Ati: è sufficiente che la cauzione provvisoria sia sottoscritta dalla sola mandataria a condizione che la garanzia risulti intesta all’Ati stessa.

Lazzini Sonia 28/09/06
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Anche se nel bando non ci sono precisi riferimenti alla normativa vigente, va da sé che comunque il dettame della Legge prevale sulle norme della lex specialis
 
 
Il Tar Lazio, sezione di Roma con la sentenza numero 5424  del  1 1uglio 2005 ci insegna che:
 
  1. Nel procedimento di gara per l’aggiudicazione di lavori pubblici, è sufficiente che la polizza fideiussoria sia sottoscritta dalla sola impresa mandataria nel caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, posto che l’intestazione a nome dell’ATI è preordinata a garantire l’adempimento degli obblighi connessi alla partecipazione
 
  1. Il Raggruppamento resistente oppone che, in sede di presentazione della offerta, le Imprese ** hanno prodotto dichiarazione con allegato certificato SOA e Qualità resi autentici ai sensi del DPR 445/2000 con allegata copia del documento del legale rappresentante: tale controdeduzione non ha trovato smentita; inoltre viene rilevato come, essendo la mandante qualificata nella misura del 10% ex art. 95 del DPR 554/1999, l’Impresa ***, partecipante all’Ati,  non doveva possedere la certificazione di qualità ma, alla data della domanda di partecipazione e della offerta, era necessaria semplicemente la dichiarazione degli elementi minimi (10% di €. 5.663.686,60 = €. 566.368,60 pari alla classifica II incrementata del 1/5, ovvero anche classifica III).
 
  1. Il T.U. 28 dicembre 2000, n. 445, espressamente consente di produrre, il certificato SOA con dichiarazione di autenticità in calce allo stesso resa dall’interessata, con allegata copia del documento di identità
 
 
A cura di *************
 
R E P U B B L I C A   I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
 
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 12403 del 2004 proposto da Consorzio ****, rappresentato e difeso dall’Avv. **************** con domicilio eletto in Roma, Via di Villa Grazioli, 13 presso l’Avv. ****************;
 
   contro
 
– la Soc. ANAS S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi 12;
 
e nei confronti
 
della Soc. **** Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. ***************** con domicilio eletto in Roma, Via Valdagno, 22 presso la sua sede;
 
della Soc. **** S.r.l. e ****************************, non costituite in giudizio;
 
per l’annullamento
 
del provvedimento in data 4 ottobre 2004 con il quale è stato aggiudicato alla costituenda ATI **** Costruzioni S.r.l. – **** S.r.l. – **** Costruzioni, l’appalto dei lavori di completamento della variante alla S.S. 18 e 517 dal km. 19+300 della S.S. 517 allo svincolo di Buanabitacolo (escluso) – lotti di completamento tra lo svincolo di Sanza e la spalla B del viadotto Rio Torto km. 9+563, nonchè di ogni atto presupposto, collegato e comunque connesso e per quanto possano rilevare i verbali di gara e le determinazioni ivi assunte circa la ammissione della costituenda ATI poi rimasta aggiudicataria.
 
      Visti gli atti tutti della causa;
 
      Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
 
      Uditi nella pubblica udienza del 23 marzo 2005, relatore il Consigliere ************, gli avvocati come da verbale di udienza;
 
      Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
     L’ANAS ha indetto gara per l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c) della legge 11.2.1994 n. 109 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.
 
      A seguito dell’esperimento, aggiudicataria è risultata il costituendo ATI con mandataria la società **** Costruzioni s.r.l. (mandanti **** s.r.l. e **** Costruzioni s.r.l.), mentre in seconda posizione si è classificato il Consorzio ****.
 
      Con atto introduttivo notificato il 3.12.2004, depositato il successivo giorno 15, tale consorzio ricorrente chiede l’annullamento della disposta aggiudicazione, lamentando violazione della legge 11.2.1994, n. 109, e violazione della lex specialis, sulla base dei seguenti motivi di censura:
 
     1. – difetta nella dichiarazione resa dalle mandanti l’indicazione dell’impresa cui sarebbe stato attribuito il ruolo di mandataria;
 
     2. – la fideiussione prodotta, a titolo di cauzione provvisoria, benchè intestata alla costituenda ATI, risulta sottoscritta unicamente dalla ditta ****.
 
