Con la sentenza numero 13659 del 13 giugno 2006, le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione permettono ad un danneggiato (persona giuridica o fisica) di richiedere il risarcimento del danno nei confronti della pa, senza obbligatoriamente chiedere

Lazzini Sonia 27/07/06
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Forse giova ricordare la differenza fra
 
Un provvedimento illegittimo: che va contro la norma
(sia essa comunitaria, statale, regionale o della lex specialis di gara)
 
da un provvedimento illecito: che produce un danno ingiusto ad altri
(concetto del neminem laedere di cui all’articolo 2043 del codice civile)
 
Merita unicamente osservare che una gara di appalto,sia essa di progettazione o di lavori, per la quale venga richiesto e ottenuto il risarcimento del danno, ma non il suo annullamento, rende INOPERANTE la polizza del progettista esecutivo in quanto nell’articolo 3 (come da schema del dm 123/2004) delle condizioni di polizza, si legge che:
 
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
a)     l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b)     la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
 
 
Questa considerazione resta comunque valida anche dopo l’entrata in vigore del codice dei contratti il quale, pur prevedendo a 60 gg dal 1 luglio 2006 (sic! prima dell’emanazione del relativo nuovo regolamento di attuazione) un’attivazione governativa per la redazione dei nuovi testi di fideiussioni e polizze, puo’ tuttavia permettere, ma solo per polizza car e quella dei progettisti esecutivi, che le amministrazioni accettino i testi come da dm 123/2004.
 
non e’ la stessa cosa invece per le cauzioni in quanto gli obblighi richiesti, artt. 75 e 113, sono diversi da quelli che erano elencati nella merloni e nel dpr 554/99
 
Si riporta la massima ufficiale di
Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza n. 13659 del 13 giugno 2006
 
 
Giurisdizione – giudice ordinario e giudice amministrativo – tutela risarcitoria 
Le sezioni unite fanno il punto sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in relazione alla tutela risarcitoria. Le sezioni unite affermano che quante volte si sia in presenza di atti riferibili oltre che ad una pubblica amministrazione a soggetti ad essa equiparati ai fini della tutela giudiziaria del destinatario del provvedimento e l’atto sia capace di esplicare i propri effetti perché il potere non incontra ostacolo in diritti incomprimibili della persona, la tutela giudiziaria deve essere chiesta al giudice amministrativo. Al giudice amministrativo potrà essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva. Ma la parte potrà chiedere al giudice amministrativo anche solo la tutela risarcitoria, senza dover osservare allora il termine di decadenza pertinente all’azione di annullamento. 
 
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SCHEMA TIPO 2.1
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI
 
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.
 
Art. 2 – Assicurato/Contraente
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l’Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.
 
Art. 3 – Condizioni di validità dell’assicurazione
La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all’art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all’art. 17.
 
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
c)     l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
d)     la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
e)     i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
 
In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
 

Lazzini Sonia

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