Danno erariale richiesto ad un preposto all’ufficio delibere e copia di un Comune, il quale, nonostante fosse ben consapevole del termine indicato nell’atto di precetto per il pagamento di un risarcimento del danno imputato al Comune stesso, rimaneva comp

Lazzini Sonia 13/04/06
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Nonostante la trasmissione di documentazione tra uffici interni di uno stesso ente potrebbe essere effettuata anche in mezz’ora, l’imputato avrebbe impiegato ben 22 giorni: palese risulta la violazione delle più elementari regole della diligenza e degli obblighi derivanti dal rapporto di servizio
 
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Calabria, con la sentenza numero 978 del 17 ottobre 2005 si occupa di un danno erariale  richiesto a un a seguito di un incidente stradale occorso ad un cittadino  su strada comunale a causa di un tombino scoperto
 
In questo caso pero’ all’imputato non viene richiesto quanto il Comune ha dovuto sborsare a titolo di risarcimento del danno, ma la maggior somma che l’amministrazione si è trovata a pagare per il fatto che, l’imputato, all’epoca dei fatti preposto all’ufficio delibere e copia, aveva trasmesso all’ufficio tecnico gli atti necessari per la procedura solo il 4 gennaio 2000, cioè solo il giorno precedente alla scadenza dei termini.
 
La condanna da parte dell’adito giudice contabile si basa sulle seguenti considerazioni:
 
< E’ coerente con le risultanze in atti quanto affermato dalla Procura in ordine alla condotta posta in essere dal convenuto.
 
Dagli atti emerge inequivocabilmente che il preposto all’ufficio delibere e copia, trasmetteva, con ingiustificato ritardo, all’ufficio tecnico comunale la deliberazione di riconoscimento del debito adottata dal Comune di Siderno in data 30 novembre 1999. 
 
Infatti il convenuto, nonostante detta delibera fosse divenuta esecutiva sin dal 18 dicembre 1999, la trasmetteva solo il 4 gennaio 2005 e quindi solo il giorno prima del termine intimato per il pagamento.
 
Pertanto, il conventuo ha indubbiamente agito in violazione delle più elementari regole della diligenza e degli obblighi derivanti dal rapporto di servizio>
 
Relativamente alla presenza della colpa grave, così affermano i giudici:
 
< Nella sua qualità di responsabile dell’ufficio delibere e copie avrebbe dovuto trasmettere con sollecitudine all’ufficio tecnico comunale la delibera n. 109/99 per consentire la predisposizione di tutti i documenti necessari per la liquidazione della somma ingiunta.
 
Peraltro, tale condotta appare ancora più rimproverabile e quindi connotata dalla colpa grave se si considera che, in data 6 dicembre 1999, l’avvocato dell’ente, nell’esprimere parere favorevole al pagamento, aveva auspicato una “pronta liquidazione ricordando che l’atto in oggetto scade il 5 gennaio 2000”.
 
Nè può avere efficacia esimente la circostanza addotta dal convenuto e cioè l’enorme mole di lavoro di quel periodo.
 
Al riguardo il Collegio ritiene che l’imputato, seppure carico di lavoro, avrebbe dovuto dare priorità alla delibera 109/99 poichè in essa era stabilito di riconoscere e di liquidare il debito della ditta danneggiata
 
Ciò in considerazione dei criteri di economicità ed efficienza cui la pubblica amministrazione deve necessariamente informarsi e cui lo sforzo di diligenza del pubblico impiegato deve tendere. >
 
 
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA             978/2005
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai magistrati
Dott. ***************               Presidente
 
Dott **************                    Referendario
Dott. ***********                        Referendario rel.
 
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 11602 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti dei sig. **** ANTONIO, nato a Martore il 3 ottobre 1945 e residente in Siderno alla via Ionio 10, rappresentato e difeso dagli avv.ti ************** ed ************** e nello studio di questi elettivamente domiciliati in Siderno alla via Amendola n., 65.
 
Visto l’atto introduttivo del giudizio, depositato in data 2 dicembre 2004.
 
Letta la memoria di costituzione del convenuto
 
Uditi, alla pubblica udienza del 15 luglio 2005, il relatore dott. ***********, l’avv. ************** e **************, nell’interesse del convenuto ed il Pubblico ministero, nella persona del dott. ************
 
Esaminati gli altri atti e documenti di causa.
 
FATTO
Con atto di citazione, depositato il 2 dicembre 2004, la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio l’odierno convenuto al fine di sentirlo condannare al pagamento di € 798,64 in favore del comune di Siderno.
 
Questi i fatti:
 
Con sentenza n. 605 del 1999, il Tribunale di Locri condannava il comune di Siderno al risarcimento del danno subito dal sig. **** Saverio a seguito di un incidente stradale occorso su strada comunale a causa di un tombino scoperto.
 
La sentenza, munita di atto di precetto, veniva notificata al comune di Siderno in data 5 novembre 1999; con la predetta intimazione si richiedeva la complessiva somma di £. 63.369.898 con l’invito al comune di pagare entro 60 giorni.
 
