza della motivazione e valutazione dei pregiudizi penali
Il T.A.R. rileva come l’ampiezza dell’onere motivazionale vari in ragione della natura e della gravità del reato, e anche della tempistica rispetto all’istanza di cittadinanza. Invero, “nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato, l’obbligo motivazionale relativo al diniego può essere meno stringente rispetto a quello applicabile in caso di mera comunicazione di notizia di reato o denuncia” (Consiglio di Stato, sezione I, 4 aprile 2022, n. 713, nonché Consiglio di Stato, sezione II, 31 maggio 2021, n. 4151). Ciò significa che la valutazione amministrativa non deve operare in modo automatico o aprioristico, bensì in modo specifico e proporzionato.
Nella fattispecie esaminata, la documentazione ha mostrato come il ricorrente non abbia dichiarato i propri precedenti penali nell’istanza presentata, mentre gli accertamenti comprovano la sussistenza di condanne penali significative (articolo 610 c.p., reato di tentata violenza privata). Il T.A.R. ha ulteriormente rilevato che il fratello convivente presenta un suo personale fascicolo penale, con condanne e procedimenti per reati contro la persona e la Pubblica Amministrazione. Detti elementi cementano il convincimento che l’Amministrazione abbia agito nell’ambito della propria discrezionalità, con motivazione coerente e circostanziata.
Potrebbero interessarti anche:
4. La patologia psichiatrica e i valori costituzionali
Il verdetto riconosce l’importanza di tutelare soggetti con disabilità ovvero gravi patologie, bensì puntualizza che tale condizione non comporta un’automatica esclusione dalla cittadinanza se non trova riscontro in un effettivo impedimento all’adesione morale e civile ai valori costituzionali. Il richiedente deve comprovare, pure con valutazioni prognostiche, di potersi integrare completamente nella società senza elementi di inaffidabilità (Consiglio di Stato, sezione III, 14 febbraio 2017, n. 657). Il T.A.R. respinge, pertanto, la tesi secondo cui la schizofrenia paranoide costituirebbe una causa sufficiente di ingiustificato diniego.
5. Equità e disparità di trattamento
Uno dei rilevanti profili di discussione afferisce alla presunta disparità di trattamento rispetto ai genitori del ricorrente, ai quali era stata concessa la cittadinanza in condizioni a prima vista analoghe. Il Tribunale ha motivato come detta comparazione non tenga conto delle differenti situazioni personali e penali, rimarcando che il trattamento non è stato diseguale, bensì tiene conto di ogni singola posizione specifica, come emerge dalla ponderata discrezionalità dell’Amministrazione.
6. Implicazioni pratiche per l’avvocato moderno
Le indicazioni estrapolabili da questa sentenza sono molteplici e strategicamente rilevanti per l’attività difensiva in tema di cittadinanza:
- È imperativo che l’avvocato verifichi con estrema attenzione la completezza e la veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni del proprio assistito in sede di istanza, prevenendo così fondate ragioni di reiezione.
- In presenza di precedenti penali emerge la necessità di contestualizzare e documentare ogni elemento possibile di attenuazione o riabilitazione del soggetto, con particolare riguardo a patologie ovvero difficoltà personali, dirigendo la difesa verso un approccio integrativo e umanistico.
- È fondamentale comprendere che la discrezionalità amministrativa non risulta assoluta bensì soggetta a sindacato giurisdizionale nei limiti della coerenza, proporzionalità e motivazione, per cui ogni atto deve essere accuratamente analizzato e, se del caso, impugnato in modo tecnico e mirato.
- L’avvocato deve tenere presente l’importanza della facoltà di reiterazione dell’istanza di cittadinanza, che permette di riproporre la domanda una volta modificate le condizioni oggettive, offrendo una prospettiva di evoluzione difensiva anche dopo un diniego.
7. Principio di diritto ricavabile
La concessione della cittadinanza italiana costituisce un atto discrezionale di alta amministrazione, la cui legittimità viene rimessa a un equilibrio tra interesse pubblico alla coesione sociale e diritti soggettivi del richiedente. In tale contesto la presenza di precedenti penali, unita all’omessa dichiarazione dei medesimi, integra un legittimo motivo ostativo, rilevante pure ai fini della valutazione dell’integrazione sociale e del rispetto dei valori costituzionali. La patologia psichiatrica dell’istante non determina automatico diniego, risultando necessario un giudizio prognostico teso a valutare la reale capacità di adesione a valori siffatti. Il sindacato del giudice amministrativo si limita a appurare la congruità, la logica e l’adeguatezza della motivazione, non potendo sostituirsi all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione.
8. Normativa e giurisprudenza rilevante
- Articolo 9, comma 1, lett. f), L. n. 91/1992: Disposizioni sulla concessione di cittadinanza per residenza decennale.
- Articolo 75, D.P.R. n. 445/2000: Nullità della dichiarazione non veritiera.
- Articolo 1 della Costituzione Italiana: Fondamenti costituzionali e valori di cittadinanza.
- Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104: Discrezionalità nella concessione della cittadinanza.
- Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2018, n. 4447: Valutazione discrezionale e motivazione.
- Cons. Stato, sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036: Controllo di legittimità dell’atto amministrativo.
- Cons. Stato, sez. I, 4 aprile 2022, n. 713: Onere motivazionale in presenza di sentenze penali.
- Cons. Stato, sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151: Contestualizzazione del diniego.
- Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657: Valutazione prognostica di affidabilità.
- T.A.R. Lazio, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022 e 20023 del 2023, come riportato nel precedente consolidato.
9. Conclusione
La sentenza del T.A.R. Lazio del 05 settembre 2025 argomenta e approfondisce le dinamiche che si intrecciano tra discrezionalità amministrativa e tutela giurisdizionale nell’ambito della concessione della cittadinanza italiana, consolidando l’importanza del rispetto delle regole formali, della completa e corretta motivazione, come anche della considerazione globale dell’individuo, senza tuttavia derubricare i concreti rischi di marginalità che derivano da precedenti penali e comportamenti non integrativi. La legittimazione ad agire per il lawyer moderno si arricchisce in tal modo di nuove prospettive interpretative nella finalità di esercitare il controllo difensivo in questo contesto delicato, conciliando efficacemente interesse pubblico e diritti soggettivi.
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento