Appalto di servizi: legittimo l’annullamento di un’aggiudicazione provvisoria con conseguente escussione della garanzia provvisoria (quale atto dovuto senza necessità di alcun accertamento sul dolo) per aver la ditta dimostrato il fatturato richiesto att

Lazzini Sonia 06/04/06
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Il Tar Lazio, sezione III Ter di Roma, con la sentenza numero 1933 del 14 marzo 2006, sottolinea che:
 
<Invero, come giustamente oppongono le controparti resistenti, il testo del punto III.2.1, lett. q), del bando (peraltro non impugnato), laddove richiede che si tratti del “valore di fatturato”, accompagnando tale dizione con l’inciso “al netto di IVA”, è chiaro nell’esigere che il concorrente faccia riferimento alle prestazioni generiche di attività di pulizia fatturate nel triennio 2002-2004, non potendo attribuirsi alla medesima dizione altro significato che quello dell’ammontare del fatturato stesso, da computarsi al netto di IVA. Ed è altrettanto chiaro che il relativo “valore” va tratto dalle risultanze di bilancio. Ciò del resto emerge dalle prescrizioni della lettera di invito, le quali proprio ai fini della verifica del possesso dei requisiti di gara richiedono, come si è visto, la produzione di copia autentica dei bilanci relativi al triennio 2002-2004; produzione che non avrebbe senso alcuno qualora la lex specialis consentisse di comprovare il requisito in parola attraverso la certificazione di regolare esecuzione>
 
ma di ancor maggiore spessore, appare il pensiero dell’adito giudice in merito alla legittimità dell’escussione della provvisoria, senza necessità di andare a verificare l’elemento psicologico del dolo
 
< L’escussione della cauzione provvisoria non si configura, difatti, quale provvedimento discrezionale; consiste, invece, in un atto puntualmente vincolato al mero riscontro, in sede di verifica delle dichiarazioni dell’aggiudicatario provvisorio, della “insussistenza o la carenza anche di uno solo dei requisiti”, come precisato dalla lettera d’invito (non impugnata), nella parte riportata al precedente paragrafo 1.1. Non abbisognava, pertanto, di particolare ed autonoma motivazione ulteriore rispetto a quella concernente l’esito della verifica e, conseguentemente, nessuna rilevanza poteva assumere al riguardo l’atteggiamento psicologico dell’aggiudicataria provvisoria non costituente parametro per l’applicazione della sanzione.>
 
 
a cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEZIONE III TER
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 11145/05 Reg. Gen., proposto da
 
**** s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio ed in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo con **** S.p.A., nonché da **** S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentate e difese dall’Avv. *************** ed elettivamente domiciliate con il medesimo in Roma, via Giovanni Pacini n. 25;
CONTRO
Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. ************* ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via Nomentana n. 303;
 
E NEI CONFRONTI
 
 
di Cooperativa di Lavoro **** s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio ed in qualità di mandataria dell’associazione temporanea con le imprese Consorzio **** Servizi Integrati, Consorzio Nazionale Cooperativa **** s.c., L’**** s.c. a r.l., Consorzio Italiano Cooperative L**** s.c., Cooperativa **** s.c. a r.l., rappresentata e difesa dagli ******************* e ************************, elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, via Antonio Bertoloni n. 26b;
 
per l’annullamento
del provvedimento comunicato con nota di Trenitalia S.p.A. 10 novembre 2005 prot. TRNIT-CORP n. 14039, con il quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione provvisoria del lotto n. 13 – Calabria e l’escussione della cauzione provvisoria; della predetta nota 10 novembre 2005 prot. TRNIT-CORP n. 14039; della nota di Trenitalia S.p.A. 21 novembre 2005 prot. TRNIT-CORP n. 14787; dei verbali di gara in parte qua; dell’aggiudicazione in favore di altro soggetto, ove disposta; di tutti gli altri atti e provvedimenti prodromici, connessi o comunque consequenziali, ivi compresa la richiesta, ove effettuata, di escussione della cauzione provvisoria;
del provvedimento di aggiudicazione del lotto 13 in favore dell’A.t.i. tra Cooperativa di Lavoro **** s.c. a r.l., Consorzio **** Servizi Integrati, Consorzio Nazionale Cooperativa **** s.c., L’**** s.c. a r.l., Consorzio Italiano Cooperative l**** s.c., Cooperativa **** s.c. a r.l., comunicato con nota di Trenitalia in data 13 gennaio 2006, e per la caducazione del contratto, ove stipulato.
 
Visti il ricorso con i relativi allegati ed il successivo atto contenente motivi aggiunti;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione e della controinteressata intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2006, relatore il consigliere ******************, uditi per le parti gli Avv.ti Perrettini, ******* e ******;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
Con ricorso notificato il 26 novembre e 9 dicembre 2005, depositato il 2 ed il 14 dicembre 2005, **** s.r.l., in proprio ed in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo con **** S.p.A. partecipante alla procedura ristretta indetta da Trenitalia S.p.A. per l’affidamento dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti, attività micromanutentiva, servizi collegati ed accessori, lotto 13 Calabria, aggiudicatario provvisorio, nonché **** S.p.A. hanno impugnato il provvedimento comunicato loro con nota 10 novembre 2005 prot. TRNIT-CORP n. 14039, con il quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e l’escussione della cauzione provvisoria per mancato riscontro del possesso in capo alla mandataria del requisito previsto dal punto III.2.1, lett. q), del bando (fatturato nel triennio 2002-2004 almeno di € 16.329.600,00, pari al 60% del valore annuo del lotto moltiplicato per 3,6), la predetta nota, la nota 21 novembre 2005 prot. TRNIT-CORP n. 14787, con cui la revoca è stata confermata, i verbali di gara in parte qua, l’aggiudicazione in favore di altro soggetto, ove disposta, e tutti gli altri atti e provvedimenti prodromici, connessi o comunque consequenziali, ivi compresa la richiesta, ove effettuata, di escussione della cauzione provvisoria.
A sostegno dell’impugnativa hanno dedotto:
1.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, D.Lgs. n. 157/95 e ss.mm.ii. e 22, D.Lgs. n. 158/95 e ss.mm.ii.; violazione e falsa applicazione della lex specialis; erroneità dei presupposti; carenza assoluta di istruttoria; illogicità manifesta; motivazione carente e perplessa; sviamento.
Ai fini della prova della capacità tecnica il punto III.2.1, lett. q), del bando prescriveva che i concorrenti avessero eseguito nel triennio 2002-2004 attività di pulizia per un “valore di fatturato” almeno pari a 3,6 volte il valore annuo del lotto [in caso di raggruppamento, tale requisito doveva essere posseduto dall’impresa mandataria in misura pari al 60%], onerandosi poi alla lett. s) i medesimi concorrenti a presentare l’elenco delle prestazioni per le quali si è dichiarato l’importo di cui alla lett. q). Da ciò appare chiaro che l’inciso “valore di fatturato” si riferisce all’importo dei servizi effettivamente resi nel triennio, da comprovarsi mediante esibizione delle attestazioni di regolare esecuzione da parte dei committenti.
La **** ha dichiarato l’importo, ben superiore a quello prescritto, di € 16.431.846,09 corrispondente alle prestazioni elencate e successivamente comprovate, ma Trenitalia ha disposto la revoca dell’aggiudicazione sulla base dell’errato presupposto che dai dati dei bilanci relativi agli anni 2002, 2003 e 2004 risultava un fatturato di 16,209.735, inferiore a quanto prescritto, mentre occorre aver esclusivo riguardo alle attestazioni di regolare esecuzione delle stazioni appaltanti, come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 157 del 1995, il quale esprime un principio generale rinvenibile anche nella normativa in materia di lavori pubblici (art. 18, co. 2, D.P.R. n. 34 del 2000). Infatti i certificati in parola comprovano non solo l’importo, ma anche la natura e la tipologia delle prestazioni effettivamente eseguite: Al contrario, i bilanci recano dati generici e non sempre registrano la produzione effettiva di quel periodo, dovendo essere ispirati ai principi di prudenza e ragionevolezza, sicché possono non esser contabilizzate attività non riconosciute o contestate o vi possono essere errori di contabilizzazione. Inconferente è perciò l’assunto di Trenitalia secondo cui il requisito consisterebbe nella sommatoria delle fatture evincibili dal conto economico del bilancio, tanto più che il bando non specificava che il “valore” di fatturato dovesse risultare dai bilanci.
2.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, D.Lgs. n. 157/95 e ss.mm.ii. e 22, D.Lgs. n. 158/95 e ss.mm.ii.;violazione e falsa applicazione della lex specialis; erroneità dei presupposti; carenza assoluta di istruttoria; illogicità manifesta; motivazione carente e perplessa; sviamento.
L’Amministrazione non ha contestato le risultanze del certificato fornito, anzi le ha ritenute conferenti, congrue ed esaustive, restando così comprovato che **** ha eseguito nel triennio prestazioni per il prescritto importo; quindi illogico è ritenere la carenza del requisito, a maggior ragione trattandosi nella specie di prestazioni eseguite per il committente ******à Consortile **** S.p.A. relative a contratti stipulati con Trenitalia ovvero nei quali essa è subentrata. Né si comprendono le ragioni per cui detto certificato è ritenuto valido a provare il possesso del requisito di cui alla lett. r) e non quello di cui alla lett. q).
3.- Violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per carenza e/o erroneità dei presupposti; illogicità manifesta; difetto di motivazione.
Stante l’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione provvisoria, non sussistono i presupposti per l’escussione della cauzione, in ogni caso non applicabile automaticamente, senza accertare e motivare la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, compreso quello della proporzionalità. E nella specie non è ravvisabile alcuna volontà dolosa della **** di attestare requisiti non posseduti, bensì un’eventuale errata valutazione della lex di gara, tanto che essa ben avrebbe potuto concordare una diversa configurazione del raggruppamento, costituendo mandataria la **** che ha eseguito nel triennio servizi per ben € 28.363.001,35.
Trenitalia S.p.A. si è costituita in giudizio ed ha svolto ampie controdeduzioni.
Le ricorrenti hanno replicato con memoria del 12 gennaio 2005, poi con atto notificato il 24 gennaio 2006 e depositato il 1° febbraio seguente hanno proposto motivi aggiunti con i quali hanno chiesto l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione del lotto 13 in favore dell’A.t.i. con mandataria la Cooperativa di Lavoro **** s.c. a r.l., loro comunicato con nota di Trenitalia in data 13 gennaio 2006, con caducazione del contratto, ove stipulato, deducendo all’uopo illegittimità derivata.
In data 3 febbraio 2006 si è costituita in giudizio anche la controinteressata che, esposti dubbi in ordine alla procedibilità dell’atto introduttivo del giudizio in quanto depositato prima della notifica nei suoi riguardi, ha confutato nel merito le proposte doglianze.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione, previa trattazione orale.
 
DIRITTO
 
1.1. – Il bando della gara di cui si controverte, indetta da Trenitalia S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158 per l’affidamento di accordi-quadro aventi ad oggetto la pulizia del materiale rotabile, degli impianti, ecc., distinti in 17 lotti (il n. 13, Calabria, è quello formante oggetto di lite), dispone al punto III.2.1 che alla domanda di partecipazione “dovrà essere allegata, a pena di esclusione, apposita dichiarazione” con cui, per quanto qui rileva, il concorrente attesti:
“q) di aver eseguito, nel triennio 2002-2004, attività di pulizia per un valore di fatturato del triennio (al netto di IVA) almeno pari a (…) 3,60 (tre/sessanta) volte il valore annuo, per la partecipazione ai lotti (…) Calabria;
r) di aver realizzato un fatturato di prestazioni di pulizia, nel triennio 2002-2004, in una o più delle seguenti tre tipologie:
– mezzi di trasporto viaggiatori e/o di infrastrutture ad alta frequentazione;
– infrastrutture sanitarie;
– infrastrutture industriali;
comunque caratterizzate dalla necessità di intervento in costanza di attività e/o di presenza di pubblico e/o di personale del committente. Il livello del fatturato, così come definito, dovrà essere almeno pari alle percentuali del valore del/i lotto/i di seguito riportate:
– (…) 70% per la partecipazione ai lotti (…) ‘Calabria’ (…);
s) l’elenco delle prestazioni comprendente, in particolare, tutte quelle per le quali si è dichiarato l’importo di cui alla precedente lettera q), svolte nel triennio di riferimento, con l’indicazione (…) e con la precisazione della tipologia di pulizia, secondo la ripartizione di cui alla precedente lettera r)”.
Si prescrive poi che “nel caso di RTI (…) i requisiti di cui alle lettere (…) q) ed r) dovranno essere posseduti in misura pari ad al meno il 60% dall’impresa mandataria, mentre la restante quota dovrà essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese riunite, ognuna, in ogni caso, con un minimo del 20% del requisito globale, pena l’esclusione dell’intero raggruppamento”.
Giacché per il lotto Calabria l’importo annuo è stabilito in € 7.560.000,00, i relativi requisiti consistono quindi nel possesso in capo ad una mandataria di R.T.I. e nel triennio 2002-2004 di:
q.- un fatturato generico di almeno € 16.329.600,00;
r.-un fatturato specifico di almeno € 9.525.600,00.
La lettera d’invito del 7 luglio 2005 prevede (pagg. 10 ss.) che l’aggiudicatario provvisorio ed il secondo classificato siano sottoposti alla “verifica (…) della sussistenza, in capo al soggetto prescelto, della titolarità dei requisiti di ordine morale e di quelli di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria, previsti dalla normativa vigente e specificati nel bando di gara e/o nella lettera di invito”. A tal fine si stabilisce che “l‘aggiudicatario provvisorio dovrà presentare, entro i 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di manifestazione di interesse ed altresì in sede di presentazione dell’offerta, nonché la documentazione necessaria alla stipula.
In particolare, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di gara:
a) copia autentica dei bilanci relativi al triennio 2002-2004;
b) copia dei contratti e delle fatture relative a prestazioni analoghe, come indicato al punto 111.2.1. lettera r) del Bando o, in luogo di essi, attestazioni della committenza di regolare esecuzione di dette prestazioni, per importi adeguati alle condizioni di partecipazione”, aggiungendosi che “Qualora a seguito delle verifiche condotte da Trenitalia nei riguardi del concorrente che abbia formulato la migliore offerta emergesse l’insussistenza o la carenza anche di uno solo dei requisiti di cui ai precedenti commi, Trenitalia non procederà all‘aggiudicazione (comunicazione di accettazione dell’offerta) e provvederà all’escussione della cauzione provvisoria presentata a garanzia dell’offerta”.
1.2.- In sede di richiesta di partecipazione quale mandataria di R.T.I. con **** S.p.A., la **** s.r.l. ha dichiarato un fatturato sia generico che specifico, riferito al triennio 2002-2004, di € 16.771.353,88, quindi superiore ai prescritti valori di ammissione. In sede di gara ha poi rettificato l’importo inizialmente dichiarato in € 16.431.846,09, ancora superiore a detti valori.
