Corte di Appello di Palermo sezione IV, Presidente Luzio , Estensore Di Marco , sentenza 31 marzo 2010 in tema di abusivismo edilizio.

sentenza 22/04/10
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La demolizione di un cavedio inserito nel prospetto di un edificio è soggetta al rilascio di permesso di costruzione.

Anche nel territorio siciliano ove opera la disciplina particolare dettata dalla legge regionale  n. 4 del  2003 la realizzazione di una veranda priva del carattere di precarietà, è soggetta al rilascio del permesso di costruzione.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza del 9 gennaio 2009 il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, dichiarava la B. *** colpevole delle contravvenzioni p. e p. dall’art.44 lett.b ) DPR 380/01 e dgli artt. 94 e 95 stesso decreto meglio descritte ai capi 1), 3) ed 4) della rubrica  per avere realizzato, in assenza di permesso di costruire e in zona sismica, in corrispondenza del prospetto dell’edificio sito in Palermo via *** n.2, la demolizione di una porzione di cavedio alta circa mt 2,50, con la conseguente variazione prospettica dell’edificio e la chiusura di una veranda in alluminio e vetri.

Per l’effetto, previa unificazione per continuazione dei reati ascrittigli e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il La B. veniva condannato alla pena di giorni quindici di arresto ed € 4.000,00 di ammenda.

Il Tribunale assolveva, invece, il predetto imputato dai reati a lui ascritti in relazione alla realizzazione di un cordolo in muratura in corrispondenza dello scivolo di ingresso al locale perché il fatto non era previsto dalla legge come reato.

Avverso la detta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato chiedendo l’assoluzioen del proprio assistito.

Citae le parti dinanzi questa Corte all’udienza del 31 marzo 2010, nella contumacia dell’appellante, esaurita la relazione dei fatti di causa, il rappresentante del PG e il difensore concludevano come da richieste trascritte in epigrafe.

Occorre premettere che in materia edilizia sono realizzabili con denuncia di inizio attività gli interventi di ristrutturazione edilizia di minore portata, ovvero che comportano una semplice modifica dell’ordine in cui sono disposte le varie parti dell’immobile, e con conservazione della consistenza urbanistica iniziale, classificabili diversamente dagli interventi di ristrutturazione edilizia descritti dall’art.10 comma primo lett.c) DPR 380/01 che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precdente, con aumento dielle unità immobiliari, o modifiche del volume, sagoma, prospetti o superfici, e per i quali è necessario il preventivo eprmesso di costruire.

Nel caso in esame, risulta evidente dalle positive fotografiche in atti l’avvenuta parziale demolizione del cavedio ( da intendersi, come già descritto dal Tribunale in sentenza, come una sorta di doccione in muratura che corre lungo il prospetto e che copre le grondaie e le tubazioni di scarico ) e la conseguente modifica del prospetto dell’edificio di che trattasi.

La sentenza impugnata deve essere confermata anche nella paret in cui ha ritenuto la sussistenza dei reati in contestazione in relazione alla avvenuta realizzazione della veranda poi dismessa dall’imputato.

A questo riguardo va osservato che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte Suprema, la realizzazione di una veranda, anche mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta già a concessione edilizia ed attualmente a permesso di costruire (vedi, tra le molteplici pronunzie, Cass., Sez. 3^:
18.9.2007, n. 35011, *******; 28.10.2004, ********; 27.3.2000, n. 3879, Spaventi).
Il medesimo orientamento si rinviene nelle decisioni dei giudici amministrativi (vedi Cons. Stato, Sez. 5^: 8.4.1999, n. 394 e 22.7.1992, n. 675, nonché Cons. giust. amm. sic., Sez. riunite, 15.10.1991, n. 345).
In particolare, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico- giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile.
 La L. 16 aprile 2003, n. 4 della Regione Siciliana, all’art. 20 assoggetta ad un particolare regime di asseveramento:
a) “la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie”;
b) la realizzazione di verande, definite come “chiusure o strutture precarie relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati”;
c) la realizzazione di altre strutture, comunque denominate (a titolo esemplificativo si fa riferimento a tettoie, pensiline e gazebo), che vengono assimilate alle verande, a condizione che ricadano su aree private, siano realizzate con strutture precarie e siano aperte almeno da un lato.
La norma in esame dispone altresì che:
aa) gli interventi dianzi descritti non sono considerati aumento di superficie utile o di volume ne’ modifica della sagoma della costruzione;
bb) “sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione”.

Le disposizioni regionali anzidette, procedendo alla identificazione in via di eccezione di determinate opere precarie non soggette a permesso di costruire, privilegiano il “criterio strutturale” (la circostanza che le parti di cui la costruzione si compone siano facilmente rimovibili) a discapito di quello “funzionale” (l’uso realmente precario e temporaneo cui la costruzione è destinata). Tali disposizioni, pertanto, non possono essere applicate al di fuori dei casi espressamente previsti vedi Cass., Sez. 3^: 25.10.2007, **********; 18.9.2007, n. 35011, *******; 4.10.2006, n. 33039, PM in proc. ********** ).

Nel caso in esame, come ancora una volta appare evidente dalle positive fotografiche in atti, la veranda in questione ( comunque non rivolta oggettivamente a soddisfare necessità contingenti e limitate nel tempo ) era realizzata con una struttura metallica infissa nel muretto preesistente e non può quindi considerarsi, per le modalità di realizzazione, “di facile rimozione”, essendo  stabilmente incorporata alle opere murarie già esistenti.

Correttamente il primo giudice ha affermato, pertanto, la sussistenza dei reati in contestazione appartenendo ai dati di comune conoscenza la sussistenza di specifici vincoli a tutela del rischio sismico sull’intero territorio del comune di Palermo.

Alla stregua di quanto finora esposto, apparendo generiche le ulteriori richieste formulate nell’atto di appello, segue la conferma della sentenza appellata e la condanna dell’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

                                   P.Q.M.

La Corte visti gli artt..605 e 592 c.p.p..

 Conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 9 gennaio 2009 appellata da ***** *** che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Palermo, 31 marzo 2010

Cons. est.                                                       Il Presidente

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