Nonostante l’avvenuto riconoscimento del debito, giusta procura del 30 novembre 1999, a causa di lungaggini burocratiche, l’atto di liquidazione è stato emesso solo in data 19 gennaio 2000 e l’ordinativo di spesa nel febbraio successivo.
 
Nel frattempo, poiché il termine fissato nell’atto di precetto era scaduto, il sig. **** procedeva proponendo atto di pignoramento.
 
La procedura esecutiva, tuttavia, sebbene dichiarata estinta per l’intervenuto pagamento, si concludeva con la condanna del comune di Siderno al pagamento delle ulteriori spese, quantificate in £. 1.546.400.
 
Dall’istruttoria è emerso che il ritardo nella liquidazione della somma è stato causato dal sig. **** Antonio il quale, preposto all’ufficio delibere e copia, aveva trasmesso all’ufficio tecnico gli atti necessari per la procedura solo il 4 gennaio 2000, cioè solo il giorno precedente alla scadenza dei termini.
 
Alla luce di quanto evidenziato, la procura requirente ha ritenuto che l’ulteriore somma pagata dal comune di Siderno costituisca un danno all’erario causato dalla condotta gravemente colposa dell’odierno convenuto.
 
Ed infatti il ****, nonostante fosse ben consapevole del termine indicato nell’atto di precetto per il pagamento del danno rimaneva completamente inerte sino al giorno prima della scadenza.
 
Peraltro, nella delibera era espressamente previsto di dar incarico al responsabili dell’U.t.c. di liquidare il debito e di trasmettere la delibera stessa all’Ufficio di ragioneria.
 
A ciò, aggiunge parte attrice, nonostante la trasmissione di documentazione tra uffici interni di uno stesso ente potrebbe essere effettuata anche in mezz’ora, il **** avrebbe impiegato ben 22 giorni.
 
In considerazione dell’enorme mole di lavoro il Procuratore, ha chiesto al collegio di valutare la sussistenza di valide ragioni per far uso del potere riduttivo.
 
Con memoria depositata il 15 giugno 2005, si sono costituiti gli avv.ti ************** ed ************** nell’interesse del convenuto **** eccependo in via preliminare la prescrizione dell’azione contabile sulla considerazione che l’invito a dedurre non abbia alcuna efficacia interruttiva del termine prescrizionale; sempre in via preliminare i difensori del convenuto considerano inadeguata la determinazione del danno, in considerazione alla disposizione contenuta dall’art. 11 commi 5 e ss. della l. 413/91.
 
Infatti all’avv. ****************, la banca avrebbe effettuato una ritenuta di £. 220.000 con la conseguenza che la somma effettivamente liquidata ammonterebbe ad € 685,02.
 
Peraltro, sulla base del concetto della finanza allargata, da detta somma andrebbe sottratta ulteriore tassazione sino a giungere alla somma di € 569,14.
 
Nel merito il difensore del convenuto eccepisce che nella seduta comunale del 30/11/1999, il consiglio, oltre ad adottare la delibera di riconoscimento del debito, adottava anche la delibera n. 107 di assestamento generale del bilancio 1999.
 
Detta deliberazione, divenuta esecutiva soltanto il 27 dicembre 1999, era certamente propedeutica al riconoscimento del debito fuori bilancio.
 
Ciò posto, nessun pagamento poteva avvenire prima di tale data. 
 
Le suddette considerazione sono state opposte dai difensori al fine di valutare la sussistenza della colpa grave.
 
 A ciò aggiungono una folta attività espletata dal **** in quel periodo.
 
Per i suddetti motivi hanno concluso per il rigetto della domanda.
 
Alla pubblica udienza il difensore del ****, riportandosi a quanto già eccepito e dedotto in memoria di costituzione, ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
 
Il rappresentante dell’ufficio di procura ha ribadito la fondatezza delle contestazioni formulate in atto di citazione.
 
DIRITTO
In via preliminare il Collegio deve scrutinare l’eccezione di prescrizione dell’azione contabile formulata dal convenuto sulla considerazione che l’invito a dedurre non possa configurare un atto interruttivo della prescrizione. 
 
Si richiama, al riguardo, la ormai copiosa giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono pronunciate in materia con le sentenze n. 14/QM/2000 e n. 6/QM/2003.
 
In esse è stato testualmente affermato che “al Pubblico Ministero contabile, pur se esso agisce nell’interesse dell’ordinamento, è direttamente affidata la tutela della gestione della finanza pubblica in generale e della pubblica amministrazione danneggiata in particolare” della quale ultima vengono curati “gli interessi patrimoniali”, che “l’invito a dedurre… non produce ex se alcun effetto interruttivo della prescrizione” dato che tale effetto non “gli viene attribuito da alcuna norma del vigente ordinamento”, ma che “quando l’invito a dedurre contenga nella sua contestualità gli elementi di cui agli art. 1219 e 2943 c.c., contiene la dimostrazione della volontà di ottenere la realizzazione del credito e, come tale, si colloca nella stessa prospettiva dell’atto di citazione, poiché serve a rendere effettivo il conseguimento dell’obiettivo della tutela del pubblico erario…”.
 
