Dal 18 ottobre in vigore le regole del Garante della Privacy per l’attuazione della trasparenza

Redazione 27/08/13
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Lilla Laperuta

Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto, n. 193 è stato pubblicato il regolamento n. 1/2013 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all’organizzazione e attività dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013. In particolare l’art. 26 del regolamento prevede che l’obbligo in capo al Garante di pubblicare i documenti, le informazioni o i dati previsti comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza. Il Garante, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito istituzionale del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto del regolamento, il Garante indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Solo in presenza di motivate esigenze di riservatezza o di segreto istruttorio, il Garante può differire, totalmente o parzialmente, con provvedimento motivato, la pubblicazione dei suddetti documenti.

 

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