Appalti “leggeri” ed interposizione illecita di manodopera alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione

Rita Battiato 10/12/20
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A margine delle recenti pronunce della Suprema Corte in tema di appalto genuino, il presente contributo muove dall’intento di analizzare, in modo particolare, il labile discrimine tra appalti c.d. leggeri ed interposizione fittizia di manodopera.

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Lavoro e crisi d’impresa

Il lavoro quale elemento cardine dell’ordinamento italiano non trovava adeguato spazio, né tutela nel sistema complesso delle procedure concorsuali. Il d.lgs. n. 14/2019, che ha profondamente riformato la materia concorsuale e introdotto il “Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” prevede, per la prima volta, una disciplina ad hoc per i rapporti di lavoro dipendente. L’opera si propone di analizzare l’evoluzione della rilevanza che la tutela del lavoro dipendente, ma non solo, ha assunto nella disciplina concorsuale, fondata finora prevalentemente sulla tutela del diritto di credito. La ricerca e la rilevanza di soluzioni conservative, alternative alla liquidazione dell’impresa, l’introduzione di sistemi di allerta tali da assicurare un tempestivo e più proficuo intervento nella gestione della crisi rappresenta la chiave di volta nell’individuazione di punti di contatto tra due materie che, finora, sono state delineate quali due rette parallele dirette al perseguimento di obiettivi diametralmente opposti. Questa una delle linee fondamentali della riforma che viene compiutamente illustrata comunque nella prospettiva della sua entrata in vigore.   Mariaelena Belvisoaffronta il tema della tutela del lavoro nella crisi d’impresa con una tesi di laurea in Giurisprudenza, dal titolo “Diritto del lavoro e diritto fallimentare: prospettive di dialogo”, votata con lode, presso l’Università LUMSA di Roma. Approfondisce tale tematica anche durante il tirocinio svolto, dal 2017 al 2019, presso la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.

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Il caso

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n.22796 del 20.10.2020, si è pronunciata sulla corretta interpretazione della nozione di appalto regolare, ai sensi dell’art.1655 c.c. e dell’art. 29 del dlgs 276/2003, includendovi anche l’appalto avente ad oggetto opere e servizi che, seppure espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscono un servizio reso con organizzazione di mezzi e gestione autonoma dell’appaltatore, senza interventi dell’appaltante sui dipendenti.

In tal senso, la Corte respingeva il ricorso promosso dal lavoratore V.A. il quale deduceva l’inesistenza di una struttura operativa dell’appalto e la mancanza di controllo/direzione sull’attività del personale impiegato; confermando così quanto statuito dalla Corte d’Appello di Roma[1] che, in accoglimento dell’appello della Compagnia Trasporti Laziali S.p.A. (COTRAL s.p.a.), escludeva la presenza di un’illecita interposizione di manodopera vietata dall’art. 1 della l. n. 1369 del 1960 così come la sussistenza di un appalto non genuino per il periodo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003.

La società COTRAL s.p.a., in qualità di committente, aveva stipulato con il Consorzio IGS, appaltatore, due contratti di appalto: il primo, nel 2000, avente ad oggetto il servizio di pulizia e il secondo, nel 2006, per l’esecuzione del servizio di assistenza all’uscita, manovre tecniche e conduzione dei mezzi.

Respingendo le contrarie deduzioni del ricorrente, il giudice di seconde cure ha ritenuto che l’oggetto degli appalti non consisteva in una mera fornitura di prestazioni lavorative, ma in un servizio determinato e ben regolamentato, come si evince dalla precisa individuazione delle modalità di svolgimento del servizio e del corrispettivo fisso pattuito in relazione all’intero servizio, ed altresì dal rischio economico gravante sull’appaltatore.

Il terreno così tracciato dalla Corte d’Appello è stato successivamente seguito e meglio approfondito con la succitata sentenza del giudice di legittimità.

Riferimenti normativi

La disamina della recente giurisprudenza, in merito alla fattispecie in oggetto, non può certamente prescindere da una previa analisi della disciplina normativa, al fine di meglio comprendere il delicato sforzo esegetico compiuto dalla Suprema Corte.

Come da definizione contenuta nell’art. 1655 c.c., per appalto si intende il contratto con cui una parte – appaltatore- assume l’obbligo, verso un corrispettivo in danaro, di realizzare un’opera o un servizio commissionata da un’altra parte – committente-, attraverso un’organizzazione di mezzi e di risorse umane con assunzione a proprio carico del rischio imprenditoriale.

La disciplina del contratto di appalto è inoltre ampliata dal disposto dell’art. 29 del Dlgs n.276/2003 ove, al fine di distinguerlo dalla diversa fattispecie giuridica della somministrazione di lavoro, lo si qualifica “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”.

Di contro, si ha un fittizio contratto di appalto che maschera un’interposizione illecita di manodopera allorquando l’appaltatore si limita a mettere a disposizione del committente unicamente mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti i quali, di fatto, si ritrovano alle dipendenze dello pseudo committente che esercita su di essi i tipici poteri datoriali.

Pertanto, se da un lato il disposto normativo è chiaro nell’escludere la liceità dell’appalto di solo lavoro, dall’altro molto spesso capita che l’oggetto dell’appalto si sostanzi nell’esecuzione di un servizio, quasi o del tutto, dematerializzato nel quale, in concreto, l’apporto “umano” risulta essere predominante rispetto all’impiego dei mezzi (si pensi, ad esempio, ai servizi di informazione o di call center).