     3. – il beneficio della riduzione della cauzione per le imprese in possesso di certificato di qualità opera se posseduto da tutti i componenti, da comprovarsi mediante copia autentica della relativa certificazione di qualità (le copie esibite dalle imprese **** e **** sarebbero mere riproduzioni fotostatiche, mentre per la **** non sarebbe stato prodotto alcunchè);
 
     4. – gli attestati SOA di tutte le imprese della costituenda ATI aggiudicataria sono in copia fotostatica;
 
     5. – è stata omessa la produzione del modulo “GAP” prescritto a pena di esclusione.
 
      Resiste in giudizio l’Avvocatura statale in rappresentanza dell’ANAS.
 
      La mandataria controinteressata, come da vari scritti, oltre l’infondatezza, oppone inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, non potendo la ricorrente in ogni caso aggiudicarsi l’appalto con riguardo alla necessaria riformulazione della media in conseguenza dell’auspicata esclusione di essa aggiudicataria.
 
      La ricorrente ha replicato con la memoria versata il 17 marzo 2005.
 
      Alla pubblica udienza del 23 marzo 2005, sulle conclusioni rassegnate dai difensori la causa è stata trattenuta a decisione.
 
DIRITTO
 
     1. – Sostiene la ricorrente, che il Raggruppamento aggiudicatario dell’appalto lavori in contestazione, indetto dall’ANAS, doveva essere escluso per una pluralità di ragioni.
 
      E’ d’uopo preliminarmente prescindere dall’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, formulata dall’ATI controinteressata, in quanto il gravame merita di essere respinto.
 
     2. – Con un primo motivo di ricorso, la ricorrente ritiene che l’ANAS avrebbe violato l’art. 13, comma 5 della legge n. 109/94 e il punto III/2h del disciplinare di gara, il quale prescrive che “In caso di ATI costituenda, l’impegno formale di tutti i soggetti costituente il raggruppamento ad associarsi in caso di aggiudicazione dell’appalto, evidenziando l’Impresa che assumerà il ruolo di copogruppo”.
 
      L’assunto della ricorrente, secondo cui nella specie mancherebbe tale impegno da parte dell’ATI costituendo e l’indicazione della mandataria, non è condivisibile in punto di fatto perchè, come da dichiarazione resa in sede di gara, tale impegno risulta sottoscritto da tutte e tre le imprese associande, con la precisazione dei rispettivi ruoli assunti e, segnatamente per quanto qui rileva “Impresa **** Costruzioni S.r.l. (Mandataria)”.
 
      La censura mossa dalla ricorrente è, quindi, priva di fondamento per essere stato formalmente e sostanzialmente assolto l’onere prescritto.
 
     3. – Da disattendere è anche la seconda censura in base alla quale la ricorrente afferma che l’ATI aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara, perchè la polizza costitutiva della cauzione provvisoria prodotta è sottoscritta dalla sola impresa mandataria ****.
 
      Nello specifico la polizza è sottoscritta dalla **** Costruzioni s.r.l., ma intestata all’ATI “**** Costruzioni Capogruppo, ****, ****”.
 
      Sul punto è appena il caso di osservare come, nel procedimento di gara per l’aggiudicazione di lavori pubblici, è sufficiente che la polizza fideiussoria sia sottoscritta dalla sola impresa mandataria nel caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, posto che l’intestazione a nome dell’ATI è preordinata a garantire l’adempimento degli obblighi connessi alla partecipazione (Cons. St., V, 25 gennaio 2003, n. 356; C.S.I., 22 ottobre 2003, n. 333).
 
     4. – La terza doglianza muove dalla considerazione che il raggruppamento aggiudicatario doveva essere escluso poichè ha goduto del beneficio della riduzione del 50% della cauzione per le imprese in possesso di qualità, laddove l’Impresa **** non sarebbe in possesso di certificazione di qualità e le altre concorrenti avrebbero prodotto semplici fotocopie e non copie autentiche.
 
