Covid e responsabilità della PA: la Cassazione SS.UU. sulla giurisdizione

Le Sezioni Unite chiariscono che le domande risarcitorie per omissioni nella gestione Covid rientrano nella giurisdizione esclusiva del TAR.

Redazione 30/01/26
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Con l’ordinanza n. 1952/2026, le Sezioni Unite affrontano il delicato tema delle azioni risarcitorie promosse dai familiari delle vittime del Covid-19, stabilendo a quale giudice spetti decidere sulle omissioni della pubblica amministrazione. Per supportare i professionisti, abbiamo pubblicato il “Formulario commentato del risarcimento del dannodisponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -SS.UU. civ.- ordinanza n.1952 dep. il 29-01-2026

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Indice

1. Una controversia simbolo: le vittime del Covid e la domanda di giustizia


L’ordinanza delle Sezioni Unite civili (pubblicata il 29 gennaio 2026) nasce da un regolamento preventivo di giurisdizione proposto da numerosi ricorrenti, familiari di persone decedute durante la pandemia. Essi avevano avviato un giudizio civile dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
La pretesa si fondava su una serie di omissioni e violazioni imputate allo Stato e alla Regione Lombardia: mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, inadeguata preparazione del sistema sanitario, insufficienza di posti letto e dispositivi di protezione, oltre alla mancata istituzione della “zona rossa” nella bergamasca. Per supportare i professionisti, abbiamo pubblicato il “Formulario commentato del risarcimento del danno” disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Il nodo centrale: diritti fondamentali e riparto di giurisdizione


La questione sottoposta alla Corte non riguarda ancora il merito della responsabilità, bensì l’individuazione del giudice competente: giudice ordinario o giudice amministrativo?
I ricorrenti sostenevano che l’azione fosse riconducibile alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., e dunque spettasse al giudice civile, poiché non si chiedeva un sindacato sull’esercizio del potere discrezionale, ma la tutela di diritti soggettivi primari, come il diritto alla salute (art. 32 Cost.).
Le amministrazioni convenute, invece, eccepivano che la controversia investisse direttamente l’organizzazione del servizio sanitario nazionale e la gestione delle emergenze, materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Atto politico o funzione amministrativa? La Corte esclude l’insindacabilità


Un passaggio decisivo riguarda l’eccezione di “difetto assoluto di giurisdizione”, fondata sull’idea che alcune scelte pandemiche sarebbero atti politici non giustiziabili.
Le Sezioni Unite respingono tale impostazione, ricordando che l’atto politico è una nozione recessiva, limitata ai casi in cui l’azione pubblica sia “libera nel fine” e priva di vincoli normativi.
Nel caso della pandemia, invece, esistono parametri sovranazionali e nazionali (Regolamento sanitario internazionale, decisione UE 1082/2013, piani pandemici) che delimitano l’azione amministrativa. Ne deriva che la gestione sanitaria non può sottrarsi al controllo giurisdizionale.

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4. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul Servizio sanitario


Il cuore della decisione si concentra sul petitum sostanziale. Secondo la Corte, pur essendo formalmente prospettata come violazione di diritti soggettivi, la domanda risarcitoria è in realtà fondata sull’inefficienza e inadeguatezza dell’organizzazione amministrativa del servizio sanitario nazionale prima e durante l’emergenza.
Per questo trova applicazione l’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., che attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative ai servizi pubblici essenziali.
La Corte richiama espressamente Cass. SS.UU. n. 18540/2023, che aveva già riconosciuto la giurisdizione amministrativa per analoghe domande risarcitorie legate alla gestione dell’emergenza Covid.

5. Diritti fondamentali non bastano: conta la discrezionalità pubblica


Un chiarimento rilevante è che il coinvolgimento di diritti fondamentali non determina automaticamente la competenza del giudice ordinario.
Occorre verificare se il legislatore abbia predefinito in modo vincolato le modalità di tutela oppure se sia necessaria una mediazione discrezionale del potere pubblico. Nel contesto pandemico, la Corte afferma che tale mediazione è inevitabile: la tutela della salute passa attraverso scelte organizzative e bilanciamenti complessi, sindacabili davanti al giudice amministrativo.

6. Conclusioni operative: riassunzione davanti al TAR


Con l’ordinanza n. 1952/2026, le Sezioni Unite dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo. Le parti dovranno quindi riassumere il processo nei termini di legge davanti al TAR competente, che deciderà anche sulle spese del regolamento.
La pronuncia conferma un orientamento ormai consolidato: le azioni risarcitorie che investono l’organizzazione e la gestione del servizio sanitario pubblico, anche se collegate a diritti inviolabili, rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa.

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