Da che parte si inserisce, dunque, tale tipologia contrattuale non pienamente rispondente al dettato normativo?

 

Orientamento giurisprudenziale

Per fugare i dubbi circa la genuinità dell’appalto così inteso, come nel caso di specie, la giurisprudenza della Suprema Corte ha posto l’accento su taluni dei requisiti propri della fattispecie.

Invero, in relazione alla disciplina applicabile ratione temporis di cui alla legge n.1369/1960, in più occasioni ha chiarito che la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell’appaltante non dà luogo alla presunzione assoluta di interposizione illecita, ai sensi dell’art.1 comma 1, allorchè sia accompagnata da un rilevante apporto dell’appaltatore in termini di capitale, know how ed in genere beni immateriali di rilievo[2] ovvero da una propria organizzazione ed autonoma gestione dei rapporti di lavoro.[3]

Tale orientamento interpretativo risulta maggiormente significativo alla luce del suindicato art. 29 del Dlgs 276/2003 che ha abrogato la citata presunzione di cui alla l. n. 1369/1960, ridefinendo i confini tra appalto di manodopera illecito ed appalto lecito.

A più riprese, infatti, la Suprema Corte ha focalizzato l’attenzione sulla distinzione tra appalti c.d. leggeri, intendendosi per tali quelli “in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro”[4] ed appalti c.d. pesanti che si caratterizzano, invece, per l’impiego preponderante di materiali e mezzi. Se da un lato, negli appalti del secondo tipo, il requisito dell’autonomia organizzativa in capo all’appaltatore deve essere inteso, se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazione di questi mezzi; dall’altro lato, in presenza di un appalto del primo tipo, la Corte ha statuito il principio di diritto secondo cui è sufficiente, ai fini della liceità, che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti.[5] Prevendendo, altresì, che il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore”, previsto dal citato articolo 29, possa individuarsi, in presenza di particolari esigenze dell’opera o del servizio, anche nell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto. [6]

Proprio tale ultimo criterio interpretativo costituisce il fulcro dell’iter logico-argomentativo seguito dalla Corte nella sentenza n.22796 del 20.10.2020.

 

Decisum

Invero, nel caso de quo, per i Giudici di legittimità la Corte d’Appello ha emesso una pronuncia conforme a diritto, avendo posto in rilievo che in una fattispecie quale quella in esame in cui l’appalto è da ritenersi labour intensive il requisito della gestione autonoma dei propri dipendenti assume un carattere decisivo ai fini della qualificazione.

Nello specifico, la Corte territoriale, dando adeguata applicazione agli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, ha compiutamente accertato che spettava ad un rappresentante della società appaltatrice coordinare il lavoro dei dipendenti e dire loro quali mansioni espletare; inoltre, in base a quanto emerso dall’indagine istruttoria, secondo la Corte il Consorzio IGS utilizzava materiali e attrezzature proprie e il servizio veniva organizzato dai responsabili dell’appaltatrice che davano anche le direttive ai dipendenti.

Mentre, la circostanza che gli addetti della società committente dessero eventuali indicazioni dei mezzi da pulire con priorità non integra esercizio del potere direttivo proprio del datore di lavoro, rientrando, invece, tra i poteri del committente individuare le modalità con le quali l’opera o il servizio devono essere eseguiti nonché di controllarne l’esecuzione.

Infine, in merito agli ulteriori requisiti della organizzazione autonoma in capo alla società appaltatrice e dell’assunzione del rischio d’impresa connesso all’esecuzione del servizio, la Corte di Appello ha argomentato nel senso che “l’appalto aveva ad oggetto un servizio determinato e ben regolamentato, come poteva evincersi dalle clausole contrattuali sulle modalità di svolgimento del servizio, sul corrispettivo pattuito in misura fissa in relazione all’intero servizio, sul conseguente rischio economico gravante sull’appaltatore rappresentato dall’eventualità di non percepire tale corrispettivo in caso di non corretta esecuzione del servizio stesso, in uno all’impossibilità di affrontare i costi per la organizzazione ed erogazione del servizio che si era impegnato a fornire, tanto più ove si considerasse la pattuizione di penali.”[7]

Per tali ragioni, la Corte rigettava il ricorso ammettendo il difetto dei presupposti dell’interposizione irregolare di manodopera.

 

Conclusioni

In conclusione, attesa l’uniformità dell’indirizzo giurisprudenziale esaminato, può concretamente sostenersi che, nell’attuale panorama giuridico, manca una nozione unica e predeterminata di appalto genuino, dovendo invece accertarsi la liceità, caso per caso, avuto riguardo all’organizzazione dei mezzi e alle prestazioni lavorative destinate all’appalto.  Il giudice del merito dovrà, dunque, verificare se la società appaltante svolga un intervento gerarchico sui dipendenti dell’appaltatore, non essendo sufficiente a configurare l’intermediazione vietata il mero coordinamento dell’attività necessario per l’esecuzione del servizio.

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Note

[1] Sentenza Corte d’Appello di Roma del 16.10.2015

[2] Cfr. Cass. n. 25064 del 2013; Cass. n. 16488 del 2009; Cass. n. 4585 del 1994.

[3] Cfr. Cass. n. 11957 del 2000; Cass. n. 4046 del 1999

[4] Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 14371/2020

[5] Cfr. Cass.Civ., Sez. Lav., sentenza n. 21413 del 2019

[6] Cfr. Cass.Civ., Sez. Lav. n. 30694 del 2018

[7] Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 22796/2020

Rita Battiato

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