Ceto bancario

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Favorevole al ceto bancario: il Tribunale di Catania ha emesso un’importante sentenza di condanna di una società correntista al risarcimento in favore della Banca per lite temeraria; dichiarata “generica” l’eccezione di usurarietà se non indicato in quali trimestri ed in che misura; definita la non unicità dei conti correnti in presenza di precise condizioni

Il fatto

La Banca ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario.
In data 30.10.2018, il Tribunale di Catania, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha emesso la sentenza n. 4287/2018 con cui ha rigettato in toto l’opposizione e condannato la società correntista alle spese di causa ed al risarcimento in favore della Banca per lite temeraria.

La decisione

Tale Sentenza segna una decisa battuta di arresto per per il popolo dei correntisti che sempre più frequentemente si affidano ad atti di citazione impersonali, spesso non assistiti da perizie di parte e che presumono di poter affidare al Ctu l’onere di provare la pretesa postulata.

In tale Sentenza il Magistrato dà atto della indicazione nella contrattualistica dei tassi di interesse e delle altre condizioni economiche, ivi incluso della cms ritenuta “espressamente fissata” e dunque riconosciuta.

Importante anche la posizione assunta in merito alla presunta usurarietà: viene infatti dichiarata “generica” la deduzione in ordine al presunto superamento dei tassi fissati dalla L.108/96, giacchè il correntista non ha indicato in quali trimestri e in che misura la banca avrebbe applicato interessi superiori al limite fissato dalla citata normativa.

Un’altra importante pietra miliare viene posta in merito alla “unicità dei rapporti” che il Magistrato catanese esclude in quanto non riscontrata la “coincidenza della data di accensione del secondo rapporto con la data chiusura del primo” ed inoltre perchè “non è provato che il saldo del rapporto più risalente sia stato girocontato sul conto di più recente apertura” ed infine “per la mancanza del requisito di identità degli intestatari del primo e del secondo conto”.

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silvana mascellaro

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