Contributi pubblici e riparto di giurisdizione

sentenza 14/04/11
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Nell’ipotesi di revoca di contributi pubblici per fatto imputabile al beneficiario deve riconoscersi, in ogni caso, la giurisdizione del Giudice Ordinario.

In particolare, nella fase procedimentale successiva all’attribuzione del contributo, il beneficiario risulta titolare di un diritto soggettivo avente ad oggetto la concreta erogazione delle somme disposte con tale finanziamento, con conseguente attribuzione della relativa giurisdizione al Giudice Ordinario per le controversie relative al pagamento degli importi dovuti, ovvero riconducibili ai provvedimenti di decadenza o di risoluzione con i quali la P.A. abbia ritirato la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, agli obblighi impostigli dalla legge o dalla convenzione posta a fondamento del rapporto di finanziamento.

Solo quando nella stessa fase procedimentale la P.A. si determini nel senso di non erogare il finanziamento già accordato, provvedendo, in sede di autotutela, ad annullare il predetto provvedimento per vizi di legittimità ovvero a revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico, il beneficiario può vantare una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio di detti poteri, con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.

N. 00874/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00398/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 398 del 2011, proposto da***

contro***

per l’annullamento

– del D.R.S. n. 582 del 15.09.2010 del Servizio Pianificazione e Programmazione del Comando del Corpo Forestale dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, pervenuto in data 11.11.2010;

– della relazione del 26.07.2010 della Commissione di verifica lavori.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Territorio e Ambiente e di Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana – Servizio Pianificazione e Programmazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Premesso che con D.D.G. n. 2529 del 18.11.2004 dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste veniva concesso al Comune ricorrente un finanziamento di Euro 1.713.134,01 per la realizzazione di “interventi di recupero di aree boscate, atti a favorire la biodiversità con investimenti silvo-colturali per indurre l’erosione, mirati al recupero di una efficiente funzione idrogeologica e di difesa del suolo – località *******, Nociara, ***** e ******” nell’ambito del POR Sicilia 2000-2006, misura 1.09;

Considerato che con il DRS n. 582/2010, quivi impugnato, è stata disposta la revoca parziale del superiore finanziamento “per grave negligenza e colpa imputabile al Comune”, il quale, secondo i risultati degli accertamenti effettuati dalla Commissione per la verifica dei lavori, subito dopo il collaudo delle opere avrebbe consentito il pascolo nelle aree interessate dalle nuove piantagioni, così impedendo l’attecchimento dell’impianto boschivo realizzato;

Ritenuto che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione;

Richiamato l’orientamento unanime della giurisprudenza che, nell’ipotesi di revoca di contributi per fatto imputabile al beneficiario, riconosce in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario;

Ritenuto, infatti, che nella fase procedimentale successiva all’attribuzione del contributo, il beneficiario risulta titolare di un diritto soggettivo avente ad oggetto la concreta erogazione delle somme disposte con tale finanziamento, con conseguente attribuzione della relativa giurisdizione al G.O. per le controversie relative al pagamento degli importi dovuti ovvero riconducibili ai provvedimenti di decadenza o di risoluzione con i quali la p.a. abbia ritirato la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, agli obblighi impostigli dalla legge o dalla convenzione posta a fondamento del rapporto di finanziamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 03 giugno 2010 , n. 3501; ma anche questo TAR Catania, sez. IV, 16 dicembre 2010, n. 4744);

Ritenuto che, solo quando nella stessa fase procedimentale la p.a. si determini nel senso di non erogare il finanziamento già accordato, provvedendo, in sede di autotutela, ad annullare il predetto provvedimento per vizi di legittimità ovvero a revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico, il beneficiario può vantare una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio di detti poteri, con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del G.A. (cfr. giurisprudenza già richiamata);

Considerato che, nel caso di specie, le ragioni della revoca non afferiscono all’esercizio del potere concessorio, ma concernono la fase di attuazione dell’intervento e l’esatto adempimento da parte del Comune beneficiario agli obblighi imposti dall’attuazione del progetto finanziato;

Ritenuto, dunque, che l’amministrazione regionale si è limitata a contestare al Comune ricorrente l’inadempimento a tali obblighi per grave negligenza e colpa, senza procedere ad alcuna nuova valutazione degli interessi pubblici sottesi al finanziamento;

Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale e che la causa deve essere riassunta davanti al giudice ordinario competente, entro il termine perentorio di cui all’art. 11, comma secondo, c.p.a.;

Ritenuto che le spese devono seguire la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

***************, Presidente

Dauno Trebastoni, Primo Referendario

***************, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

sentenza

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