Decreto sulle semplificazioni e imprese, nuovi criteri guida per la compensazione degli oneri amministrativi

Redazione 27/01/12
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Lilla Laperuta

Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell’ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. Lo chiarisce l’art. 3, comma 1, del decreto sulle semplificazioni oggi al tavolo del Consiglio dei ministri per l’approvazione.

Le strategie di qualità normativa (better regulation) approdate nel «Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea» adottato (nel quadro della strategia di Lisbona) nel 2007 dalla Commissione europea hanno posto quale obiettivo prioritario la riduzione del 25% degli oneri predetti in quanto evidenziati quali principali fattori che ostacolano lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI). Ciò anche in conformità ai risultati della consultazione relativa allo “Small business act” del 2008, documento del quale lo Statuto d’impresa di cui alla L. 180/2011 si preoccupa di garantire la piena applicazione. 

Di più: secondo le stime della Commissione europea al raggiungimento della riduzione del 25% degli oneri amministrativi dovrebbe conseguire un incremento del prodotto interno lordo dell’1,5%. È indubbio che, grazie alla riduzione degli adempimenti amministrativi, il personale delle imprese potrà dedicare più tempo alle attività fondamentali dell’impresa, con conseguente diminuzione dei costi di produzione e maggiore concentrazione su attività innovative e di investimento  che possono migliorare la produttività e la competitività generale.

In coerenza con gli obiettivi strategici di qualità normativa fissati in sede europea la L. 180/2011 ha introdotto  all’art. 8, comma 1, Il principio di compensazione, secondo cui negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi di carattere generale non potranno essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri.

A tal fine il decreto sulle semplificazioni, sostituendo il comma 2 del citato art. 8, all’art. 3 ha previsto che entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni statali devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell’anno precedente; inoltre, per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, entro 90 giorni dalla pubblicazione della suddetta relazione, regolamenti per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi.

I regolamenti dovranno essere adottati in ossequio ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari nonché alla dimensione dell’impresa e al settore di attività;

b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate;

c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative;

e) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

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