Divenuto l’R.T.I. aggiudicatario provvisorio, al fine della verifica dei requisiti dichiarati con nota in data 13 ottobre 2005 gli veniva richiesta da Trenitalia la trasmissione, tra l’altro, di “copia autentica dei bilanci relativi al triennio 2002-2004”, oltre a “copia dei contratti o delle fatture relative a prestazioni analoghe, come indicato al punto III.2.1 lettera r) del Bando o, in luogo di essi, attestazioni della committenza di regolare esecuzione di dette prestazioni …”. Nella stessa nota si rammenta, altresì, che “qualora a seguito delle verifiche condotte da Trenitalia nei riguardi di codesto Raggruppamento emergesse l’insussistenza o la carenza di anche uno solo dei requisiti stabiliti dal bando di gara, Trenitalia non procederà all’aggiudicazione (comunicazione di accettazione dell’offerta) e provvederà all‘escussione della cauzione provvisoria presentata a garanzia dell’offerta”.
In esito all’anzidetta richiesta, la **** ha rimesso copia dei propri bilanci 2002-2004 ed il certificato in data 25 ottobre 2005 della ******à Consortile **** s.r.l. (affidataria delle Ferrovie dello Stato), attestante i servizi commessi alla medesima **** nel triennio di riferimento per un importo complessivo di € 16.431.846,09 e, inoltre, che gli stessi servizi “sono stati svolti con regolarità senza dar luogo ad inconvenienti di rilievo”.
Tuttavia con l’impugnata nota in data 10 novembre 2005 Trenitalia ha rilevato dall’analisi della documentazione esibita “è emerso in capo alla ******à **** il mancato possesso del requisito sancito al punto III.2.1 lettera q) del bando di gara. Infatti, dai bilanci prodotti (anni 2002, 2003, 2004) emerge un valore della produzione pari complessivamente ad € 16.209.735,00, e quindi non capiente rispetto alle prescrizioni del bando. Nel caso di specie infatti ****, in qualità di mandataria dell’ATI, avrebbe dovuto dimostrare un fatturato sul triennio (2002-2004) almeno pari a € 16.329.600,00 (60% del valore annuo del lotto moltiplicato per 3,6)”. Ha perciò ritenuto irricevibile l’offerta ed ha formalmente revocato l’aggiudicazione provvisoria. Infine, ha restituito il documento originale di cauzione definitiva preannunciando l’escussione della cauzione provvisoria.
Alle rimostranze di ****, tese ad ottenere il riesame in via di autotutela della revoca e basate sull’assunta avvenuta dimostrazione del requisito mediante produzione del certificato menzionato, sulla sostenuta rispondenza del medesimo certificato a quanto richiesto (“valore di fatturato”, inteso quale importo della produzione effettivamente realizzata nel triennio, unica ad esprimere l’affidabilità dell’impresa) dal bando e sull’inconferenza dei segnalati dati contabili, Trenitalia ha comunicato con nota in data 21 novembre 2005, parimenti impugnata, l’esito negativo del chiesto riesame, non condividendo la tesi secondo cui per “valore di fatturato” si intenda la produzione effettiva e ribadendo “che il requisito sancito al punto III.2.1 lettera q) del bando di gara è inequivocabilmentequivocabilmente la sommatoria delle fatture evincibili indiscutibilmenteiscutibilmente dal conto economico del bilancio”.
2.- Ciò posto in linea di fatto, già appare evidente l’infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso (che per comodità di indagine possono essere esaminati congiuntamente), con cui le ricorrenti **** e **** reiterano, in estrema sintesi, le ragioni esposte nell’accennata richiesta di riesame della revoca; ciò sotto la rubrica, comune ad entrambe i motivi, di violazione e falsa applicazione dell’art. 14, D.Lgs. n. 157/95, dell’art. 22, D.Lgs. n. 158/95 e della lex specialis, erroneità dei presupposti; carenza assoluta di istruttoria, illogicità manifesta, motivazione carente e perplessa e sviamento.
Invero, come giustamente oppongono le controparti resistenti, il testo del punto III.2.1, lett. q), del bando (peraltro non impugnato), laddove richiede che si tratti del “valore di fatturato”, accompagnando tale dizione con l’inciso “al netto di IVA”, è chiaro nell’esigere che il concorrente faccia riferimento alle prestazioni generiche di attività di pulizia fatturate nel triennio 2002-2004, non potendo attribuirsi alla medesima dizione altro significato che quello dell’ammontare del fatturato stesso, da computarsi al netto di IVA. Ed è altrettanto chiaro che il relativo “valore” va tratto dalle risultanze di bilancio. Ciò del resto emerge dalle prescrizioni della lettera di invito, le quali proprio ai fini della verifica del possesso dei requisiti di gara richiedono, come si è visto, la produzione di copia autentica dei bilanci relativi al triennio 2002-2004; produzione che non avrebbe senso alcuno qualora la lex specialis consentisse di comprovare il requisito in parola attraverso la certificazione di regolare esecuzione.
