Condominio: trasparenza e tutela della privacy nei chiarimenti del Garante

Redazione 05/05/14
Scarica PDF Stampa

Biancamaria Consales

Il Garante della privacy, in risposta ad alcuni quesiti proposti alla luce delle novità introdotte dalla L. 220/2012, ha chiarito quali dati possono essere trattati dall’amministratore di un condominio, senza eccedere alle finalità che esso deve perseguire per legge.

In particolare, l’Autorità garante ha ribadito che, in base alla disciplina privacy, l’amministratore condominiale può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire. Può, dunque, acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio, siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari, chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Può, altresì, chiedere, i dati catastali (la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune).

Non può chiedere, invece, perché eccedente, copia della documentazione(ad esempio, l’atto di compravendita in cui sono riportati i dati).

In merito, poi, alle informazioni relative alle “condizioni di sicurezza”, con l’entrata in vigore del cd. “Decreto Destinazione Italia”, i condòmini non dovranno più fornire alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, perché i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni dell’edificio.

Non sono mancati, infine, chiarimenti sul cosiddetto conto condominiale, che deve essere aperto e utilizzato dall’amministratore, e sul diritto di ciascun condomino di accedere alla relativa documentazione.

In particolare, a seguito della riforma, il Garante ha chiarito che nonostante il conto sia intestato al condominio i singoli condòmini sono ora titolari di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi e l’operato dell’amministratore mediante l’accesso in forma integrale, per il tramite dell’amministratore,  ai relativi estratti conto bancari o postali. Tale principio, già sancito in linea generale dal Garante nelle Linee guida in ambito bancario, riconosce infatti il diritto di ottenere “copia di atti o documenti bancari” senza alcuna limitazione, neanche nelle forme di un parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi.

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento