Appalto di servizio di pulizia: per verificare la conformità di un’offerta considerata anomala da parte dell’Amministrazione, il Consiglio di Stato incarica il Direttore dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Roma, o un funzionario dal medesimo all’u

Lazzini Sonia 31/05/07
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Merita di essere segnalata la decisione numero 1727 del 12 aprile 2007 per il seguente rinvio in essa contenuto:
 
<Il Collegio ritiene di dover disporre una verificazione in ordine alla offerta presentata dalla società appellante.
In particolare, occorre accertare se, in relazione al costo della manodopera per lo svolgimento del servizio di pulizia per ciascun immobile, essa abbia presentato un’offerta conforme o meno a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto.
Per tale verificazione il Collegio ritiene di incaricare il Direttore dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Roma, o un funzionario dal medesimo all’uopo delegato, affinché provvedano a depositare una relazione scritta nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente decisione, o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte.>
 
A cura di *************
 
                        REPUBBLICA ITALIANA                          N. 1727/07 ********
               IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                          N. 5981 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta          ANNO 2006 
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 5981/2006 proposto dalla SOCIETA’ COOPERATIVA ** rappresentata e difesa dagli avv.ti ************, ************** e ************* con domicilio eletto in Roma via della Scrofa, n. 47, presso l’avv. ************;
CONTRO
la PROVINCIA DI NOVARA rappresentata e difesa dagli avv.ti ****************** e ************* con domicilio eletto in Roma, via della Meloria, n. 52, presso l’avv. ****************** e la DITTA PULSAR non costituitasi;
per la riforma
della sentenza del TAR PIEMONTE-TORINO: Sezione II n. 1863/2006, concernente ESCLUSIONE DALLA GARA PER ANOMALIA DELL’OFFERTA.
Visto il ricorso con i relativi allegati,
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, il relatore Consigliere ************ e uditi, gli avv.ti ****** e ********;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. – Con determinazione dirigenziale n. 4251 del 13 ottobre 2005, l’amministrazione provinciale di Novara indiceva la procedura, con il sistema dell’asta pubblica, per l’aggiudicazione del contratto di appalto del servizio di pulizia degli uffici provinciali, per un importo a base di gara pari a € 289.000,00 (oltre IVA). Il criterio stabilito per l’aggiudicazione era quello del prezzo più basso. La società cooperativa **, partecipava alla gara risultando aggiudicataria provvisoria. Con comunicazione del Presidente di gara del 14 dicembre 2005, la società ricorrente veniva informata che l’offerta era risultata anomala e, pertanto, veniva invitata a produrre le giustificazioni, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 157/95. Con nota in data 15 dicembre 2005 la società presentava i chiarimenti richiesti.
Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 5449 del 22 dicembre 2005, la provincia di Novara provvedeva all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria.
Con tale determinazione, l’amministrazione appaltante non ha ritenuto di accettare le giustificazioni esposte e ha escluso dalla gara la società ricorrente, per la riscontrata anomalia dell’offerta.
2. – Con il ricorso dinanzi al TAR Piemonte, notificato il 21 febbraio 2006 e depositato il 2 marzo 2006, la società Cooperativa ** deduceva i seguenti motivi:
1° Violazione di legge in relazione agli artt. 23 e 25 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157. Eccesso di potere per erronea interpretazione e falsa applicazione del capitolato speciale d’appalto, nonché violazione dei principi di favor partecipationis e par condicio. Illogicità. Sviamento.
2° Violazione di legge con riferimento alla lex specialis di gara nonché all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Eccesso di potere per difetto di motivazione dell’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria della gara.
3° Violazione di legge articoli 1 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere per lesione dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo dell’interessato. Carenza di istruttoria procedurale.
3. – Si costituiva in giudizio la Provincia di Novara, con memoria del 7 marzo 2006, chiedendo che il ricorso venisse respinto.
Con sentenza in forma semplificata 18.4.2006 n. 1863 il TAR Piemonte, sez. II, respingeva il ricorso, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Con ricorso notificato il 28.6.2006 e depositato il 7.7.2006 la soc. Cooperativa ** ha proposto appello avverso la prefata sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’annullamento e/o la riforma, con ogni conseguente statuizione e, in particolare, la riammissione alla gara e l’aggiudicazione definitiva della stessa, con vittima delle spese ed onorari di giudizio.
Resiste all’appello la Provincia di Novara, che ne chiede la reiezione, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con decreto presidenziale n. 3487/06 è stata respinta la domanda di adozione di misure cautelari provvisorie.
Con ordinanza n. 4205/06 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di dover disporre una verificazione in ordine alla offerta presentata dalla società appellante.
In particolare, occorre accertare se, in relazione al costo della manodopera per lo svolgimento del servizio di pulizia per ciascun immobile, essa abbia presentato un’offerta conforme o meno a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto.
Per tale verificazione il Collegio ritiene di incaricare il Direttore dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Roma, o un funzionario dal medesimo all’uopo delegato, affinché provvedano a depositare una relazione scritta nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente decisione, o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte.
P.Q.M.
            Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, dispone gli incombenti istruttori (verificazione) di cui in motivazione, incaricandone il Direttore dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Roma o un funzionario dal medesimo delegato, con il compito di depositare una relazione scritta nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte.
Riserva all’esito ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.
            Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
            Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio in data 13.3.2007 con l’intervento dei Magistrati:
**************             Presidente
********************     Consigliere
************                Consigliere
*************             Consigliere
************              Consigliere estensore
 
L’ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE
f.to ************                                                       f.to **************
 
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12 aprile 2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to **************
 

Lazzini Sonia

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