Tali argomentazioni sono state recentemente riprese in considerazione dal supremo consesso contabile con la sentenza n. 1/2004/QM che ha dichiarato inammissibile la riproposta questione di massima in ordine alla valenza interruttiva della prescrizione dell’invito a dedurre. 
 
Pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi che la prescrizione sia stata validamente interrotta, avendo l’invito a dedurre tutte le caratteristiche della costituzione in mora, e l’esplicito richiamo agli art. 1219 e 2943 del c.c.. 
 
2) Passando all’esame del merito, il Collegio deve vagliare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità contabile.
 
2.1) E’ coerente con le risultanze in atti quanto affermato dalla Procura in ordine alla condotta posta in essere dal convenuto.
 
Dagli atti emerge inequivocabilmente che il sig. ****, preposto all’ufficio delibere e copia, trasmetteva, con ingiustificato ritardo, all’ufficio tecnico comunale la deliberazione di riconoscimento del debito adottata dal Comune di Siderno in data 30 novembre 1999. 
 
Infatti il convenuto, nonostante detta delibera fosse divenuta esecutiva sin dal 18 dicembre 1999, la trasmetteva solo il 4 gennaio 2005 e quindi solo il giorno prima del termine intimato per il pagamento.
 
Pertanto, il **** ha indubbiamente agito in violazione delle più elementari regole della diligenza e degli obblighi derivanti dal rapporto di servizio.
 
2.2) Altresì certa è la sussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave.
 
Nella sua qualità di responsabile dell’ufficio delibere e copie avrebbe dovuto trasmettere con sollecitudine all’ufficio tecnico comunale la delibera n. 109/99 per consentire la predisposizione di tutti i documenti necessari per la liquidazione della somma ingiunta.
 
Peraltro, tale condotta appare ancora più rimproverabile e quindi connotata dalla colpa grave se si considera che, in data 6 dicembre 1999, l’avvocato dell’ente, nell’esprimere parere favorevole al pagamento, aveva auspicato una “pronta liquidazione ricordando che l’atto in oggetto scade il 5 gennaio 2000”.
 
Nè può avere efficacia esimente la circostanza addotta dal convenuto e cioè l’enorme mole di lavoro di quel periodo.
 
Al riguardo il Collegio ritiene che il ****, seppure carico di lavoro, avrebbe dovuto dare priorità alla delibera 109/99 poichè in essa era stabilito di riconoscere e di liquidare il debito della ditta ****.
 
Ciò in considerazione dei criteri di economicità ed efficienza cui la pubblica amministrazione deve necessariamente informarsi e cui lo sforzo di diligenza del pubblico impiegato deve tendere. 
 
Inoltre, così come evidenziato in citazione, la trasmissione di atti interni tra uffici della stessa amministrazione è una operazione che richiede pochissimo tempo di talché la lentezza che ha caratterizzato la condotta del **** configura senz’altro un elemento sintomatico della gravità della sua condotta.
 
A ciò si aggiunge che era facilmente immaginabile da parte dell’odierno convenuto la circostanza che un ritardato adempimento sarebbe stato foriero di danno all’erario. .
 
2.3) Tale condotta ha causato un danno all’erario nei termini indicati in atto di citazione..
 
Il Collegio infatti non condivide le eccezioni formulate, al riguardo, dalla difesa
 
Va detto, infatti, che il danno risarcibile è quello concreto ed attuale, di talchè ogni eccezione relativa ad eventuali detrazioni potenziali e non provate, non può trovare accoglimento.
 
Nella fattispecie il danno all’erario è rappresentato dalla ulteriore condanna del Comune al pagamento dell’ulteriore somma pari a £. 1.546.400, condanna seguita all’ulteriore azione legale (esecutiva) intrapresa dal **** a seguito della deliberazione di riconoscimento del debito.
 
2.4) Altresì sussistente è il nesso eziologico tra la condotta gravemente colposa del **** ed il suddetto danno.
 
Il ****, infatti, noncurante le scadenze ed i termini tassativamente previsti per il pagamento del debito, trasmetteva la delibera con ingiustificato ritardo, impedendo all’Ufficio tecnico comunale la liquidazione del debito nel termine ingiunto. Tale circostanza determinava il **** ad intraprendere nuova azione legale che si concludeva con la condanna del comune al pagamento di ulteriore £. 1.546.400.
 
Per i suddetti motivi il Collegio ritiene il convenuto responsabile del danno all’erario contestato e, vista l’esiguità della somma non ritiene necessario applicare il potere riduttivo.
 
P.Q.M.
 
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando
 
condanna
 
il convenuto **** al pagamento di €. 798,64 oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’ effettivo depauperamento sino al soddisfo ed agli interessi dalla data della pubblicazione della sentenza.
 
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro * 208,86 * * duecentootto/86 *.
 
Così deciso nella camera di consiglio del 15 luglio 2005.
 
L’estensore                                                           Il Presidente
 
f.to Dott. ***********                                    f.to dott. ***************
 
 
 
Depositata in Segreteria il 17/10/2005 
 
                                                                                  IL DIRIGENTE
 
                                                                       f.to ************** ********
 
 

Lazzini Sonia

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