Attuazione legge forense: pubblicati i due regolamenti del CNF sull’elezione dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina e sul procedimento disciplinare.

Redazione 03/04/14
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Anna Costagliola

Sono stati pubblicati i regolamenti attuativi della legge forense (247/2012) destinati a ridisegnare il sistema disciplinare degli avvocati sulla base delle previsioni del nuovo ordinamento professionale.

In particolare, il primo dei due regolamenti, n. 1/2014, reca norme in materia di elezione dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina (CDD), i nuovi organismi disciplinari istituiti su base distrettuale cui la legge di riforma dell’ordinamento forense ha demandato il potere disciplinare (art. 50 L. 247/2012).

Il nuovo sistema disciplinare introdotto dalla legge professionale forense va nella direzione volta ad affermare l’imparzialità dell’organo giudicante, eliminando ogni connessione tra eletto ed elettore, mentre restituisce all’Avvocatura il potere di scelta dei componenti dei CDD, laddove il D.P.R. 137/2012 (Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali) lo affidava al Presidente del Tribunale in una rosa di nominativi avanzata dai Consigli dell’Ordine.

L’art. 50 della legge forense, la cui rubrica è appunto dedicata ai Consigli Distrettuali di Disciplina, precisa che la composizione del nuovo organismo disciplinare è numericamente rappresentata da un terzo di tutti i componenti dei Consigli dell’Ordine del distretto, che saranno eletti secondo il regolamento appositamente approntato dal Consiglio Nazionale Forense. Detto regolamento (1/2014) disciplina appunto le modalità delle operazioni elettorali, specificando che, a garanzia della elisione di qualsivoglia legame tra eletto ed elettore, ogni C.O.A. potrà eleggere esclusivamente i propri iscritti.

In linea con quanto già stabilito dalla legge professionale, il regolamento precisa (art. 1) che il Consiglio Distrettuale di Disciplina è istituito presso ciascun Consiglio dell’Ordine distrettuale.
Si stabilisce altresì, confermando il dato normativo della L. 247/2012, che il numero complessivo dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina è pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell’Ordine del distretto, approssimata per difetto all’unità.
Nella composizione dei CDD dovrà essere rispettata la rappresentanza di genere, pena la invalidità delle elezioni (art. 12). I componenti saranno eletti dai consiglieri dei singoli Consigli dell’Ordine del distretto, che potranno esprimere preferenze per i 2/3 degli eligendi. Ogni elettore può votare per gli iscritti al proprio albo di appartenenza.

Non è infine consentita la candidatura ad elezioni presso un Foro diverso da quello in cui si è iscritti.

I CDD rimangono in carica 4 anni e i componenti per non più di due mandati. Sono stabilite incompatibilità tra la carica di consigliere distrettuale di disciplina e quelle di consigliere dell’Ordine o di consigliere del CNF.

Possono candidarsi tutti gli avvocati iscritti agli albi del distretto da almeno 5 anni,  che non abbiamo riportato condanne definitive superiori all’avvertimento o comunque non definitive superiori a quelle dell’avvertimento comminate nei cinque anni precedenti; non abbiano, nello stesso termine, subito condanne anche non definitive per reati non colposi; non si trovino in stato di esecuzione di pena detentiva, di misure cautelari o interdittive o comunque non abbiano riportato condanne per alcuni gravi reati.

La candidatura si avanza con una dichiarazione presso il proprio Consiglio dell’Ordine, entro 15 giorni dalla data delle elezioni, data che dovrà essere unica nel distretto.

Il regolamento disciplina anche i tempi della prima elezione, per permettere che al primo gennaio 2015, data di entrata in vigore del nuovo sistema disciplinare disegnato dalla L. 247/2012, i CDD siano insediati e operanti. A tale scopo, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale in carica, sentiti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine circondariali del distretto, fisserà entro il 30 giugno 2014 il giorno e l’orario di inizio delle operazioni elettorali che, ferma restando la contestualità di svolgimento in tutto il distretto, non potranno essere comunque successive alla data del 30 settembre 2014.

Per quanto riguarda invece il passaggio dal vecchio al nuovo regime dei procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2014, il regolamento prescrive il trasferimenti dai Consigli dell’Ordine al CDD, con comunicazione all’incolpato.

Del regolamento in oggetto, che va ad aggiungersi agli altri quattro precedenti di attuazione della legge forense, è stata posta in luce, soprattutto, la bontà del sistema elettorale individuato, che consente l’assoluta elisione del legame tra eletto ed elettore, conseguente al fatto che ogni C.O.A. potrà eleggere esclusivamente i propri iscritti talché i componenti del Foro che abbiano espresso, attraverso il Consiglio, un consigliere di disciplina non potranno mai esserne giudicati, stante l’incompatibilità determinata dalla legge e dal regolamento disciplinare. I Consiglieri Distrettuali di Disciplina possono essere infatti componenti del Collegio giudicante soltanto quando questo giudica un avvocato non appartenente al loro Foro.

Il regolamento entra in vigore il 15 aprile prossimo.

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