Decreto sviluppo-bis (D.L. 179/2012): le modifiche apportate dalla legge di conversione in tema di pratiche commerciali scorrette, appalti e conferenza di servizi

Redazione 03/01/13
Scarica PDF Stampa

Anna Costagliola

Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, contiene numerose disposizioni in materia di attuazione dell’Agenda digitale italiana, di promozione della dotazione infrastrutturale italiana, di sostegno all’apparato produttivo nonché in materia di disciplina dei servizi pubblici locali. Costituendo la naturale prosecuzione del primo provvedimento sulla crescita, le norme di questo secondo decreto puntano, in modo ambizioso, a fare del nostro Paese un luogo nel quale l’innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese.

Il provvedimento-bis è stato convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 dello scorso 18 dicembre, la quale ha apportato alcune importanti modifiche al testo originario. 

Tra le principali novità, vanno segnalate le seguenti:

a) individuazione di una nuova ipotesi di pratica commerciale qualificata come scorretta ai sensi del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005). All’art. 21 del Codice del consumo viene infatti inserito il comma 4bis in base al quale è considerata scorretta «la pratica commerciale che richiede un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi» (articolo 15, comma 5quater);

b) istituzione, in tema di appalti pubblici,  dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (art. 33ter). Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’anagrafe e di aggiornare annualmente i dati identificativi. L’inadempienza dell’obbligo è causa di nullità degli atti adottati e comporta responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili. Sempre in tema di appalti pubblici, è stata modificata la disciplina in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione prevista dal Codice dei contratti pubblici. Per le opere realizzate nell’ambito dell’appalto poste in esercizio prima della collaudazione, l’esercizio protratto per oltre un anno determina lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell’ente aggiudicatore, ferma restando una quota massima del 20% che è svincolata all’emissione del certificato di collaudo (articolo 33quater). Infine, in sede di conversione del decreto è stato previsto che a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2013, l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione relative alla procedura;

c) modifica della disciplina in tema di conferenza di servizi, al fine di superare l’eventuale dissenso espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza. Entro 30 giorni dalla rimessione della questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri viene indetta una riunione con la partecipazione delle amministrazioni interessate; in tale riunione i partecipanti devono formulare specifiche indicazioni per individuare una soluzione condivisa. Se l’intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori 30 giorni, è convocata una seconda riunione per concordare interventi di mediazione. Ove non sia raggiunta un’intesa, in ulteriori 30 giorni le trattative sono finalizzate a individuare i punti di dissenso. Se all’esito di tali trattative l’intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere adottata, con la partecipazione del Presidente della regione o della provincia autonoma interessata.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento