Appunti sul negozio complesso

Bruno Enrico 15/03/07
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1.Negozio complesso come sotto-fattispecie del negozio misto. 2.Negozio complesso e collegamenti negoziali.
 
1.Negozio complesso come sotto-fattispecie del negozio misto. Il negozio complesso, di cui si tratta in questa sede, deve distinguersi dal cc.dd. atti (negoziali e non) soggettivamente complessi in cui i soggetti compiono atti di volontà i quali rimangono distinti a servizio di un unico interesse e la complessità dei quali consiste appunto nel fatto che le singole volontà non fondendosi ed avendo talora anche un peso diverso, concorrono ad un unico fine. Esempio tipico sono gli atti compiuti dall’emancipato, dell’inabilitato e dell’interdetto con l’assistenza, rispettivamente, dei curatori e del tutore (artt. 392 e 424 cc). Allo stesso modo deve distinguersi dalla c.d. fattispecie complessa con la quale si indicano più fatti che, o simultaneamente o scaglionati nel tempo, concorrono alla produzione di un determinato effetto.
Il negozio complesso secondo parte della dottrina, é un atto appartenente alla generale figura del negozio misto, mediante il quale le parti intendono realizzare congiuntamente gli effetti di due o più distinti schemi negoziali e come questo deve ovviamente sottostare al criterio di meritevolezza, in base all’art. 1322/2 cc. Nella (unica) causa del negozio complesso avviene un collegamento funzionalizzato alla operazione vista nella sua totalità. Parte della dottrina[1] differenzia il negozio complesso da quello misto sulla base dei criteri dell’assorbimento, per il primo, e della prevalenza, per il secondo: quando nello schema negoziale una tipologia causale é predominante e l’altro (o gli altri) ha (od hanno) carattere meramente accessorio, allora si é in presenza di un negozio complesso (criterio dell’assorbimento). Al contrario, quando le tipologie causali sono autonomamente riconoscibili pur se con la prevalenza di una di queste, si avrebbe un negozio misto tout court. Esempio classico il caso in cui un soggetto ospita gratuitamente nella propria casa di campagna dei sui amici e questi, al fine di non creare troppi oneri economici al loro ospitante rimborsano tutte o parte delle spese da questo sostenute: in tal caso si ha un comodato gratuito con le interferenze peculiari della locazione.
Il negozio complesso si caratterizza, in sostanza per il fatto che le parti hanno scelto gli effetti propri del tipo causale prevalente in cui gli effetti secondari contribuiscono in maniera più o meno determinante al risultato dell’operazione economica prefissata vista nella sua totalità. In ogni caso, a prescindere dall’accoglimento del criterio dell’assorbimento o di quello della combinazione da parte dell’interprete, quest’ultimo dovrà ricavare la discplina negoziale sulla base della effettiva operazione economica che le parti hanno inteso realizzare senza lasciarsi condizionare dal riferimento al tipo legale prevalente nonostante la presenza o il riferimento ad istituti tipizzati.
Il negozio complesso non può essere confuso con quello indiretto infatti in quest’ultimo gli effetti ulteriori (e quindi) indiretti si ottengono tramite la realizzazione degli effetti causali di un negozio tipico o tipizzato ma sono superati mediante l’utilizzo di espedienti e/o finalità che non modificano lo schema causale basilare ma che eccedono tale schema. Nel negozio complesso viceversa, la realizzazione degli schemi causali minoritari (nell’esempio fatto: i rimborsi delle spese per la casa di campagna), o di parte di essi, rafforza e non supera gli intenti delle parti riguardo lo schema causale prevalente (nell’esempio fatto: il comodato gratuito del bene agli amici dell’ospitante). Nel negozio complesso si ribadisce l’utilità degli schemi causali in esso impiegati mentre nel negozio indiretto lo scopo che si intende perseguire potrebbe realizzarsi anche tramite altre vie o espedienti.
 
 
2.Negozio complesso e collegamenti negoziali. Il collegamento negoziale realizza un’unica operazione economica tramite più negozi autonomi ad essa funzionalmente collegati. Parte della dottrina[2] distingue il collegamento volontario, quando l’aspetto prioritario delle parti é quello di subordinare la sorte di un negozio a quello di un altro, ed in tal caso le combinazioni possono essere le più disparate, dal collegamento funzionale in cui si ravvisa in modo chiaro l’esistenza di un fine pratico unitario verso cui tendono i singoli negozi (Ad es. negozi preparatori come l’opzione, prelazione, preliminare, procura rispetto al negozio che conclude definitivamente l’operazione economica). Ed in tale ultimo caso la vera causa dell’operazione é proprio il fine da realizzarsi che potrebbe più o meno coincidere con la causa del negozio principale o dominante. In tutti i casi le sorti di un negozio in termini di validità e/o efficacia condizionano le sorti degli altri.
Parte della dottrina[3] distingue il negozio complesso dal fenomeno del collegamento, specialmente quello volontario, poiché in questo vi é l’unicità della causa, “frutto della fusione di più tipi contrattuali presi nella loro interezza”. Il negozio complesso ed il collegamento negoziale quindi avrebbero in comune, da un punto di vista strutturale, le pluralità di elementi i quali si riflettono sopratutto sullo schema causale, ma il negozio complesso differisce dal collegamento tra negozi essenzialmente per l’unicità della causa come ribadito in giurisprudenza[4]. Col fenomeno del collegamento negoziale si realizza un’operazione economica complessa mediante i vari negozi, a cui, peraltro, possono fare capo singole ed autonome prestazioni, in quanto fattispecie complessa pluricausale, ciascuno dei quali realizza parte di quest’operazione, mentre col negozio complesso l’operazione, nelle sue articolazioni, viene realizzata all’interno di un unico negozio in quanto fattispecie monocausale. Da ciò, secondo autorevole giurisprudenza[5], consegue che in caso di comportamento irregolare o difettoso di una delle parti, inerente ad attività strumentali od intermedie, tali attività, dovendo essere correlate al complessivo contenuto contrattuale, se non incidono sulla causa negotii, ovvero se non producono conseguenze sul generale assetto negoziale, non sono causa di risoluzione del negozio. Tuttavia, in certi casi, possono sorgere difficoltà nel distinguere un collegamento negoziale da un (unico) negozio complesso: la valutazione va fatta caso per caso ed é opportuno valutare l’operazione sottesa non come operazione economica astrattamente considerata ma in termini di concreti scopi e finalità perseguite dalle parti. In altre parole, solo mediante la ricerca della causa, in senso soggettivistico, ovvero come funzione economico-individuale e non come astratta funzione economico-sociale si può raggiungere una più precisa qualificazione del fenomeno giuridico. Appare pertanto corretto, come fa la giurisprudenza da diverso tempo, utilizzare l’elemento causale come criterio di qualificazione del contratto riferito agli interessi effettivamente perseguiti dalle parti e non alle finalità negoziali tipiche ai fini di una più precisa individuazione del tipo o dei tipi negoziali nell’ambito di fattispecie complesse.  
 
 
Dr. Enrico Bruno
 
 


[1] G.Alpa – Istituzioni di diritto privato, UTET 2001, pag.
[2] M.Bianca – 3 Il Contratto, Giuffré 1994, pag.455
[3] F.Gazzoni – Manuale di diritto privato, E.S.I. 2001, pag. 800
[4] Cass. 27.04.1995, n.4645 – Cass. 17.03.1978, n.1346 – Cas. 2.07.1981, n4291 – Cass. 18.02.1977, n.751
[5] Cass. 24.04.1978 n.1929

Bruno Enrico

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