Ulteriore riprova è nella lett. s): che essa si esprima in termini di “prestazioni”, richiedendone l’elencazione, e non di “fatturato”, è elemento interpretativo del tutto irrilevante, posto che, come si evince dal riferimento a “ tutte quelle (le prestazioni: n.d.e.) per le quali si è dichiarato l’importo di cui alla precedente lettera q)”, si tratta evidentemente delle prestazioni fatturate.
Infine, stante la diversità dei requisiti di cui alle lett. q) ed r), non vi è contraddittorietà tra le ragioni poste a sostegno della revoca dell’aggiudicazione provvisoria ed il fatto che Trenitalia si è limitata a rilevare la carenza del solo requisito di cui alla lett. q), e non anche – espressamente – quello di cui alla lett. r).
Oltretutto, mentre è palese che la quantificazione delle prestazioni generiche di pulizia fatturate nel triennio è elemento afferente alla dimostrazione del requisito di capacità economico-finanziaria (e non v’è dubbio, anche sotto tale ulteriore profilo, che i relativi dati non possano che desumersi dalle scritture contabili consacrate nel documento ufficiale costituito dal bilancio), la quantificazione delle prestazioni specifiche, accompagnate da attestazione di regolare esecuzione, attiene alla dimostrazione della capacità tecnica.
Di qui anche l’infondatezza della censura di violazione dell’art. 14 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, in tema di appalti di pubblici servizi – al quale rinvia l’art. 22, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 17marzo 1995 n. 158, in tema di appalti nei settori c.d. esclusi, richiamato dal bando -, il quale concerne appunto la dimostrazione delle capacità tecniche e non di quelle economico-finanziarie, disciplinate invece dal precedente art. 13, il quale al co. 1, lett. b), include appunto i bilanci o estratti dei bilanci delle imprese ai rispettivi fini probatori.
3.- Il terzo ed ultimo motivo, di violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere per carenza e/o erroneità dei presupposti, illogicità manifesta e difetto di motivazione, riguarda l’escussione della cauzione provvisoria, di cui si assume l’illegittimità in via sia derivata che autonoma.
Sotto il primo profilo, è evidente che le considerazioni svolte al precedente paragrafo conducono a ritenere legittima la revoca, costituente perciò legittimo presupposto oggettivo dell’escussione.
Quanto al secondo profilo, incentrato sull’applicazione in modo automatico della sanzione da parte di Trenitalia, ovverosia in assenza di ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti soggettivi, ed in contrasto col criterio della proporzionalità, dovendo escludersi qualsiasi intento doloso di **** (come dimostrato dal fatto che ella ben avrebbe potuto costituire il raggruppamento con mandataria la **** S.p.A., sicuramente in possesso del requisito di cui si è discusso), è anch’esso infondato.
L’escussione della cauzione provvisoria non si configura, difatti, quale provvedimento discrezionale; consiste, invece, in un atto puntualmente vincolato al mero riscontro, in sede di verifica delle dichiarazioni dell’aggiudicatario provvisorio, della “insussistenza o la carenza anche di uno solo dei requisiti”, come precisato dalla lettera d’invito (non impugnata), nella parte riportata al precedente paragrafo 1.1. Non abbisognava, pertanto, di particolare ed autonoma motivazione ulteriore rispetto a quella concernente l’esito della verifica e, conseguentemente, nessuna rilevanza poteva assumere al riguardo l’atteggiamento psicologico della ****, non costituente parametro per l’applicazione della sanzione.
4.- Infine, alla stregua di quanto sin qui esposto neppure è ravvisabile illegittimità derivata dell’aggiudicazione in favore della controinteressata e dei conseguenti atti, oggetto dei motivi aggiunti. Sicché, in definitiva, il ricorso deve ritenersi integralmente infondato e va, perciò, respinto senza che occorra trattare le eccezioni in rito formulate dalla medesima controinteressata.
Tuttavia, la peculiarità della questione principale sottoposta all’esame del Collegio consiglia la compensazione tra le parti delle spese di causa.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, respinge il ricorso in epigrafe.Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 febbraio 2006.
 

Lazzini Sonia

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