      Anche in questo caso quanto rilevato dalla ricorrente non risponde a realtà.
 
      Il Raggruppamento resistente oppone che, in sede di presentazione della offerta, le Imprese **** Costruzioni, **** e **** hanno prodotto dichiarazione con allegato certificato SOA e Qualità resi autentici ai sensi del DPR 445/2000 con allegata copia del documento del legale rappresentante: tale controdeduzione non ha trovato smentita; inoltre viene rilevato come, essendo la mandante qualificata nella misura del 10% ex art. 95 del DPR 554/1999, l’Impresa **** non doveva possedere la certificazione di qualità ma, alla data della domanda di partecipazione e della offerta, era necessaria semplicemente la dichiarazione degli elementi minimi (10% di €. 5.663.686,60 = €. 566.368,60 pari alla classifica II incrementata del 1/5, ovvero anche classifica III).
 
      Il senso reale della censura viene esplicitato dalla ricorrente nella memoria versata il 17.3.2005 (pag. 3), che è dirimente e secondo la quale “Quanto al primo profilo (requisiti di partecipazione), esso non è oggetto di censura alcuna, sicchè risulta del tutto ultroneo dedicarsi alla ricostruzione del regime normativo che regola la materia della qualificazione in rapporto alla partecipazione alle gare.
 
     Quanto al secondo profilo (requisiti per ottenere il dimezzamento della cauzione), mentre la avversa ricostruzione del quadro normativo è condivisibile, essa trascura del tutto di considerare il dato – di per sè decisivo – che la lex specialis contempla espressamente quale requisito essenziale per il dimezzamento della cauzione il possesso della certificazione di qualità e non della mera dichiarazione circa il possesso dei requisiti minimi. Questi ultimi sarebbero bensì sufficienti, a mente dell’art. 8, comma 11 quater L. 109/94, ma la lettera di invito ha imposto invece il possesso della certificazione di qualità, prescrivendo altresì che i concorrenti dovessero allegare copia autentica della relativa certificazione”.
 
     E’ reso, quindi, evidente come la ricorrente fornisca del bando una lettura parziale, avulsa dal quadro normativo di riferimento, nel senso che, essendo da esso previsto il possesso della certificazione di qualità e la copia autenticata, verrebbero dalla lex specialis escluse le previste forme legali dei requisiti minimi e di autocertificazione.
 
     Orbene, una siffatta interpretazione è palesemente erronea e non merita certo di ulteriore confutazione.
 
     5. – Quanto sopra detto consente di rigettare anche il quarto mezzo di gravame secondo cui gli attestati SOA di tutte le imprese della costituenda ATI aggiudicataria sarebbero semplici copie fotostatiche.
 
     Il T.U. 28 dicembre 2000, n. 445, espressamente consente di produrre, così come avvenuto in fattispecie da ognuna delle imprese, e non contrastato dalla ricorrente come modalità eseguita, il certificato SOA con dichiarazione di autenticità in calce allo stesso resa dall’interessata, con allegata copia del documento di identità.
 
     6. – Infine, non risulta corrispondente al vero neppure il quinto motivo di censura, il quale è fondato sull’asserzione che sarebbe mancata la produzione da parte dell’aggiudicataria del modulo GAP.
 
     Il Raggruppamento controinteressato ha versato in atti i modelli presentati ognuna delle tre imprese associande con in calce la sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte e tre le imprese.
 
Anche in tale circostanza non vi è replica alcuna.
 
     7.– Conclusivamente, il ricorso dev’essere respinto siccome infondato in punto di fatto e di diritto.
 
     Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
     Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, respinge il ricorso in epigrafe.
 
     Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese in lite, che si liquidano forfettariamente a favore dell’ANAS s.p.a. e della società controinteressata **** Costruzioni, in euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna parte.
 
     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
     Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2005.
 
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Vito Carella Estensore, relatore
 

Lazzini Sonia

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